F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/TFN – SD del 9 Ottobre 2025 (motivazioni) – Valerio Perini, Rimini FC Srl – 56/TFNSD
Decisione/0074/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0056/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Valeria Ciervo - Componente
Andrea Fedeli – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6266 /168pf25-26/GC/blp dell'8 settembre 2025 nei confronti del sig. Valerio Perini e della società Rimini FC Srl, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 8 Settembre 2025, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 0056/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. PERINI Valerio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l. per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, per aver lo stesso, entro il termine dell’8 agosto 2025, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Rimini F.C. s.r.l..
Segnatamente, per non aver provveduto, entro l’8 agosto 2025, al deposito presso la Lega Pro di idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei seguenti calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati: Alessandro Lombardi (contratto prot. n. 0003643602/23); Matteo Gorelli (contratto prot. n. 0003739007/23); Gabriele Bellodi (contratto prot. n. 0001138502/24); Gianluca Longobardi (contratto prot. n. 0008169007/24); Mattia Fiorini (contratto prot. n. 0001344702/24); Giacomo Parigi (contratto prot. n. 0001455602/24); Leonardo Ubaldi (contratto prot. n. 0001253902/24); Marco Garetto (contratto prot. n. 0001756302/24); Luca Falbo (contratto prot. n. 0001833002/24); Alessandro De Vitis (contratto prot. n. 0002371702/24); Christian Langella (contratto prot. n. 0002682702/24); Tomas Lepri (contratto prot. n. 0003462002/24); Marco Piccoli (contratto prot. n. 0004481302/24); Sulayman Jallow (contratto prot. n. 0008599502/24); Linas Megelaitis (contratto prot. n. 0008753602/24); Simone Colombi (contratto prot. n. 0009487002/24); Leonardo Vitali (contratto prot. n. 0009734702/24); Antonio Di Battista (contratto prot. n. 2409000160/A); Fabio De Vita (contratto prot. n. 2409000082/A); Angelo Sanapo (contratto prot. n. 0010006402/24); Filippo D'Alesio (contratto prot. n. 0002750002/25); Alessandro Lombardi (contratto prot. n. 0001346402/25); Vasco Regini (contratto prot. n. 0001584502/25); Cristian Tosti (contratto prot. n. 0001584102/25); Alberto Galdiolo (contratto prot. n. 0001585002/25); Antonio Di Battista (contratto prot. n. non specificato) Fabio De Vita (contratto prot. n. non specificato) Luciano Mularoni (contratto prot. n. 0002559902/25); Piero Braglia (contratto prot. n. 0002893202/25); Stefano Dicuonzo (contratto prot. n. 0002992602/25); 2. la società RIMINI F.C. s.r.l.:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Valerio Perini, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società Rimini F.C. s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 533pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025, confermata con decisione della Corte Federale d'Appello n. 93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025.
La fase istruttoria
In data 13.08.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in pari data della Presidenza della Lega Pro, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 168pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione della Lega Pro in ordine all’inadempimento
da parte della società Rimini F.C. s.r.l. alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025”.
Con la comunicazione di cui si è detto Il Presidente della Lega Pro informava la Procura Federale che la società RIMINI F.C. S.R.L. “… non ha depositato, entro la data dell’8 agosto u.s., né successivamente, la garanzia fideiussoria prevista dalla normativa in oggetto” e rimetteva alla stessa Procura l’elenco dei contratti della società aggiornato alla data del 9 agosto 2025 afferente alla stagione sportiva 2025/26.
L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione dei fogli di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 18.08.2025 notificava al sig. Valerio PERINI e alla società RIMINI F.C. SRL la Comunicazione di Chiusura delle Indagini con la quale contestava ai predetti la violazione degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2.
In assenza di attività defensionale da parte degli avvisati la Procura Federale, in data 8 settembre 2025, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 7.10.2025. Nessuna delle parti effettuava depositi di sorta.
L’udienza del 7.10.2025
All’udienza del 7.10.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2025 del Presidente del Tribunale, erano presenti i Sostituti Procuratori Avv. Alessandro D’Oria e Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno era presente per i deferiti
Il Presidente dava quindi la parola ai rappresentanti della Procura Federale i quali, illustrato brevemente il deferimento, concludevano per l’irrogazione al sig. Valerio PERINI della sanzione di mesi 3 di inibizione e alla Società RIMINI F.C. SRL la penalizzazione di 2 punti in classifica, uno per la violazione e uno per la contestata recidiva, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
La decisione
Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati ai deferiti a seguito delle segnalazioni della Presidenza della Lega Pro del 13.08.2025 risultino provati e, nondimeno, non contestati dalla Società stessa.
Risulta quindi accertato e, come già detto, non contestato che la società RIMINI F.C. S.R.L., entro il termine dell’8 agosto 2025, come previsto dal paragrafo 2 del Comunicato Ufficiale n. 294/A del 9.5.2025 della F.I.G.C., abbia omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società.
La responsabilità di tale omissione è indiscutibilmente riconducibile al sig. Valerio PERINI che aveva, all’8 agosto 2025, i poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo, destinatario degli obblighi, che deve quindi rispondere del ridetto comportamento in ragione del principio di immedesimazione organica.
Da quanto sin qui osservato discende che la Società RIMINI F.C. S.R.L., in conseguenza dell’addebito ascritto al sig. Valerio PERINI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., nonché per responsabilità propria in virtù di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 294/A del 9.5.2025, paragrafo 2, che pone l’obbligo contestato nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto.
Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che la sanzione richiesta dalla Procura Federale relativamente alla posizione del sig. Valerio PERINI possa essere condivisa atteso che la stessa risulta congruamente commisurata al tipo di violazione contestata nonché corrispondente all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale.
Per quel che invece riguarda la posizione della Società, alla luce di quanto disposto dal paragrafo 2 del Comunicato Ufficiale n. 294/A del 9.5.2025, che prevede “L’inosservanza di tale prescrizione determinerà … l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2025/2026”, il Collegio ritiene che debba essere irrogata la sanzione nella misura del minimo edittale non potendosi applicare, alla fattispecie in esame, la recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva invocata dalla Procura Federale.
Ciò in considerazione del fatto che il precedente indicato dalla Procura Federale, cioè la condanna a scontare punti di penalizzazione riportata dalla medesima Società nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 533pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025, confermata con decisione della Corte Federale d'Appello n. 93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025, è sì pur sempre riconducibile alla macro categoria delle violazioni in materie gestionale ed economica ma ha natura completamente diversa da quella oggi contestata. Infatti il mancato pagamento degli emolumenti a tesserati e dipendenti, adempimento previsto dalle NOIF, costituisce un fatto certamente di natura diversa dall’omettere di fornire una garanzia fideiussoria alla Lega di appartenenza anche se, entrambe le violazioni, prevedono punti di penalizzazione.
Ad avviso di questo Tribunale, anche nel caso che si verta nella contestazione della recidiva di cui al secondo comma dell’art. 18 del CGS, eliminato quindi il vincolo della “medesima stagione sportiva”, non si può prescindere dal presupposto e dal limite imposto dal primo comma del citato articolo laddove è previsto che si tratti di “… altra sanzione per fatti della stessa natura …”. Se così non fosse il secondo comma dell’art. 18 sarebbe completamente avulso dal contesto della recidiva in senso proprio e avrebbe ben potuto trovare collocazione sotto altra rubrica. Che poi nel caso di specie si tratti di fatti di natura diversa si è già detto. Tutto ciò a prescindere anche dal fatto che il comma in esame prevede letteralmente che “la condanna” sia “valutata, ai fini della recidiva” lasciando, così, ampia discrezionalità al giudicante.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Valerio Perini, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Rimini FC Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 9 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai