F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0033/CFA pubblicata il 15 Ottobre 2025 (motivazioni) – società Rimini F.C. S.r.l.

Decisione/0033/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0025/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Luca Scordino – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Salvatore Lombardo - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0025/CFA/2025-2026 proposto della società Rimini F.C. S.r.l. avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 35 del 5 settembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi, nell’udienza del 10 ottobre 2025, in collegamento tramite video-conferenza, l’avv. Nicoletta Maria Carè per la ricorrente società e il dott. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con tre distinti deferimenti, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale –Sezione disciplinare, la sig.ra Di Salvo Palma Stefania, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., il sig. Cancellieri Sauro, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l., e la società Rimini F.C. s.r.l., ciascuno per rispondere di una pluralità di violazioni economico-finanziarie e, in particolare, del mancato pagamento, entro i termini previsti dalle disposizioni federali, di emolumenti, compensi, indennità, ritenute Irpef e contributi INPS, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori.

I deferiti Di Salvo Palma Stefania e Cancellieri Sauro facevano pervenire proposte di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 C.G.S., munite del consenso del rappresentante della Procura federale , in relazione a tutte le contestazioni elevate a loro carico; anche la società Rimini F.C. s.r.l. faceva pervenire una simile proposta, corredata anch’essa del consenso del rappresentante della Procura federale, ma in relazione unicamente al deferimento per l’omesso deposito del documento economico-finanziario previsionale.

Con riguardo alle ulteriori incolpazioni, la deferita società faceva pervenire memorie difensive, evidenziando come, in data 5 agosto 2025, fosse stata acquisita da una nuova proprietà, al fine di scongiurarne il fallimento e proseguire l’attività sportiva. La nuova proprietà, secondo la difesa, risultava completamente estranea ai fatti contestati, con la conseguenza che ogni sanzione irrogata sarebbe risultata ingiusta poiché gli inadempimenti contestati erano stati posti in essere dai precedenti organi societari.

Previa riunione dei procedimenti, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, con l’impugnata decisione, irrogava alla società Rimini FC S.r.l., oltre all’ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00), la sanzione di punti 11 (undici) di penalizzazione in classifica, così determinata:

a) 6 punti di penalizzazione per il mancato pagamento: 1) degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025; 2) dei compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di maggio 2025; 3) degli emolumenti, inclusi i compensi assoggettati a IVA, dovuti in favore di altre figure professionali (segretario generale e team manager) per la mensilità di maggio 2025;

b) 4 punti di penalizzazione per l’omesso versamento: 1) delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, Legge 197/2022, in scadenza nella mensilità di maggio 2025, nonché dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025; 2) dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ad altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;

c) 1 punto di penalizzazione quale aumento ai sensi dell’art. 18, comma 2, C.G.S., avuto riguardo alla condanna riportata con decisione n. 0137/TFNSD-2024-2025.

2. Con reclamo dell’11 settembre 2025, la società Rimini F.C. S.r.l. impugnava la decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, evidenziava la sproporzione della sanzione e la disparità di trattamento conseguente alla differenza tra quanto disposto, da un lato, dal Comunicato Ufficiale n° 251/A con le relative modifiche al Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C stagione sportiva 2025/2026 e, dall’altro, dall’art. 33 NOIF (rectius, C.G.S.). Ad avviso della ricorrente, infatti, mentre il sistema sanzionatorio delineato dal citato Comunicato Ufficiale n. 251/A prevede una penalizzazione di due punti per ciascun inadempimento, con conseguente cumulo automatico delle penalità per ogni singola violazione, l’art. 33 NOIF (rectius, C.G.S.), per analoghe violazioni relative ad altre scadenze temporali, prevederebbe l’applicazione di una sanzione unica, senza cumulo progressivo.

In secondo luogo, la società ricorrente evidenziava la violazione dell’art. 18, comma 2, C.G.S., in quanto la recidiva considerata conseguiva ad una precedente decisione con la quale era stata irrogata una penalizzazione a causa del ritardo di un solo giorno negli adempimenti previsti dall’ordinamento federale, sicché essa non poteva essere ritenuta prova di reiterazione di condotte di particolare gravità e offensività.

Infine, la società lamentava la mancata considerazione del subentro – a far data dal 5 agosto 2025 - nella proprietà della società di una nuova compagine, non responsabile dei fatti commessi precedentemente.

Con memoria del 7 ottobre 2025, si costituiva la Procura federale evidenziando preliminarmente che con il proprio reclamo la società non aveva impugnato la decisione nella parte in cui aveva irrogato, oltre alla penalizzazione, anche la sanzione dell’ammenda; sempre in via preliminare, la Procura federale osservava che la pronuncia impugnata aveva statuito solo in merito a due dei procedimenti indicati da parte reclamante (il n. 93pf25-26 e il n. 95pf25-26), avendo il procedimento iscritto al n. 97pf2526 costituito oggetto della pronuncia n. 34/TFNSD-2025-2026 del 2 settembre 2025, estranea al presente giudizio.

In via parimenti preliminare, eccepiva l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui, anziché censurare la decisione impugnata, evidenziava un preteso contrasto tra norme e, in particolare, tra quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 e quanto previsto dall’art. 33 C.G.S. in relazione all’art. 85 delle NOIF.

Nel merito, si opponeva al reclamo.

Con memoria del 7 ottobre 2025, la reclamante società contestava tutte le argomentazioni della Procura federale e, nel merito, insisteva per l’accoglimento del reclamo.

3. Nella riunione del 10 ottobre 2025, uditi l’avv. Nicoletta Maria Carè per la ricorrente società e il dott. Alessandro D’Oria per la Procura federale, entrambi collegati in videoconferenza, il Collegio si riservava di decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si rileva che il presente giudizio riguarda esclusivamente le posizioni giuridiche oggetto della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, n. 35 del 5 settembre 2025, non potendosi estendere il presente giudizio alla valutazione di questioni esaminate dal Tribunale federale con decisioni diverse, ivi compresa la decisione n. 34/TFNSD-2025-2026 del 2 settembre 2025.

Inoltre, il Collegio prende atto che con il reclamo in esame la reclamante si duole esclusivamente della sanzione della penalizzazione; ne consegue che la medesima reclamante ha prestato acquiescenza a quanto disposto da altri capi dell’impugnata decisione e, in particolare, all’ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ivi irrogata.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia come le doglianze oggetto del presente reclamo non abbiano formato oggetto di eccezione anche nel procedimento innanzi al Tribunale federale.

In ogni caso, pur rilevando d’ufficio – non essendo stata la questione eccepita dalla Procura federale – la presenza di nova sollevate per la prima volta nel presente giudizio, il Collegio ritiene utile valutare nel merito tutte le questioni oggetto del reclamo, al fine di fornire alle parti una corretta interpretazione delle norme sottoposte al proprio esame.

3. In via ancora preliminare va dichiarata l’ammissibilità del reclamo.

Sul punto, il Collegio – contrariamente a quanto dedotto dalla Procura federale – ritiene possibile, in via teorica, il vaglio, all’interno del presente giudizio, dell’eventuale difformità tra le norme federali e quelle regolamentari, al fine della disapplicazione di queste ultime (in tal senso, si veda la decisione/0062/CFA-2023-2024 della I sezione di questa Corte federale d’appello nonché la giurisprudenza sportiva ivi richiamata).

Ciò posto, però, nel caso specifico va dichiarata l’ammissibilità del reclamo, in quanto lo stesso è comunque finalizzato alla demolizione della decisione impugnata, sia pure a causa della lamentata applicazione delle disposizioni del Comunicato Ufficiale n° 251/A con le relative modifiche al Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C stagione sportiva 2025/2026, ritenute dal reclamante incompatibili con i principi generali dell’ordinamento, tra cui quelli di equità, proporzionalità, ragionevolezza e gradazione delle sanzioni.

4. In via parimenti preliminare, si osserva che, con il reclamo in esame, la reclamante società nulla obietti in ordine né alla sussistenza degli addebiti ad essa contestati né ai riferimenti normativi (l’art. 33 CGS e il CU 251/A del 17 aprile 2025, che ha modificato il CU 145/A del 10 gennaio 2025, in relazione all’art. 85 delle NOIF) posti alla base della contestata decisione, limitandosi, invece, ad evidenziare un preteso contrasto tra tali disposizioni che avrebbe comportato un’errata determinazione della sanzione irrogata.

5. Venendo al merito del primo motivo di reclamo, si osserva quanto segue.

Ritiene la reclamante che sussista una sproporzione della sanzione irrogata conseguente al contrasto tra quanto disposto, da un lato, dal Comunicato Ufficiale n° 251/A (e, in particolare, dalle disposizioni di cui al titolo I) par. IX), lett. A) punti 2), 3), 4), 5 e 7) come modificate dal testo allegato al medesimo Comunicato) e, dall’altro, dall’art. 33 C.G.S..

In particolare, ad avviso della reclamante, il sistema sanzionatorio delineato dal Comunicato Ufficiale n. 251/A, là dove prevede una penalizzazione di due punti per ciascun inadempimento, con conseguente cumulo automatico delle penalità per ogni singola violazione, si porrebbe in contrasto con l’art. 33 C.G.S. che, per analoghe violazioni ma relative ad altre scadenze temporali precedenti al citato Comunicato Ufficiale, prevederebbe l’applicazione di una sanzione unica, senza cumulo progressivo.

Per quanto attiene alla legittimità del sistema normativo federale con specifico riferimento al rapporto tra l’art. 85 delle NOIF e il Manuale delle Licenze nazionali, il Collegio intende aderire a quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 9876 del 10 novembre 2022, con la quale si è chiarito che il Manuale delle Licenze nazionali non costituisce una fonte normativa autonoma né si sovrappone illegittimamente all’art. 85 delle NOIF, ma rappresenta lo strumento tecnico-operativo necessario per dare concreta attuazione alla norma federale primaria, senza eccedere i limiti delle attribuzioni conferite.

Ciò posto, il Collegio ritiene che il motivo di reclamo non meriti accoglimento perché fondato su un’erronea interpretazione dell’art. 33 C.G.S..

Sul punto, infatti, occorre evidenziare come la previsione contenuta nel citato Comunicato Ufficiale n° 251/A recepisca un indirizzo consolidato della giurisprudenza sportiva (CFA SS.UU., n.97/2024-2025; CFA SS.UU., n.13/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3 maggio 2024).

Dalla lettura delle ricordate decisioni emerge con chiarezza che sarebbe irragionevole ipotizzare che l’ordinamento preveda l’irrogazione della medesima sanzione (due punti di penalizzazione) sia in caso di omesso versamento di una sola delle obbligazioni previste dalle citate disposizioni sia in caso di omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni.

A ciò si aggiunga che ognuna di quelle obbligazioni è autonoma ed indipendente rispetto alle altre, essendo diversi i soggetti creditori (tesserati, dipendenti e altre tipologie di collaboratori per quanto attiene ad emolumenti, compensi e alle altre somme di cui ai numeri 2, 3 e 4, l’Erario e l’INPS per quanto attiene alle ritenute di cui ai numeri 5 e 7), la natura giuridica (di controprestazione negoziale per gli emolumenti e stipendi, tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e la finalità (di adempimento ad un obbligo negoziale per emolumenti e stipendi, di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, di garanzia previdenziale per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps).

Infine, non può non ritenersi significativo il fatto che l’art. 33, comma 4, C.G.S., fissi la sanzione “… a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, con ciò stesso avvalorando l’ipotesi che il Legislatore federale abbia considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad ognuna di esse un punto di penalizzazione.

Le suesposte considerazioni, con particolare riferimento alla differenziazione dei molteplici valori tutelati dalla citata norma, sono utili anche al fine di respingere le ricordate censure di lesione dei principi di equità, proporzionalità, ragionevolezza e gradazione delle sanzioni, sollevate dalla reclamante.

6. Parimenti da respingere sono le eccezioni afferenti all’applicazione della recidiva e alla mancata considerazione del cambio di proprietà della società reclamante avvenuto successivamente all’evento sanzionato.

Con riferimento alla prima eccezione, si evidenzia come, ai sensi dell’art. 18 C.G.S. “1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. 2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.”.

Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che il presupposto per l’applicazione necessaria dell’aumento della sanzione nelle ipotesi di cui al comma 2 (tra le quali rientra quella de qua) è solo l’inerenza della precedente sanzione a fatti della medesima natura di quelli per i quali si sta procedendo.

L’accertata sussistenza del suddetto presupposto comporta l’applicazione dell’istituto della recidiva, sussistendo la discrezionalità del Collegio esclusivamente nella determinazione del quantum della sanzione, determinazione che deve tener conto della “gravità del fatto” e della “reiterazione delle infrazioni”.

Nel caso specifico, avendo il Tribunale federale accertato che, con precedente decisione (n. 0137/TFNSD-2024-2025), la società reclamante era stata destinataria di una precedente sanzione, irrogata per i medesimi fatti e nella medesima stagione sportiva, correttamente ha fatto applicazione dell’istituto della recidiva.

Parimenti corretta appare la dosimetria della sanzione, avendo il Tribunale, in considerazione del minimo ritardo in cui la società reclamante era all’epoca incorsa, applicato la sanzione nella sua misura minima (1 punto).

7. Da respingere, infine, è l’eccezione inerente la mancata valutazione, da parte del Tribunale federale nazionale, della cessione della proprietà della società reclamante avvenuta successivamente alla realizzazione delle condotte omissive de quibus.

Premesso che, trattandosi di post factum, tale mutamento nella proprietà della società non può avere alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti di cui è causa, si evidenzia che il Tribunale federale nazionale ha irrogato per ogni sanzione accertata (in coerenza con quanto disposto sia dall’art. 33 C.G.S. che dal Comunicato Ufficiale n° 251/A) il minimo edittale (2 punti) sicché, ove pure avesse potuto tener conto dei fatti sopravvenuti, non avrebbe potuto irrogare una sanzione minore di quella concretamente irrogata.

8. Per tutti i suesposti motivi, i motivi di reclamo vanno disattesi e il reclamo medesimo respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luigi Caso                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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