F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/TFN – SD del 6 Ottobre 2025 (motivazioni) – Omissis – 50/TFNSD
Decisione/0071/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0050/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Monica De Vergori – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5548/805pf24-25/GC/DP/ff del 1° settembre 2025, depositato il 2 settembre 2025, nei confronti del sig. , la seguente
DECISIONE
Con atto del 2 settembre 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. , all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società
, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della società
nella stagione sportiva 2023 – 2024, nei riguardi del giovanissimo calciatore da lui allenato, G.P. (nato l’8.5.2013) di appena 11 anni, reiterati comportamenti molesti e impropri, rivelatori di un morboso interesse nei confronti del minore medesimo, consistiti:
a) nell’avere intrattenuto, dal gennaio 2024 e quantomeno fino al luglio 2024, continui contatti telefonici con il minore G.P., al quale aveva fatto regali individuali (non estesi agli altri giovani componenti della squadra), inviandogli, anche in orari notturni, messaggi dal seguente tenore: "buonanotte campione mio, oggi mi sei mancato davvero tanto e se non ti messaggiavo stasera impazzivo" (18.5.2024, ore 00.04); " alla fine ti sei ricordato che c’ero anche io … tu accanto a quasi sdraiato su di lui … io ti voglio bene e non sopporto certe cose" (20.5.2024, ore 20.35); "è stato bello vederti dormire e ogni tanto accarezzarti, fare il viaggio di ritorno in questo modo è stato bello" (20.5.2024, ore 22.14); "ma io non dico di non parlare con gli altri ma più che altro di evitare qualche abbraccio o carezza con … qualcuno adulto … se ti dicessi non ho più intenzione di essere tuo amico … come la prenderesti? " (28.5.2024, ore 22.11);
b) nell’essersi seduto accanto al minore in data 4.6.2024, in occasione di una cena organizzata per festeggiare la conclusione del corso di calcio, parlando per quasi tutta la serata esclusivamente con lo stesso, accarezzandolo sulla guancia e accompagnandolo nei pressi del bagno ove rimaneva ad attenderlo, e poi, a conclusione della serata, regalandogli un pallone; nonché nell’avere inviato (alle 23.21) un messaggio al minore con cui gli chiedeva di continuare a intrattenere contatti telefonici, invitandolo tuttavia a cancellare poi i messaggi e, di fronte alla richiesta del bambino sul motivo dell'eliminazione dei testi, domandandogli cosa gli avesse chiesto in macchina la madre quando era venuto a riprenderlo;
c) nell’avere inviato numerosi messaggi telefonici al minore G.P., nella settimana fra il 6 e il 13.6.2024, dai quali emergeva: - il rammarico del per non aver potuto essere presente alla recita scolastica del bambino e la sua promessa ad assistere invece a un saggio musicale previsto a distanza di un mese, per il quale spiegava al minore che avrebbe rinunciato ad un viaggio a Cesenatico; - la pressante richiesta al minore di poterlo incontrare, fino a creare di propria iniziativa opportunità ad hoc ("stasera arbitro io … oggi arbitro la partita del mio campioncino preferito "), e di ottenere da lui immediato riscontro ai suoi messaggi, dolendosi di essere trascurato dal minore medesimo ("sei il mio angelo custode e ti voglio sempre accanto a me, cerca di non abbandonarmi mai perché se no per me è finita"); - l’insistente sollecitazione a cancellare i messaggi; - la gelosia verso il minore e i conseguenti rimproveri per l'interesse dimostrato verso terze persone, anche se coetanee ("come fai a sapere tutto, orari, movimenti ed altre cose di tuo cugino? … quindi le partite scorse tu le hai viste? e perché non me lo hai detto quando l'altra volta abbiamo discusso? … ecco perché non potresti mai e poi mai dirmi bugie perché io saprei sempre tutto, poi capirò pure chi sta seduto vicino a te e tante altre cose … stasera ho visto cose che non mi aspettavo di vedere … mentre aspettavi le patatine chiunque era degno del tuo sguardo e poi prima sulla panchina … chiunque passava e si fermava (ragazzi grandi) andavi a cercare il loro sguardo e io ero di fronte a te e vedevo tutto … cerchi tante altre persone e non me … ti lascio con la preghiera che cancelli questi messaggi e che domani devi farmi vedere il cellulare");
d) nell’avere inviato ripetuti messaggi telefonici al minore G.P., tra il 22.6.2024 e il 4.7.2024, insistendo nelle richieste di non parlare o salutare altri adulti (22.6.2024) e di cancellare i messaggi precedenti (23.6.2024), rassicurandolo sul suo affetto verso di lui (25 e 26.6.2024: "ti considero un fratellino di cui occuparmi e che mi devo coccolare … come mi alzo la mattina il mio pensiero va a te … l'unica cosa che mi manca è starti accanto e abbracciarti"), e inviandogli (2.7.2024) un messaggio di congedo per il periodo estivo ("siamo giunti al capolinea … non ci sono più i presupposti per continuare a sentirci dopo tutte le cose che sono accadute e le tante volte che ormai eviti di chiamarmi o di scrivermi");
e) nell’avere seguito il minore G.P da Pietrelcina nel pomeriggio del 22.6.2024;
f) nell’avere informato telefonicamente, il 28.6.2024 alle ore 00.30, il minore G.P. che nel pomeriggio del giorno precedente si era portato sugli spalti del campo sportivo di (località ove il minore risiede) per osservarlo di nascosto, circostanza effettivamente accaduta, e che si sarebbe recato a vederlo anche il pomeriggio seguente, come poi avvenuto;
g) nell’essersi recato in data 4.7.2024 in , nella piazza principale, e precisamente nei pressi del palco dove stava per iniziare uno spettacolo musicale al quale avrebbe partecipato anche il minore G.P., così di fatto smentendo gli intendimenti manifestati con il messaggio di congedo inviato al minore il precedente 2.7.2024.
La fase istruttoria
In data 12 febbraio 2025 veniva pubblicato sulla testata giornalistica n articolo, intitolato Atteggiamento morboso e messaggi ad un 11enne, indagato un istruttore di calcio”, nel quale si dava conto che un allenatore di calcio del beneventano sarebbe stato sottoposto a provvedimenti cautelari a seguito di atteggiamenti morbosi avuti nei confronti di un ragazzino di 11 anni. La Procura Federale, pertanto, provvedeva, in data 5 marzo 2025, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 805 pf 24-25, con oggetto “Notizia stampa pubblicata sulla testata giornalistica "
" avente ad oggetto il coinvolgimento di un tecnico, allo stato degli atti non identificato, in un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli”.
In data 18 giugno 2025, la Procura Federale, dopo aver chiesto ed ottenuto due proroghe dei termini per la conclusione delle indagini, acquisiva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, l’ordinanza con la quale, il Tribunale dei Riesame di Napoli, nell’accogliere l’appello presentato dal PM avverso l’ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sig. , allenatore della scuola calcio
, applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di
e dell’obbligo di presentazione quotidiana presso il Commissariato di Polizia competente.
In sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del sig. , Presidente della
nonché dell’odierno incolpato, sig. .
In sede di audizione, il sig. confermava che tra i calciatori che aveva allenato vi era anche omissis, appartenente alla categoria esordienti, con il quale aveva avuto rapporti prettamente legati al suo ruolo di allenatore, anche se, al di fuori dell’attività addestrativa, manteneva con lo stesso dei contatti, attraverso lo scambio di messaggi, come faceva anche con altri ragazzi, delle categorie esordienti e under 14.
In data 22 luglio 2025, la Procura notificava al sig. l’avviso di conclusione delle indagini per poi notificargli, in data 2 settembre 2025, l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 25 settembre 2025.
Il dibattimento
All’udienza del 25 settembre 2025, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Marco Guarente, in rappresentanza del sig. , il quale era presente anche personalmente. Prendeva la parola l’Avv. D’Oria, il quale si riportava integralmente all'atto di deferimento, evidenziando la gravità della condotta perpetrata dal deferito, e, di conseguenza, chiedeva irrogarsi nei confronti del sig.
la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
L’Avv. Guarente, a difesa del deferito, dava rilievo alla circostanza del rigetto, da parte del GIP di Napoli, della richiesta di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere. Sosteneva, inoltre, che l’atteggiamento avuto dal proprio assistito nei confronti del minore omissis non differiva da quello avuto nei confronti degli altri calciatori da lui allenati, avendo un forte coinvolgimento emotivo nei confronti di tutti i ragazzi della squadra, frutto anche di una sua difficile situazione familiare. L’Avv. Guarente concludeva chiedendo il proscioglimento del deferito ovvero, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione meno afflittiva.
La decisione
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. per le condotte contestate.
Dagli atti di indagine e, in particolare, dall’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, applicativa di misure cautelari nei confronti del deferito, emessa in data 17.1.2025 e depositata in data 3.2.2025, si evince che i fatti sono i seguenti.
Il sig. , all’epoca delle vicende oggetto del presente procedimento, era tesserato, quale allenatore, per la società
e aveva, tra i suoi allievi omissis, calciatore, appartenente alla categoria esordienti della suddetta scuola calcio, di appena 11 anni.
In data 4 giugno 2024, la sig.ra omissis, madre di omissis, presentava presso la Questura di una denuncia con la quale esponeva che, dopo aver osservato un insolito comportamento nel figlio undicenne, che appariva distaccato dalla vita familiare, nel controllargli il telefono scopriva che da circa sei mesi lo stesso intratteneva continui contatti telefonici, anche notturni, con l’allenatore della scuola calcio
sig.
In particolare, come riportato nell’ordinanza del Tribunale di Napoli e nell’atto di deferimento, il contenuto dei messaggi trasmessi dal al minore, nel mese di maggio 2024, era il seguente: "buonanotte campione mio, oggi mi sei mancato davvero tanto e se non ti messaggiavo stasera impazzivo" (18.5.2024, ore 00.04); " alla fine ti sei ricordato che c’ero anche io … tu accanto a
quasi sdraiato su di lui … io ti voglio bene e non sopporto certe cose" (20.5.2024, ore 20.35); "è stato bello vederti dormire e ogni tanto accarezzarti, fare il viaggio di ritorno in questo modo è stato bello" (20.5.2024, ore 22.14); "ma io non dico di non parlare con gli altri ma più che altro di evitare qualche abbraccio o carezza con … qualcuno adulto … se ti dicessi non ho più intenzione di essere tuo amico … come la prenderesti? " (28.5.2024, ore 22.11).
Il giorno 5 giugno 2024, la madre del calciatore integrava la denuncia, rappresentando che in occasione di una cena organizzata la sera precedente per festeggiare la conclusione del corso di calcio (alla quale aveva partecipato la sorella proprio al fine di osservare le condotte tenute dal tecnico), il si era seduto accanto al minore, parlando per quasi tutta la serata esclusivamente con lui, accarezzandolo sulla guancia e accompagnandolo nei pressi del bagno ove rimaneva ad attenderlo, e poi, a conclusione della serata, gli regalava un pallone. La stessa sera il
inviava, alle ore 23.21, un messaggio al minore con cui gli chiedeva di continuare a intrattenere contatti telefonici, invitandolo tuttavia a cancellare poi i messaggi e, di fronte alla richiesta del bambino sul motivo dell'eliminazione dei testi, gli domandava cosa gli avesse chiesto in macchina la madre quando era venuto a riprenderlo. Nei giorni successivi, la mamma informava gli inquirenti di ulteriori messaggi inviati dal tecnico al figlio dai quali si evinceva: - il dispiacere del
per non aver potuto essere presente ad una recita scolastica del bambino e la sua promessa ad assistere invece a un saggio musicale previsto a distanza di un mese, per il quale avrebbe rinunciato ad un viaggio a Cesenatico;
- il desiderio del di incontrare il minore e comunque le pressioni esercitate sullo stesso. Egli, difatti, scriveva: " stasera arbitro io … oggi arbitro la partita del mio campioncino preferito " o ancora: “sei il mio angelo custode e ti voglio sempre accanto a me, cerca di non abbandonarmi mai perché se no per me è finita".
- la gelosia verso il minore e i conseguenti rimproveri per l'interesse dimostrato verso terze persone, anche se coetanee. In particolare il scriveva: "come fai a sapere tutto, orari, movimenti ed altre cose di tuo cugino? … quindi le partite scorse tu le hai viste? e perché non me lo hai detto quando l'altra volta abbiamo discusso? … ecco perché non potresti mai e poi mai dirmi bugie perché io saprei sempre tutto, poi capirò pure chi sta seduto vicino a te e tante altre cose … stasera ho visto cose che non mi aspettavo di vedere … mentre aspettavi le patatine chiunque era degno del tuo sguardo e poi prima sulla panchina … chiunque passava e si fermava (ragazzi grandi) andavi a cercare il loro sguardo e io ero di fronte a te e vedevo tutto … cerchi tante altre persone e non me … ti lascio con la preghiera che cancelli questi messaggi e che domani devi farmi vedere il cellulare".
Dall’ordinanza del Tribunale di Napoli emerge, inoltre, che il (la cui utenza telefonica era intercettata), in data 28 giugno 2024, alle ore 00.30, aveva telefonato al minore per informarlo che il giorno precedente si era recato sugli spalti del campo di
per osservarlo di nascosto. Nella stessa telefonata gli comunicava che avrebbe fatto altrettanto il giorno seguente. Così
come, difatti, è accaduto.
A seguito dell’intervenuto sequestro dei telefoni cellulari in uso al , gli inquirenti scoprivano anche ulteriori messaggi, rispetto a quelli in precedenza indicati, con i quali il , ancora una volta, manifestava forme di gelosia verso il minore e lo invitava comunque a cancellare i messaggi precedenti.
Tra questi, particolare rilievo ha il seguente messaggio: “ti considero un fratellino di cui occuparmi e che mi devo coccolare … come mi alzo la mattina il mio pensiero va a te … l'unica cosa che mi manca è starti accanto e abbracciarti".
In data 2 luglio 2024, il , approssimandosi il periodo estivo di vacanze, inviava al bambino un messaggio di congedo, scrivendogli: “siamo giunti al capolinea … non ci sono più i presupposti per continuare a sentirci dopo tutte le cose che sono
accadute e le tante volte che ormai eviti di chiamarmi o di scrivermi".
Nonostante ciò dopo due giorni, e cioè il 4 luglio, il tecnico si recava a , paese di residenza del minore per assistere a uno spettacolo musicale al quale avrebbe partecipato il minore omissis, smentendo di fatto quanto scritto nel messaggio del 2 luglio.
Ebbene, tali condotte, che non sono neppure state mai smentite dal tecnico, il quale si è limitato sminuire la portata del contenuto dei messaggi e del rapporto con il minore, affermando di comportarsi allo stesso modo anche con altri allievi, e che comunque trovano un riscontro oggettivo nelle indagini compiute dalla Procura di Napoli e nei messaggi estratti dai telefoni cellulari, a parere del Tribunale, si pongono nettamente in contrasto con i principi di lealtà, probità e correttezza che, ai sensi dell’art. 4, CGS, devono informare l’agire di ogni soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per cui l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”.
Da tali condotte emerge, infatti, come correttamente evidenziato dalla Procura, che il minore era diventato il bersaglio di un improprio e allarmante interesse, per non dire ossessione, da parte del tecnico che andava molto al di là del semplice rapporto tra allenatore e calciatore.
Espressioni quali "buonanotte campione mio, oggi mi sei mancato davvero tanto e se non ti messaggiavo stasera impazzivo", “è stato bello vederti dormire e ogni tanto accarezzarti, fare il viaggio di ritorno in questo modo è stato bello", "ma io non dico di non parlare con gli altri ma più che altro di evitare qualche abbraccio o carezza con … qualcuno adulto … se ti dicessi non ho più intenzione di essere tuo amico … come la prenderesti?”, soprattutto se dette da un tecnico di oltre 50 anni nei confronti un proprio allievo di appena 11 anni, devono essere considerate vere e proprie forme di abuso, che non possono trovare alcuna giustificazione nell’ambito dell’ordinamento sportivo governato da principi che mirano ad assicurare ad ogni ragazzo, soprattutto minore di età, il diritto di beneficiare di un ambiente sano e sicuro.
Né può valere, ai fini di una attenuazione della responsabilità del deferito, la circostanza, evidenziata dallo stesso, del rigetto, da parte del GIP di Napoli, della richiesta di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, in quanto per configurare una responsabilità disciplinare non è necessaria la sussistenza di una responsabilità anche sotto il profilo penale, attesa, del resto, l’autonomia esistente tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.
In altri termini una condotta che ha rilievo disciplinare non per questo deve necessariamente configurare reato.
Egualmente prive di rilievo sono le argomentazioni svolte dal deferito in ordine al fatto che le condotte poste in essere atterrebbero alla sua sfera privata e non a quella sportiva, essendo, il rapporto tra il tecnico ed il calciatore, certamente occasione della condotta contestata.
In definiva, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. per i fatti allo stesso addebitati.
Quanto al profilo sanzionatorio, la straordinaria gravità dei fatti, sia in relazione all’età del ragazzo coinvolto, sia al tipo di condotte poste in essere, gravemente lesive della libertà psicofisica e della stessa dignità del minore, portano il Tribunale a determinare la sanzione da irrogare al sig. nella misura massima di cinque anni di squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 6 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai