F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0023/CSA pubblicata del 14 Ottobre 2025 –A.S.D. Heraclea Calcio – calciatore Eric Biasol
Decisione/0023/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0028/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)
Iole FARGNOLI – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
Sul reclamo n. 028/CSA/2025-2026, proposto dalla Società A.S.D. Heraclea Calcio in data 1.10.2025, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 25.09.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.10.2025, l'Avv. Lorenzo Attolico ed udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Heraclea Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Eric Biasol dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale (Com. Uff. n. 233 del 25.09.2025), in relazione alla gara tra la Gravina Soc. Coop. SP. Dil. e la stessa A.S.D. Heraclea Calcio del 24 settembre 2025, valida per il campionato nazionale di serie D.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere colpito a gioco fermo un calciatore avversario". La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate di gara.
A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie in esame quale atto violento invece di condotta gravemente antisportiva, aggiungendo che il calciatore colpito non aveva riportato alcuna conseguenza sul piano fisico.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 ottobre 2025, compariva, per la parte reclamante, l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.
Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla reclamante, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La Corte osserva che, per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n.161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla.
Orbene, nel caso di specie, attraverso la chiara espressione riportata nel referto arbitrale ("colpisce con uno schiaffo volontario il calciatore avversario all’altezza del volto, causandogli stordimento per circa 2 minuti"), è pacifico che il gesto compiuto dal calciatore Biasiol sia stato intenzionale (e, quindi, non certo teso, come vorrebbe la difesa della reclamante, a divincolarsi nell’ambito di un’azione di gioco) solo per colpire l'avversario, con la conseguenza che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto trovasse applicazione nel caso in esame quanto previsto dal menzionato art. 38 C.G.S., che riserva ai calciatori responsabili di condotta violenta la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara.
Parimenti non può essere condivisa l’argomentazione contenuta nel reclamo secondo cui troverebbe applicazione l'attenuante per assenza di conseguenze dannose a carico del giocatore colpito.
Sul punto, a fronte di una limitata giurisprudenza che tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose ( i.e.: Corte Sportiva d’Appello, decisione del 21 dicembre2018, Reclamo F.C. APRILIA RACING CLUB), vi sono numerose pronunce che invece prevedono sia l'esclusione della concessione delle attenuanti per carenza di esiti dannosi, sia l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 183).
Nella specie, peraltro, risulta che lo schiaffo sferrato dal Biasiol abbia causato al calciatore colpito “uno stordimento per circa 2 minuti”.
Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che anche sulla base di tale circostanza non si possa applicare alcuna attenuante.
In relazione ai precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente, la Corte rileva che gli stessi hanno ad oggetto fattispecie diverse da quella in esame nelle quali la volontarietà del gesto poteva risultare quantomeno incerta.
Per tali motivi la Corte ritiene che la sanzione da applicarsi sia quella minima prevista dall’art. 38 CGS, e, cioè, tre giornate effettive di squalifica, con l’effetto di respingere il ricorso.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte via PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce