F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0038/CFA pubblicata il 28 Ottobre 2025 (motivazioni) – società Pavia Academy S.S.D. a R.L.

Decisione/0038/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0033/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Vincenzo Barbieri – Presidente

Andrea Marco Colarusso - Componente

Luca Cestaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Visto il reclamo numero 0033/CFA/2025-2026 proposto dalla società Pavia Academy S.S.D. a R.L. in data 29.09.2025;

Relatore all’udienza del 23.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e uditi l’Avv. Davide Ursoleo per la reclamante, l’Avv. Luca Zennaro e l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con il presente reclamo, proposto ai sensi dell’art. 101 del Codice di Giustizia Sportiva, la società Pavia Academy S.S.D. a r.l. ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 0056/TFNSD-2025-2026, adottata nel procedimento iscritto al n. 0032/TFNSD/2025-2026, comunicata e pubblicata in data 22 settembre 2025, nella parte in cui è stata inflitta alla società medesima la sanzione dell’ammenda pari a euro 15.000,00.

1.2. Il deferimento trae origine dalla segnalazione della Divisione Serie B Femminile della FIGC del 20 marzo 2025, trasmessa alla Procura Federale a seguito degli accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.F., i quali avevano evidenziato il mancato rispetto, da parte della SSD Academy Calcio Pavia ARL, dei requisiti sportivi e organizzativi prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14 maggio 2024, in particolare per l’assenza, alla data del 26 agosto 2024, del regolare tesseramento dell’allenatore dei portieri, dell’operatore sanitario e del preparatore atletico della prima squadra.

1.3. All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale deferiva in data 31 luglio 2025 il sig. Giovanni Nucci, presidente della società all’epoca dei fatti, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al predetto Comunicato Ufficiale, nonché la società Academy Calcio Pavia ARL, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva.

1.4. Con la decisione impugnata, il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto sussistente la responsabilità di Giovanni Nucci e della società, comminando, al primo, l’inibizione per mesi tre e, alla seconda, l’ammenda di euro 15.000,00.

1.5. Con il presente reclamo, la società deduce l’erronea e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e del Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14 maggio 2024. In particolare, la società rileva che il Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14 maggio 2024 prevede, per ciascuna violazione, una sanzione pecuniaria (ammenda) non inferiore a euro 5.000,00 a carico del soggetto responsabile, individuato nel caso di specie nel Presidente Nucci. Cionondimeno, il Tribunale Federale ha irrogato a quest’ultimo un’inibizione di tre mesi – misura non prevista dal predetto Comunicato – e ha sanzionato la società con un’ammenda di euro 15.000,00 per le condotte poste in essere dal proprio Presidente, così disattendendo il tenore letterale del C.U. 213/A e incorrendo nella violazione delle norme sopra indicate.

La parte reclamante chiede, quindi, in via principale di « riformare la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. /0056/TFNSD-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0032/TFNSD/2025-2026 per erronea e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. e del C.U. 213/A del 14.05.2024 … e, conseguentemente, rimodulare la sanzione irrogata alla reclamante».

1.6. Sotto altro profilo, in via subordinata, parte reclamante lamenta il carattere eccessivamente afflittivo della sanzione pecuniaria irrogata dal Tribunale Federale, la quale risulterebbe in ogni caso sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati.

In particolare, si evidenzia come l’ammenda di euro 15.000,00, inflitta alla società « per le condotte tenute dal proprio Presidente all’epoca dei fatti», risulti di tale entità da incidere sensibilmente sull’equilibrio economico-finanziario della società medesima, mettendone a rischio la stessa continuità operativa.

A sostegno di tale doglianza, la società rappresenta che il bilancio relativo all’esercizio 2025 si chiuderà con una perdita superiore a euro 60.000, a fronte di ricavi per circa euro 218.000 e costi pari a circa euro 278.000.

Sulla base di tali argomentazioni, la reclamante chiede la rimodulazione della sanzione in misura più contenuta, in applicazione del principio di proporzionalità e del criterio di gradualità sancito dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dei consolidati orientamenti di questa Corte in tema di proporzionalità e gradualità della sanzione, come richiamati nelle decisioni delle Sezioni Unite n. 43/CFA-2021-2022 e n. 55/CFA-2021-2022.

1.7. La causa era decisa all’esito dell’udienza del 23 ottobre 2025 nel corso della quale la parte reclamante insisteva per l’accoglimento del reclamo, mentre la Procura federale, sostenendo la bontà del proprio operato e, conseguentemente, la correttezza della decisione impugnata, chiedeva che il gravame fosse respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Giova osservare, in apice, che non v’è contestazione sulla esistenza delle violazioni oggetto dell’originario deferimento che possono, quindi, darsi per acclarate.

Si tratta, in particolare, dell’omesso tempestivo tesseramento dell’allenatore dei portieri, dell’operatore sanitario e del preparatore atletico della prima squadra, adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14 maggio 2024, al punto 2 lettere a.3), c) e d).

2.2. Può darsi, conseguentemente, per acclarata tanto la sussistenza di una violazione, da parte del Presidente Nucci, dell’art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (in seguito ‘C.G.S.’) - a mente del quale i tesserati «sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva» - quanto la sussistenza dei presupposti dell’applicazione, nei confronti della società, dell’istituto della responsabilità diretta delle società per le violazioni dell’ordinamento sportivo commesse dai propri tesserati e dipendenti prevista dall’art. 6 del C.G.S.

3. Passando all’esame dei profili di censura, essi riguardano, in via principale, l’applicazione della sanzione dell’inibizione al presidente Nucci e, in via subordinata, la misura della sanzione.

4.1. La doglianza svolta in via principale è inammissibile.

Difatti, la società reclamante – com’è reso evidente dalle conclusioni sopra riportate (cfr. supra capo 1.5) - non chiede l’annullamento della sanzione dell’inibizione, ma, piuttosto, la rimodulazione dell’ammenda a sé irrogata.

In altri termini, anziché far valere l’interesse alla rimozione della sanzione in capo al proprio tesserato (possibilità, da ultimo, riconosciuta da C.F.A., Sez. I decisione n. 0110  del 9 giugno 2025), si contesta l’illegittimità della decisione del Tribunale Federale quanto all’ammenda irrogata alla società e tanto senza chiarire in quali termini l’asserita illegittimità dell’irrogazione dell’inibizione inciderebbe sulla diversa sanzione dell’ammenda in capo alla società.

4.2. Sul piano processuale, la ragione di illegittimità costituita dall’irrogazione della inibizione (non prevista dal comunicato n. 213/A) potrebbe essere sorretta dall’interesse a incidere direttamente sulla sanzione che ha attinto il proprio tesserato, mentre si palesa disallineata rispetto alla richiesta di rimodulare l’ammenda irrogata alla società (e al relativo interesse).

In tal senso, il reclamo è inammissibile in parte qua per l’incoerenza tra l’interesse azionato, relativo alla rimodulazione della sanzione pecuniaria irrogata alla reclamante, e la doglianza proposta, relativa alla illegittimità della sanzione inibitoria irrogata al proprio tesserato.

4.3. Peraltro, per le medesime ragioni, la doglianza è, altresì, infondata nella misura in cui la concomitante irrogazione della inibizione al presidente Nucci non intacca la piena legittimità dell’applicazione dell’ammenda in danno della società reclamante secondo quanto previsto dall’art. 6 C.G.S. (responsabilità diretta per i comportamenti dei propri tesserati) e dal comunicato n. 213/A più volte menzionato.

5.1. In via subordinata, come si è detto, la reclamante chiede di rimodulare l’ammenda secondo quanto previsto dall’art. 12 del C.G.S. per l’eccessiva afflittività della sanzione in rapporto alle risorse finanziare della società e, comunque, in applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità in sede di commisurazione della sanzione. In merito, va osservato che il comunicato n. 213/A prevede, quale minimo edittale dell’ammenda, la somma di 5.000,00 «per ciascun inadempimento» e, nel caso di specie, si tratta, come detto, di tre distinti inadempimenti.

Il Tribunale Federale ha, quindi, applicato il minimo edittale come sancito dal menzionato comunicato, circostanza che dimostra la inconferenza della richiesta di ‘graduare’ la sanzione in senso più favorevole: incontroversa l’applicazione della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 C.G.S., la sanzione è stata, appunto, determinata nella misura più favorevole consentita (ossia nel minimo).

5.2. La parte reclamante invoca elementi di fatto (sostenibilità finanziaria della sanzione) e principi (proporzionalità e gradualità) che possono valere esclusivamente a graduare la sanzione nell’ambito dei limiti edittali mentre non allega l’operatività di alcuna circostanza attenuante (artt. 7 e 13 C.G.S.) né di altri istituti (ad es. la continuazione sui cui v., ex multis, C.F.A., Sezioni Unite n. 67/2022-2023) che consentirebbero il travalicamento, appunto, dei limiti edittali.

Giova precisare, peraltro, che, quanto alla possibile operatività dell’istituto della continuazione, la mera reiterazione delle condotte, da un lato, non dimostra l’esistenza di un’unicità del disegno alla base delle singole violazioni e, dall’altro, potrebbe, anzi, dar luogo all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva (art. 18 C.G.S.).

5.3. Occorre, da ultimo, aggiungere che, anche a voler prescindere dalle già dirimenti considerazioni appena svolte, la misura della sanzione è adeguata alla gravità delle violazioni contestate; gli obblighi, qui disattesi, di munirsi di un allenatore dei portieri, di un preparatore atletico e di un operatore sanitario le cui professionalità siano riconosciute dalla Federazione, infatti, sono posti a tutela del fondamentale interesse a garantire la consapevolezza dei gesti atletici e a preservare l’integrità fisica degli atleti nell’ambito delle competizioni federali.

6. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo si palesa inammissibile (e comunque infondato) per quanto riguarda l'irrogazione della sanzione della inibizione e infondato quanto alla richiesta di rimodulazione dell'ammenda.

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe per quanto riguarda l'irrogazione della sanzione della inibizione e lo respinge quanto all'entità dell'ammenda.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Luca Cestaro                                                                    Vincenzo Barbieri

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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