F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0019/CSA pubblicata del 6 Ottobre 2025 –FC Pro Vercelli 1892 Srl – calciatore Rutigliano Carlo Mattia

Decisione/0019/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0021/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Maurizio Greco – Componente

Barbara Del Duca - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza n. 0021/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Luigi Cherubini in data 26.09.2025,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 29 del 23.09.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 01.10.2025, l’Avv. Barbara Del Duca e udito l’Avv. Carlo Vitalini Sacconi per il reclamante; sentito l’Arbitro.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B al calciatore della UC Sampdoria, Luigi Cherubini, in relazione alla gara Monza/UC Sampdoria, disputata il giorno 20.09.2025, “per avere, al 31° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente alla gamba un calciatore della squadra avversaria”.

La parte reclamante ha prospettato una diversa qualificazione giuridica del fatto oggetto della squalifica, sostenendo che il sig. Cherubini non abbia posto in essere la condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., in quanto “il sig. Cherubini aveva appena subito un fallo che lo aveva fatto cadere a terra ed ha lievemente allungato il piede con un gesto istintivo, non violento che non ha neppure direttamente causato la caduta a terra dell’avversario”.

 A dire del reclamante, ricorrerebbero, nella fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., essendosi in presenza di una reazione “immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”.

Conclusivamente, viene chiesta la riduzione della sanzione, in via principale, a n. 1 giornata di gara effettiva o, in via subordinata, a n. 2 giornate di gara effettive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le argomentazioni addotte dal reclamante, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Quanto alla sussistenza nel caso di specie della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S., si ritiene opportuno richiamare i precedenti giurisprudenziali di questa Corte che la individuano nel comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri”.

Per converso, la meno grave condotta antisportiva, di cui all’art. 39 C.G.S, ricorre nell’ipotesi di un “ comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (cfr. C.S.A. n. 23 – 2024-2025; C.S.A. n. 230 – 2024-2025).

Dagli atti prodotti emergono elementi tali da dimostrare che il comportamento del calciatore Cherubini configura la condotta antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S., frutto di un gesto non controllato, privo, perciò, dei connotati della violenza e della intenzionalità di procurare un danno al calciatore avversario (cfr. C.S.A n. 75 – 2023 -2024).

In ragione di quanto sopra, il Collegio dispone la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

Non si ritiene accoglibile, alla luce delle circostanze attenuanti invocate, la domanda avanzata in via principale di riduzione a n. 1 giornata di gara effettiva.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Barbara Del Duca                                              Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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