F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/TFN – SD del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – Ricorso del sig. Gabriele Scatena – 15/TFNSD

Decisione/0072/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0015/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 settembre 2025, sul ricorso ex art. 83 e ss. CGS proposto dal sig. Gabriele Scatena contro l’Associazione Italiana Arbitri, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti dei sigg.ri Abisso Rosario + altri al fine di richiedere la riammissione in sovrannumero nell’organico degli Arbitri Effettivi a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2025/2026, la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso ex art. 83 e ss. CGS, depositato in data 30.7.2025, e proposto contro l’Associazione Italiana Arbitri, la FIGC, nonché, in qualità di controinteressati, contro il sig. Abisso Rosario + 44 e cioè i soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Arbitri Effettivi C.A.N. per la stagione sportiva 2025/2026, il sig. Gabriele Scatena (appartenente alla Sezione AIIA di Avezzano) chiedeva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, di:

In via preliminare, provvedere ai sensi dell’art. 87 C.G.S. alla trasmissione del presente ricorso e avviso di fissazione d’udienza a tutti gli Arbitri Effettivi controinteressati presenti nella graduatoria finale per il tramite della Segreteria dell’A.I.A., anche attraverso notifica mediante il portale telematico Sinfonia4You. Nel merito in via principale:

accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 – Stagione Sportiva 2025/2026 dell’1 luglio 2025, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2025/2026”, è stata disposta la dismissione “per motivate valutazioni tecniche” del ricorrente dall’organico degli Arbitri Effettivi a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B, ai sensi dell’art. 19, comma 3 e comma 4, lett. a) Regolamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A., nonché di tutte le norme regolamentari e/o di tutti gli atti prodromici e/o presupposti e/o collegati e/o preliminari alla predetta delibera per la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione arbitrale 2025/2026, per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, ordinare all’AIA di disporre l’immediata reintegrazione del ricorrente nell’organico degli Arbitri Effettivi a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2025/2026.

Nel merito e in via subordinata:

sempre previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o dell’invalidità e/o dell’inefficacia e/o dell’annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 – Stagione Sportiva 2025/2026 dell’1 luglio 2025, nonché di tutte le norme regolamentari e/o di tutti gli atti prodromici e/o presupposti e/o collegati e/o preliminari alla stessa, disporre e/o ordinare all’AIA, per tutti i motivi di cui in narrativa, la riammissione in sovrannumero del ricorrente nell’organico degli Arbitri Effettivi a disposizione della predetta Commissione Arbitri Nazionale per la corrente stagione sportiva 2025/2026.

A fondamento del proprio ricorso l’Arbitro Scatena deduceva:

- di essere stato inquadrato nella stagione sportiva 2024-2025, per il primo anno, nell’organico degli Arbitri effettivi a disposizione della CAN per i campionati di serie A di serie B;

- di aver riportato, in data 25 marzo 2025, un infortunio muscolare che gli avrebbe impedito di tornare ad arbitrare sino al termine della stagione sportiva;

- le conseguenze di detto infortunio sarebbero state sminuite dai vertici dell’AIA, i quali avrebbero voluto far tornare in campo il sig. Scatena al solo fine di ridurre il divario numerico di gare arbitrate nel corso della stagione in modo da poter legittimamente motivare un’eventuale dismissione ex art. 19, comma 4, lett. a) del ROT;

- ciò nonostante, con delibera dell’1.7.2025, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025/2026, il Comitato Nazionale dell’AIA avrebbe disposto la dismissione dal ruolo degli arbitri della CAN per motivate valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 19, comma 3 e comma 4, lettera a), del Regolamento degli Organi Tecnici;

- detta delibera doveva ritenersi invalida in quanto: carente di motivazione e, dunque, in contrasto con l’art. 6, comma 18 del ROT; assunta in violazione di quanto statuito dall’art. 19, comma 3 e comma 4, lett. a) del ROT; Da ultimo, il sig. Scatena lamentava l’illegittimità di alcune norme regolamentari dell’AIA in quanto contrarie ai principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità di cui all’art. 33 Statuto CONI.

In via istruttoria, il sig. Scatena chiedeva l’escussione dei testi indicati nel ricorso.

La costituzione dell’AIA

Con memoria del 30.7.2025, si costituiva in giudizio l’AIA, la quale, nel contestare tutto quanto dedotto dal ricorrente, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché improcedibile, stante il difetto di contraddittorio nei confronti del litisconsorte e reale controinteressato Luca MASSIMI (primo degli arbitri non dismessi dalla CAN per motivate valutazioni tecniche all’esito della stagione sportiva 2024/2025), e perché, comunque, infondato.

I motivi aggiunti

In data 18.8.25, l’Arbitro Scatena depositava una ulteriore memoria contenente motivi aggiunti, con la quale ribadiva la disparità di trattamento riservata al sig. Scatena, sia a livello generale (ossia in relazione alla media di partite dirette dagli altri arbitri) sia con riferimento alle occasioni concesse ai colleghi del primo anno a cui sarebbero state assegnate almeno 5 gare in più nel corso della stagione, e ribadiva l’illegittimità del provvedimento adottato per palese eccesso e/o sviamento di potere nell’esercizio del potere valutativo da parte Commissione Arbitri C.A.N.

Con detta memoria, il sig. Scatena individuava quale controinteressato il sig. Luca Massimi.

L’udienza del 21 agosto 2025

All’udienza del 21.8.2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano gli Avv.ti Jacopo Tognon e Filippo Apolloni, per il sig. Gabriele Scatena, presente anche personalmente, e l'Avv. Valerio Di Stasio per l'Associazione Italiana Arbitri. Nessun’altro compariva.

Il Tribunale, rilevato che non vi era prova della corretta notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti, e che l'avviso di fissazione dell'udienza non risultava comunicato agli arbitri controinteressati, rinviava il giudizio all’udienza del 30 settembre 2025, onerando la segreteria del Tribunale di notificare a tutti i controinteressati, come individuati quali arbitri effettivi CAN nel C.U. AIA n. 1 del 1° luglio 2025, attraverso la segreteria AIA con sistema sinfonia4you, il ricorso, i motivi aggiunti, nonché l’ordinanza di fissazione della nuova udienza.

L’ ulteriore memoria dell’AIA

In data 26.9.2025, l’AIA depositava una ulteriore memoria difensiva con la quale, dopo aver dato atto di aver provveduto, in data 26.8.2025, alla trasmissione del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza del 21.8.2025, tramite il sistema Sinfonia4You, a tutti gli arbitri effettivi dell’organico della CAN così come individuati nel C.U. n. 1 dell’1.7.2025, rilevava l’infondatezza dei motivi aggiunti formulati dal sig. Scatena.

L’udienza del 30 settembre 2025

All’udienza del 30.9.2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano gli Avv.ti Jacopo Tognon e Filippo Apolloni, per il sig. Gabriele Scatena, presente anche personalmente, e l'Avv. Valerio Di Stasio per l'Associazione Italiana Arbitri. Nessun’altro compariva.

Preliminarmente il Tribunale dava atto dell’intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Prendeva la parola l'Avv. Tognon, il quale si riportava integralmente ai contenuti del ricorso introduttivo e della memoria integrativa e ne chiedeva l'integrale accoglimento.

Prendeva poi la parola il sig. Gabriele Scatena, il quale si riportava a quanto già esposto dal proprio difensore.

Interveniva, infine, l'Avv. Di Stasio, il quale nel replicare alle tesi argomentate dall'Avv. Tognon, esponeva i contenuti del proprio atto di costituzione e della memoria di controdeduzione ai motivi aggiunti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

La decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il sig. Scatena sostiene l’illegittimità del delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 – Stagione Sportiva 2025/2026 dell’1 luglio 2025, per essere il provvedimento di dismissioni carente di motivazione e, dunque, in contrasto con quanto statuito dall’art. 6, comma 18,ROT.

In particolare, secondo l’Arbitro, al suddetto provvedimento non avrebbe fatto seguito la trasmissione della comunicazione ex art. 6, comma 18, del ROT, trasmessa al ricorrente solo in data 6.8.25, mediante pubblicazione sul portale Sinfonia4You.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La succitata norma stabilisce che: Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento. Tale norma, dunque, espressamente prevede che la comunicazione in questione debba avvenire successivamente all’adozione della delibera di avvicendamento degli organi tecnici.

Del resto, sulla medesima questione, si sono anche pronunciate le S.U. della Corte di Appello Federale, secondo le quali la circostanza che, come nel caso di specie, la comunicazione sia intervenuta successivamente ad una eventuale istanza di accesso agli atti o alla proposizione del ricorso, non integra un vizio motivazionale dell’atto, sia perché l’inosservanza di un obbligo di  sollecita comunicazione non può tradursi ex post in un vizio di motivazione dell’atto medesimo, sia perché alla supposta tardiva conoscenza delle ragioni della dismissione sarebbe stata comunque idoneo rimedio la possibilità di censurare ulteriormente questa con motivi aggiunti, dei quali il ricorrente non ha avvertito l’esigenza pur essendosene espressamente riservata la possibilità nel ricorso (CFA, decisione n. 63 2023-2024).

Già tale dato rende infondata la doglianza. Ma vi è di più.

La delibera impugnata, nell’indicare gli arbitri effettivi avvicendati dalla CAN, individua il sig. Gabriele Scatena, quale arbitro “dismesso per motivate valutazioni tecniche – Art. 19, comma 3 e comma 4 lett. a) ROT”.

La delibera, dunque, riporta espressamente non solo i motivi delle dismissioni, ma anche le norme di riferimento.

Di qui l’infondatezza della doglianza.

2. Con il secondo motivo di ricorso, Scatena sostiene che con la dismissione dell’odierno ricorrente si è venuta a determinare un’evidente violazione dell’art. 19, comma 3 e comma 4 lett. a) ROT.

In particolare, il sig. Scatena dopo aver disquisito su tutti i tentativi che avrebbe posto in essere il designatore arbitrale Rocchi per giustificare la, già decisa, dismissione dell’arbitro Scatena, disquisizioni che, a parere del Tribunale, non hanno alcun riscontro probatorio, costituendo, pertanto, mere illazioni, sostiene che la violazione della succitata norma sarebbe integrata a) dall’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato; b) dall’intrinseca illegittimità dell’art. 19, comma 4 lett. a), ROT.

Ebbene, quanto al primo profilo, già si è detto che l’art. 6, comma 18, del ROT stabilisce che la comunicazione riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento, debba intervenire successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali.

In ordine al secondo profilo, Scatena sostiene l’illegittimità dell’art. 19 comma 4 lett. a) ROT, in quanto formulata in termini del tutto generici, non specifici, minimamente oggettivi ed anzi con locuzioni e canoni valutativi, del tutto contrari ai principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità.

Ebbene, fermo il principio per cui certamente non rientra tra le competenze del Tribunale Federale “l’elisione” delle norme di funzionamento dell’AIA (TFN, decisione n. 20/2022-2023), non può comunque in alcun modo sostenersi che l’art. 19 comma 4 lett. a) ROT contenga delle previsioni astratte e generiche e dunque contrarie ai succitati principi.

Le previsioni di detta norma sono, difatti, ancorate a procedure e criteri predeterminati dal Regolamento AIA e dalle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA i quali, insieme alle Linee guida per l’attribuzione del voto alle prestazioni di arbitri e assistenti, individuano, in modo assolutamente oggettivo, le regole per l’avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri. A ciò si aggiunga che la Corte Federale di Appello, in un procedimento del tutto analogo a quello attivato dall’arbitro Scatena, sulla medesima doglianza formulata dall’odierno ricorrente e, dunque, sulla (presunta) illegittimità dell’art. 19 comma 4 lett. a) ROT per gli stessi motivi oggi dedotti, ha espressamente statuito che: “il rilievo non può essere accolto. Con una tecnica normativa ben nota anche nell’ordinamento generale, i criteri censurati (“gravi limiti tecnici”, “media globale altamente negativa”), in ragione della specificità della materia regolata, danno ingresso a giudizi espressione di discrezionalità tecnica che si mostrano suscettibili di essere scrutinati al solo metro della manifesta irragionevolezza, infondatezza o contraddittorietà, che qui (come nella vicenda dell’Arbitro Scatena) non è dato riscontrare” (CFA, S.U., decisione n. 63/2023-2024).

3. Con il terzo motivo di ricorso, il cui contenuto è ripreso dal quarto motivo di ricorso sollevato nella memoria depositata il 18 agosto 2025, l’Arbitro Scatena sostiene l’illegittimità degli artt. 6, commi 4 e 10, ROT e 19 ROT, in relazione alle modalità e ai criteri di formazione della graduatoria finale di merito.

Secondo l’arbitro, in particolare, dette norme sarebbero illegittime in quanto consentirebbero di formare una graduatoria finale di merito sulla base di un numero non omogeneo di visionature.

Anche detta doglianza si rileva del tutto infondata.

Premesso quanto sopra detto in ordine all’impossibilità per il Tribunale di procedere ad una “elisione” delle norme di funzionamento dell’AIA, va preliminarmente ricordato che secondo la giurisprudenza unanime dell’ordinamento sportivo il provvedimento di dismissione degli arbitri è espressione di una spiccata discrezionalità tecnica (CFA, Sez. Un., n. 49 e n. 50 del 2022/2023), sindacabile esclusivamente con la tecnica dell’eccesso di potere (Coll. Gar. Sport, S.U. n. 25/2019, CFA, Sez. Un. n. 71/2018/2019; CFA, Sez. Un., n. 96 2021/202; Coll Gar. Sport, Sez. Un., n. 30 e 33/2023).

Partendo da tale premessa, è evidente che la pur necessaria omogeneità del numero delle prestazioni da rendere ai fini della graduatoria finale di merito non può spingersi al punto di richiedere che tutti gli arbitri siano chiamati a dirigere o a partecipare allo stesso numero o un numero analogo di gare, perché ciò implicherebbe una irragionevole compressione della discrezionalità tecnica degli organi preposti alle designazioni, i quali devono essere messi in condizione di poter operare scelte adeguate al grado di difficoltà  delle gare e alle diverse fasi dei campionati, al fine di poterne consentire il regolare svolgimento. Di conseguenza è del tutto legittimo che, in un ragionevole esercizio della discrezionalità tecnica, possano venire maggiormente impiegati coloro che danno garanzia di maggior rendimento.

In altri termini, la pretesa di parte ricorrente di ottenere un determinato numero di valutazioni, da correlare ad un determinato numero di designazioni, andrebbe ad intaccare il potere discrezionale dell’AIA di selezionare gli arbitri più indicati per il buon esito della direzione delle gare e ciò risulterebbe, ad avviso del Tribunale, del tutto irragionevole.

In ogni caso, come risulta dagli atti dell’AIA, il sig. Scatena ha diretto ben 9 gare, di cui 8 del campionato di Serie B e 1 di Coppa Italia, ricevendo ben 8 valutazioni (negative), di cui 4 dagli Organi Tecnici e 4 dagli Osservatori Arbitrali.

Il sig. Scatena, dunque, avendo ricevuto una visionatura per ogni gara diretta, è stato posto in condizione di manifestare il proprio valore tecnico, a nulla rilevando che alcuni arbitri abbiano potuto ricevere qualche visionatura in più e a nulla rilevando le comparazioni con riferimento a graduatorie e punteggi relativi ad altre stagioni sportive.

4. Il sig. Scatena sostiene ancora l’illegittimità e/o l’invalidità del C.U. n. 116 del 29.3.2025 che ha fissato in dieci il numero degli arbitri da dismettere.

Detta doglianza deve ritenersi inammissibile in quanto eventuali vizi della delibera ivi assunta avrebbero dovuto essere fatti valere nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto, e ciò sia se si voglia far riferimento all’art. 83 CGS e sia se si voglia far riferimento all’art. 30 CGS CONI.

Né, infine, può aver rilievo la censura dell’art. 14, comma 4, ROT nella parte in cui stabilisce che la determinazione del numero delle dismissioni avvenga a soli due mesi dal termine della stagione sportiva e non all’inizio dei campionati di riferimento, come invece dovrebbe essere per rispetto del principio di predeterminazione dei criteri, di trasparenza e di equità.

Difatti, come affermato dalla Corte Federale di Appello, l’art. 14 prevede un numero di dismissioni indicativo e ragionevolmente demanda la definitiva fissazione a un momento in cui la stagione sportiva si avvia al termine ed è possibile valutarne le risultanze come pure le concrete esigenze da soddisfare con la definizione degli organici per la stagione successiva (CFA, S.U., decisione n. 63/2023-2024).

5. Da ultimo, va evidenziato quanto segue.

Il ricorrente, pur eccependo diversi profili di illegittimità della delibera pubblicata con il CU n.1 s.s. 2025-2026, ha imperniato tutto il proprio ricorso lamentando, a volte esplicitamente a volte implicitamente, un presunto abuso da parte degli organi dell’AIA del potere discrezionale loro attribuito in tema di dismissione degli arbitri.

Da tale abuso discenderebbe l’illegittimità della delibera impugnata.

Ebbene, per ritenere sussistente tale forma di vizio, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che gli organi dell’AIA abbiano utilizzato il proprio potere discrezionale al solo scopo di ledere gli interessi del sig. Scatena.

Di tutto ciò non vi è prova in atti, non essendo in alcun modo sufficienti le generiche supposizioni o il semplice sospetto di motivi occulti adombrati dal ricorrente.

In altre partole non vi sono elementi che facciano, nella fattispecie in esame, emergere un cattivo esercizio del potere discrezionale riconosciuto agli organi dell’AIA.

6. Il ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, l’ammissione della prova testimoniale su una serie di circostanze.

Per principio consolidato, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione.

Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene non accoglibile la richiesta istruttoria formulata dal deferito, attesa anche l’irrilevanza dei capitoli di prova.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 9 ottobre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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