F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/TFN – SD del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – Alessio Marchi – 52/TFNSD

Decisione/0073/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0052/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)

Monica Coscia – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5773/1234pf24-25/GC/PM/fm del 2 settembre 2025, depositato il 3 settembre 2025, nei confronti del sig. Alessio Marchi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con messaggio inviato al profilo social di Instagram della Sezione A.I.A. di Verona, un cittadino segnalava il fatto che il sig. Alessio Marchi, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Verona, in data 4 maggio 2025 avesse diffuso nell’applicazione WhatsApp, in una chat di un gruppo di tifosi dell’Hellas Verona denominato “Hellas Verona”, in relazione a un articolo pubblicato su La Gazzetta dello Sport che riportava la notizia della morte di un giovane tifoso dell’Atalanta, accoltellato nel corso di scontri tra le tifoserie dell’Atalanta e dell’Inter, i due commenti <<godo>>,  e <<merde entrambi>>, riferito all’accoltellato e all’accoltellatore.

Con p.e.c. del 6 maggio 2025 il Presidente di detta Sezione A.I.A., sig. Claudio Fidilio, trasmetteva detta segnalazione alla Procura Federale, che avviava l’indagine. L’originaria segnalazione portava in allegato n. 2 screenshot tratti dalla detta chat, con l’articolo della Gazzetta e i due commenti del deferito, pubblicati a suo nome e provenienti da un numero di telefono corrispondente a quello a lui in uso, come verificato dalla Procura mediante audizione del sig. Francesco Sivo della Sezione A.I.A. di Verona, persona informata sui fatti.

Il sig. Alessio Marchi, audito dalla Procura Federale il 18 giugno 2025, ammetteva la paternità dei messaggi in questione, riconoscendone il contenuto e la portata lesiva, dichiarando di averli rimossi e di essersi scusato con tutti i componenti del gruppo WhatsApp, subito dopo aver ricevuto dal Presidente della Sezione A.I.A. la notizia della segnalazione, e manifestando il proprio pentimento al riguardo.

Il 2 settembre 2025 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Alessio Marchi in relazione ai fatti suesposti, contestandogli la violazione degli artt.  42, commi 1, 3 lett. a) e c), e 4 lett. e) del Regolamento A.I.A., anche con riferimento agli artt. 3, comma 2, 5, commi 1 e 6.1 punto 4, del Codice Etico A.I.A.

La fase predibattimentale

Il deferimento è stato notificato all’indagato, in data 3 settembre 2025. Non risulta in atti alcuna ulteriore attività istruttoria o difensiva; né vi è stata alcuna richiesta dell’indagato/deferito, ai sensi dell’art 126 C.G.S., di applicazione concordata delle sanzioni ovvero adozione di impegni vòlti ad elidere gli effetti degli illeciti ipotizzati; né v’è stata richiesta di applicazione di sanzioni su richiesta, ai sensi dell’art. 127, C.G.S.

Il dibattimento

All’udienza del 2 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità delle notifiche, interveniva per la Procura Federale l’Avv. Luca Zennaro e, in affiancamento, l’Avv. Nicola Pagnotta, riportandosi al deferimento e chiedendone l’accoglimento, con richiesta per il sig. Alessio Marchi, della sanzione di mesi 6 di sospensione.

Il deferito (non) interveniva all’udienza. Il Tribunale si riservava di decidere.

La decisione

La responsabilità del deferito risulta provata in atti, con l’acquisizione dei messaggi ingiuriosi, offensivi e inappropriati di cui al deferimento, e la dichiarazione del deferito stesso, che di fronte alla Procura Federale li ha riconosciuti come propri, con riferimento agli artt.  42, commi 1, 3 lett. a) e c), e 4 lett. e) del Regolamento A.I.A., anche con riferimento agli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1 del Codice Etico A.I.A..

Ai fini della sanzione va considerata l’indubbia gravità del fatto, per i contenuti oggettivi, gravemente incivili prima che antisportivi, e per il contesto, dei messaggi in questione, diffusi attraverso un social network, che conferisce ai messaggi diffusione e emulabilità; massime, per la riferibilità del fatto a un Arbitro, figura centrale nell’ordinamento sportivo che dovrebbe improntare ogni propria manifestazione pubblica a correttezza e probità, ai valori sportivi, e al fair-play, pena il discredito per l’intera categoria – oltre che, incidentalmente, per l’inopportuna pubblica adesione di un Arbitro a una chat di tifosi di una squadra di calcio. Ad attenuare l’oggettiva gravità del fatto, in concreto depongono, ex art. 64, comma 2, lett. b), la previa buona condotta e l’assenza di precedenti disciplinari del deferito e, inoltre, la sua intervenuta ammissione di responsabilità nel corso delle indagini – che pur non avendo facilitato un’indagine già completamente istruita ha comunque oggettivo effetto attenuante, ai sensi degli artt. 128 e 13, comma 1 lett. e), C.G.S..

Il comma secondo dell’art. 13, C.G.S. – norma che esprime principi generali applicabili anche agli Arbitri oltre allo speciale regime delle attenuanti di cui all’art. 64, comma 2, del Regolamento A.I.A. (art. 62 Reg. A.I.A.) – consente di valorizzare anche ulteriori circostanze genericamente attenuanti, come il dichiarato dispiacere e pentimento per l’errore commesso e riconosciuto, e l’essersi adoperato nell’immediatezza – pur non del tutto spontaneamente, ma su sollecitazione del suo Presidente sezionale – per ridurne le conseguenze cancellando i messaggi dalla chat e scusandosi con i membri del gruppo.

In conclusione, appare congrua ed equa, e va pertanto irrogate al deferito, la sanzione base di mesi 6 di sospensione, ridotta a mesi 4 per effetto delle dette circostanze attenuanti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Alessio Marchi la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Ignazio Castellucci                                                       Carlo Sica

 

 Depositato in data 9 ottobre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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