F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0035/CFA pubblicata il 22 Ottobre 2025 (motivazioni) –PFI / A.S.D. Città di Ostia et alios

Decisione/0035/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0029/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Antonella Trentini – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0029/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale in data 22 settembre 2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio pubblicata sul comunicato ufficiale n. 53 del 12 settembre 2025 e comunicata in data 15 settembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 17 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale; nessuno è comparso per le altre parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Secondo quanto riportato dai mezzi di informazione del 25 e del 26 febbraio 2025, la compagine della A.S.D. Città di Ostia, nell’ambito della gara della domenica precedente, avrebbe manifestato solidarietà al compagno di squadra V.B., arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per spaccio di stupefacenti, indossando magliette ed esponendo uno striscione di incoraggiamento.

In una abitazione di pertinenza di V.B., considerato vicino al clan Spada, i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia avrebbero rinvenuto 500 dosi di cocaina già pronte per lo smercio, bilancini di precisione e materiale per il taglio, 21.500 euro in contanti, svariati orologi, fra cui tre Rolex, carte prepagate per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

Sulla base di tali notizie, la Procura federale ha avviato un’indagine, all’esito della quale - con atto del 2 luglio 2025 - ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Daniele Fedeli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Ostia, per la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per avere, in occasione della gara Città di Ostia - College Ardea F.C. disputata il 23.2.2025 e valevole per il girone A del campionato di terza categoria della Delegazione provinciale di Roma, quale segno di solidarietà per un calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti:

(i) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete";

(ii) autorizzato e/o comunque non impedito che sulla pagina ufficiale Facebook della società A.S.D. Città di Ostia venissero pubblicate le fotografie dei calciatori della prima squadra di tale società che indossavano le magliette recanti la sigla "VB9" ed uno striscione con la dicitura "Daje Chupete"; il tutto con una didascalia del seguente testuale tenore: "Le foto della vittoria di domenica con una dedica speciale da parte di tutta la società, VB9 siamo con te!”;

- il signor Emanuele Capobianchi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la stessa società, per la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per avere, nella medesima occasione, quale segno di solidarietà per un compagno di squadra attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti:

(i) predisposto e consegnato ai propri compagni di squadra inseriti nella distinta di gara delle magliette recanti la sigla "VB9";

(ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete";

- i signori Simone Torri, Fabrizio Bellantuono, Nicholas Rossi, Thomas Cardenaz Perez, David Veronesi, Gianluca Leggeri, Angelo Grosso, Gabriele Gordini, Mauro Soldano, Massimiliano Minotti, Yari Padula, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la stessa società, per la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per avere, nella medesima occasione, quale segno di solidarietà per un calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata attinto nei giorni precedenti da una misura cautelare personale disposta dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti:

(i) indossato una maglietta recante la sigla "VB9";

(ii) esibito al termine della gara, unitamente ad altri tesserati per la società A.S.D. Città di Ostia, uno striscione recante la dicitura "Daje Chupete".

- la società A.S.D. Ostia a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 53 del 12 settembre 2025 e comunicata alla Procura federale con pec del successivo 15 settembre, il Tribunale federale territoriale per il Lazio ha ritenuto fondato il deferimento del signor Fedeli relativamente al punto (ii) dell’incolpazione, per l’effetto condannandolo alla inibizione per 3 mesi e condannando la società Città di Ostia a euro 600,00 di ammenda; ha prosciolto lo stesso signor Fedeli quanto al punto (i), come pure gli altri soggetti deferiti con riguardo agli addebiti loro rispettivamente ascritti.

3. Con reclamo depositato il 22 settembre 2025, la Procura federale ha impugnato la decisione di primo grado censurandola per:

(i) violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 C.G.S.;

(ii) contraddittorietà e illogicità;

(iii) violazione dei criteri correnti circa lo standard probatorio in relazione al principio del libero convincimento e al valore convergente delle fonti di prova.

In ordine al presidente Fedeli, la Procura federale ha chiarito di voler impugnare la decisione del Tribunale federale territoriale nel solo capo nel quale ha rigettato il deferimento quanto al punto (i) dell’incolpazione; e ciò, per una esigenza di coerenza sistematica, senza peraltro richiedere un aggravio di sanzione, essendo la sanzione inflitta in primo grado corrispondente a quella richiesta dalla Procura federale medesima.

In conclusione, la Procura federale ha chiesto di:

- dichiarare la responsabilità disciplinare del signor Daniele Fedeli in relazione al capo di incolpazione di cui al punto (i) dell’atto di deferimento;

- accogliere il deferimento nei confronti dei signori Emanuele Capobianchi, Simone Torri, Fabrizio Bellantuono, Nicholas Rossi, Thomas Cardenaz Perez, David Veronesi, Gianluca Leggeri, Angelo Grosso, Gabriele Gordini, Mauro Soldano, Massimiliano Minotti e Yari Padula, irrogando a ciascuno di essi la sanzione di quattro giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- irrogare nei confronti della A.S.D. Città di Ostia la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000,00;

ovvero le sanzioni ritenute giuste e congrue.

Come in primo grado, i singoli deferiti, come pure la società, non si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo.

4. All’udienza del 30 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, l’appello è stato chiamato e, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. In via preliminare, il Collegio dà atto dall’avvenuta formazione del giudicato interno sul capo della decisione che ha affermato la responsabilità disciplinare del presidente Fedeli per il punto (ii) dell’incolpazione e sulla correlata statuizione di condanna.

6. Il reclamo della Procura federale aggredisce la pronunzia di prime cure su tre diversi ma correlati profili, che possono essere esaminanti congiuntamente.

Il Tribunale federale territoriale, in sintesi, ha ritenuto che:

- varrebbe, per l’indagato, la presunzione di innocenza;

- non fosse conosciuta la natura (detenzione in carcere o arresti domiciliari) e la sorte (eventuale impugnazione ed esito di questa) del provvedimento restrittivo che aveva colpito V.B.;

- non venissero in discussione l’apologia di reato né il favoreggiamento morale;

- nelle azioni dei deferiti non fosse possibile cogliere un atteggiamento di indulgenza o sostegno alle azioni del compagno di squadra; essi avrebbero utilizzato scritte sulle magliette (VB9) o sullo striscione (il soprannome) intellegibili solo per la ristrettissima cerchia della squadra e dei conoscenti di V.B. o fatto uso di una espressione (“forza”) che rappresenterebbe non adesione a un comportamento, ma manifestazione di sostegno morale a una persona in condizione obiettiva di grave disagio;

- diversamente, la divulgazione attraverso Facebook delle azioni dei calciatori, operata dal presidente della società nei confronti di una platea indistinta di persone, con la didascalia riportata nel punto (ii) del capo di incolpazione, apparirebbe una sorta di assoluzione dalle gravi accuse mosse all’indagato.

7. Come ricordato in narrativa, il giudice di prima istanza, esclusa la responsabilità disciplinare dei calciatori deferiti, ha dichiarato la fondatezza del deferimento del presidente della società rispetto al punto (ii) del capo di incolpazione.

Vale la pena riportare integralmente il relativo passaggio della motivazione.

“Diverso discorso va fatto per il secondo capo di incolpazione di cui è destinatario il presidente della società. Mentre l'azione dei calciatori può godere delle considerazioni assolutorie sopra riportate, in quanto destinate e dirette esclusivamente al compagno di squadra ristretto, la divulgazione di quelle azioni nei confronti di una platea indistinta di persone, con una didascalia di tal genere, appare essere una sorta di assoluzione nei confronti delle gravi accuse sottese al procedimento penale e quasi una rivendicazione della giustezza dei comportamenti dell’indagato, a prescindere dagli esiti del processo.

La società con quella pubblicazione ha voluto colorare di un significato nuovo e diverso l'azione di solidarietà dei compagni di squadra che, se limitata alle concrete azioni, non lo aveva manifestato. La pubblicazione ha costituito una sorta di esegesi, al di là del fatto, attribuendo ad una sigla apposta su di una maglia e ad uno striscione di incoraggiamento, significati diversi e di sottile contestazione dell'azione degli inquirenti di cui, sia i compagni di squadra che la società nulla potevano sapere in quanto coperta dal segreto istruttorio. Dalla divulgazione sui social è poi scaturito il commento della stampa che ha seguito, stigmatizzandola, l'interpretazione data al gesto dalla società sportiva, trasformando una manifestazione di umana solidarietà in una beffarda contestazione nei confronti degli inquirenti e del sistema della Giustizia penale”.

Questo capo della decisione, non impugnato a divenuto perciò irrevocabile, appare del tutto condivisibile.

8. Ma allora - come correttamente rileva la Procura federale - non è consentito distinguere i comportamenti dei giocatori da quelli del presidente della società per negare ai primi quel carattere di illecito disciplinare che invece viene riconosciuto al secondo.

La differenza sarebbe data da ciò, che i giocatori avrebbero utilizzato scritte o espressioni suscettibili di essere intese solo da una ristrettissima cerchia di destinatari e non da una platea indistinta di pubblico, quale è quella cui per definizione si rivolgono i social media.

Articolata in questi termini, la differenziazione appare fondata su troppo deboli basi e in contrasto con dati di comune esperienza.

È notorio, infatti, il rapporto di stretta vicinanza, se non di contiguità, che lega alla propria squadra di calcio i sostenitori e, particolarmente, gli esponenti del tifo organizzato. Non a caso, il calciatore Capobianchi, che ha curato la predisposizione delle magliette, ha affermato in sede di audizione istruttoria che lo striscione sarebbe stato opera di alcuni tifosi.

Ora, questa vicinanza e contiguità rendono del tutto verosimile che anche quei tifosi della Città di Ostia che non si sono resi promotori dell’iniziativa fossero a conoscenza dell’arresto di V.B., per trattarsi di un fatto molto rilevante nell’ambito cittadino, e di conseguenza abbiano subito compreso il significato di segni e simboli di evidente decrittazione (un acronimo risultante dalle iniziali e dal numero di maglia nonché il soprannome dell’indagato) e l’intento che era alla base dei comportamenti rimproverati, vale a dire quello di mostrare pubblica solidarietà, condivisione e incoraggiamento al compagno ristretto.

Alla luce del quadro delle circostanze concrete, non è credibile che questi comportamenti siano stati per dir così fini a sé stessi e non abbiano invece avuto una finalità partecipativa e di coinvolgimento del pubblico presente sugli spalti come pure un’eco più ampia, destinata a riverberarsi quanto meno in tutta la città del litorale romano.

In questo senso, infatti, tali azioni sono state intese dai mezzi di informazione, come appare dagli articoli di stampa e dalla registrazione del TGR Lazio, gli uni e l’altra inseriti nel fascicolo processuale.

Se dunque - come ha condivisibilmente ritenuto il Tribunale di primo grado nel capo della decisione impugnata recante la condanna del signor Fedeli - il contegno di quest’ultimo costituisce illecito disciplinare per il contrasto con i criteri di continenza e riserbo che i tesserati devono mantenere a fronte di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, lo stesso deve dirsi per i singoli giocatori la condotta dei quali si è svolta nel medesimo contesto temporale e, in relazione all’intento partecipativo, non differisce da quella del presidente della società.

In sede di audizione istruttoria alcuni degli incolpati, per giustificarsi, hanno dichiarato di non aver conosciuto, all’epoca, i motivi dell’arresto del compagno di squadra. Ma questa affermazione suona scarsamente credibile considerati il contesto ambientale, ampiamente descritto nelle fonti giornalistiche, e la conoscibilità sociale del soggetto destinatario del provvedimento restrittivo.

9. In termini generali, conviene rammentare che, per costante giurisprudenza, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., legittimano il ricorso al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva per l’individuazione delle singole fattispecie illecite riconducibili nell’ambito di applicazione della norma generale (per tutte: Corte fed. app., SS. UU., n. 12/2021-2022; Corte fed. app., Sez. I, n. 8/2022-2023; Corte fed. app., SS.UU., n. 92/2024-2025).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che contrasti i principi e i valori dello sport e, quindi, costituisca illecito disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., la condotta dei tesserati che, in occasione di gare ufficiali, con modalità non equivoche esprimano pubblicamente (sia rivolgendosi al pubblico dello stadio, sia attraverso i social media) sostegno ad altro tesserato della medesima società raggiunto, per gravi reati in materia di stupefacenti, da una misura penale cautelare limitativa della libertà personale.

E ciò, quando, in relazione alle modalità e al contesto dell’azione, appaia evidente - come nel caso di specie - trattarsi non di una semplice manifestazione di solidarietà umana e sportiva, ma di una rappresentazione identitaria di natura simbolica, volta a esprimere dissenso e contrasto nei confronti dell’operato della Magistratura e delle Forze di polizia.

Questa conclusione, peraltro, si pone nel solco di un indirizzo consolidato di questa Corte federale d’appello, alla quale il Collegio reputa doveroso dare continuità.

In particolare, in una vicenda molto vicina a quella ora in questione, la Corte ha ritenuto costituire illecito disciplinare, per plateale violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui i tesserati sono tenuti ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., il comportamento dei calciatori che, <<recandosi a fine partita presso la curva nord occupata dagli ultras che esponevano lo striscione “diffidati nessuna resa” e partecipando, più o meno attivamente e con le braccia alzate, al coro “onoriamo i diffidati”, accompagnato dal battito delle mani, hanno approvato consapevolmente e manifestamente il comportamento di soggetti diffidati dall’Autorità Pubblica e così preso posizione contro quest’ultima>> (Corte fed. app., Sez. I, n. 93/2019-2020).

In tale quadro, appaiono del tutto irrilevanti le questioni della presunzione di innocenza e della sorte del provvedimento restrittivo e del conseguente giudizio, che invece il Tribunale federale territoriale ha ritenuto, ma a torto, di poter valorizzare.

E ciò sia perché - nel caso di specie - non viene in rilievo la colpevolezza o meno di V.B., ma il dissenso e contrasto nei confronti dell’operato della Magistratura e delle Forze di polizia. Tanto al di là - come è noto - della reciproca autonomia fra le valutazioni della giustizia penale e quelle della giustizia sportiva.

10. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo della Procura federale è fondato e va pertanto accolto, con riforma della decisione impugnata e dichiarazione della responsabilità disciplinare dei tesserati deferiti per tutti i capi di incolpazione loro rispettivamente ascritti.

11. Quanto alla misura delle sanzioni, il Collegio ritiene adeguate, proporzionali e sufficientemente afflittive le sanzioni esposte in dispositivo, con un trattamento sanzionatorio più severo per il giocatore Capobianchi che ha curato la predisposizione delle magliette e, in tal modo, si è reso promotore dell’iniziativa.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Emanuele Capobianchi: la squalifica di 4 (quattro) giornate di gara da scontare nel campionato di competenza nella stagione 2025/2026;

- ai Sig.ri Simone Torri, Fabrizio Bellantuono, Nicholas Rossi, Thomas Cardenaz Perez, David Veronesi, Gianluca Leggeri, Angelo Grosso, Gabriele Gordini, Mauro Soldano, Massimiliano Minotti e Yari Padula: la squalifica di 3 (tre) giornate di gara da scontare nel campionato di competenza nella stagione 2025/2026;

- alla società Città di Ostia: l'ammenda di 1.000,00 (mille/00).

Conferma la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) irrogata al Sig. Daniele Fedeli.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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