F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0036/CFA pubblicata il 23 Ottobre 2025 (motivazioni) – PFI – società AC Città di Castello S.S.D. a R.L. et alios

Decisione/0036/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0028/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Alfredo Vitale – Componente

Antonino Anastasi – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0028/CFA/2025-2026, proposto in data 18/09/2025 dalla AC Città di Castello S.S.D. A.R.L.,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 dell’11 settembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 14 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, il Cons. Andrea Marco Colarusso e uditi l’Avv. Samuel Fedele e l’Avv. Francesco Cosentino per la reclamante, l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto n.4421/1059/pfi/PM/ag del 18.8.2025 il Procuratore federale territoriale interregionale della FIGC deferiva al giudizio del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Umbria il Sig. Fabio Calagreti, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.C. Città di Castello S.S.D. a r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, agli allenatori Federico Picchi, Mario Palazzi, Marco Lerda e ai calciatori Stefano Terbini e Mario Dell’Orso le somme a ciascuno di essi spettanti, come accertato da altrettanti lodi adottati dal Collegio arbitrale L.N.D. A.I.C., ritualmente comunicati, nonché la predetta società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Calagreti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione a costui ascritto.

2. Il Tribunale, con decisione pubblicata in data 11.09.2025, ritenuta acquisita la prova del mancato pagamento, peraltro non contestato, ed esclusa, quanto alla società, l’addotta esimente della forza maggiore, infliggeva al Calagreti la sanzione della inibizione per mesi 10 e, alla Società, l’ammenda di euro 600.00 (seicento) e la sanzione di cinque punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2025-2026.

3. Avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria, la società A.C. Città di Castello S.S.D. ha proposto reclamo a questa Corte.

Con memoria in data 10 ottobre 2025 la Procura federale si è costituita e ha sostenuto l’infondatezza del reclamo.

All’udienza del 14 ottobre 2025, i difensori delle parti, come in epigrafe indicati, hanno esposto brevemente le proprie argomentazioni difensive, riportandosi agli scritti depositati e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamante, con i primi due motivi, deduce: a) che il nuovo Presidente della Società, sig. Matias Ernesto Bergoglio, succeduto al Calagreti, si era trovato nell’impossibilità oggettiva di pagare, entro il termine di 30 giorni dalla emissione dei lodi, le somme in essi previste, avendo acquistato le quote della società calcistica in una data successiva allo spirare del termine di cui sopra, dovendo pertanto la Società beneficiare dell’esimente della forza maggiore; b) che la nuova proprietà, in data coincidente con l’acquisizione della società, si era prontamente attivata al fine di sanare la situazione debitoria pregressa, provvedendo all’integrale soddisfacimento dei crediti vantati sia dai tesserati che dai collaboratori.

Tali censure vanno trattate congiuntamente essendo logicamente e funzionalmente connesse.

Esse, sono prive di fondamento.

È inconferente il richiamo all’esimente della forza maggiore da parte del reclamante, in ragione del fatto che il Bergoglio si trovava nell’impossibilità di adempiere in quanto aveva assunto la carica di Presidente della società dopo la scadenza del termine per adempiere ai pagamenti.

Premesso che non è contestato che i pagamenti siano stati effettuati oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione dei lodi arbitrali, termine che era scaduto durante la presidenza del Calagreti, non è stata fornita la sia pur minima dimostrazione che il Calagreti medesimo fosse stato impedito da una causa di forza maggiore, essendo noto che colui che adduce la non imputabilità dell'inadempimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate, è onerato della prova sulle circostanze escludenti la responsabilità.

Né dell’esimente della forza maggiore può giovarsi la Società, e il suo nuovo Presidente, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal legale rappresentante al tempo in cui gli illeciti furono commessi.

Com’è noto, la forza maggiore è quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma, una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere, purché, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023).

Ove una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della norma, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto; con la conseguenza che l’illecito disciplinare deve ritenersi interamente perfezionato con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

2. Il reclamante ritiene, inoltre, che le sanzioni inflitte alla società avevano determinato un pregiudizio sproporzionato ed irragionevole, non incidendo sull’equilibrio competitivo del campionato di Promozione in cui la Società militava al tempo in cui l’infrazione si era verificata, bensì penalizzando ingiustamente la società nell’attuale diversa e inferiore competizione del campionato di Eccellenza, senza alcun beneficio per le società che erano sue concorrenti all’epoca della violazione.

Anche tale censura è infondata, essendo chiaro che la sanzione della perdita dei punti non poteva incidere se non sul campionato futuro 2025-2026, come statuito dal Tribunale con la reclamata sentenza, ed è evidente, peraltro, che la disposta penalizzazione è, per la sua stessa natura, destinata ad essere applicata nel torneo successivo a quelle in cui si sono verificati gli illeciti sanzionati.

3. Secondo un’ulteriore doglianza, il Tribunale avrebbe dovuto non applicare il cumulo materiale per ciascuna infrazione contestata ed applicare, invece, secondo i principi generali, il cumulo giuridico, con valutazione complessiva dell’addebito e conseguente adeguamento delle sanzioni ai principi di proporzionalità ed equità;

In realtà, non risulta che il Tribunale abbia applicato il cumulo giuridico delle sanzioni per l’applicazione dell’ammenda, come lamenta il reclamante.

Nel caso di specie, l’applicazione dell’ammenda è stata disposta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., che chiaramente prevedono ai fini dell’applicazione della sanzione della penalizzazione la possibilità di irrogare uno o più punti di penalizzazione per ciascuna delle violazioni contestate.

Le norme sopra richiamate, dunque, non fanno alcun riferimento all’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni, che neppure può essere introdotto in via analogica o per applicazione del principio di proporzionalità.

Sono pertanto condivisibili le argomentazioni della Procura federale secondo cui la sanzione della penalizzazione, che è idonea ad incidere sulla posizione di altri competitori oltre che sul sanzionato e persegue l’esigenza di garantire la regolarità delle competizioni, è soggetta all’applicazione del principio di insormontabilità dei limiti edittali, dovendo essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).

Sul punto, peraltro, si rileva che “Il sistema della giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, con sommatoria delle stesse, salvo le possibilità di temperamento da parte del giudice ove ne ricorrano i presupposti. Nel il sistema di giustizia sportiva mancano disposizioni espresse volte a disciplinare il problema dell’eventuale cumulo di sanzioni inflitte allo stesso soggetto con decisioni distinte o comunque relative a diverse violazioni disciplinari. Tuttavia, l’ordinamento della giustizia federale – pur in mancanza di espressa previsione – risulta non equivocamente orientato in favore del criterio del cumulo materiale, ferma la possibilità che il Giudice ne temperi l’asprezza ove sussistano ragioni equitative (CFA n. 67 del 10/2/2023 al punto 28 della motivazione). In ambito federale il sistema del cumulo materiale si impone per concorrenti ragioni di ordine sia sistematico che logico. L’art. 44 del Codice di giustizia sportiva (il quale detta proprio i principi fondanti del processo sportivo) espressamente prevede, al comma 5, che “Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.”. Trattasi di previsione espressamente volta all’intento di rafforzare la repressione delle infrazioni disciplinari al fine di garantire una migliore disciplina federale, dalla quale consegue che ogni sanzione disciplinare deve essere scontata in modo effettivo per raggiungere quello scopo. Ne deriva sul piano logico che il criterio dell’effettività della sanzione preclude ogni ricorso a quel diverso sistema - in sede penale denominato dell’assorbimento - secondo il quale nel caso di una molteplicità di violazioni commesse dallo stesso soggetto si applica la pena stabilita per l’infrazione più grave. La teoria dell’assorbimento nel caso di cumulo di sanzioni, ove trasportata nell’ordinamento federale, condurrebbe a conseguenze paradossali, conferendo una sorta di sostanziale immunità disciplinare al soggetto che abbia ricevuto una sanzione significativa; tale maggiore sanzione sarebbe infatti destinata ad assorbire e quindi sostanzialmente a vanificare ogni altra e diversa sanzione che possa essere inflitta a quel soggetto per infrazioni disciplinari diverse commesse nel periodo di riferimento”. (CFA, Sez. I, n. 42/2023-2024).

4. Deduce ancora il reclamante che, in ogni caso, la responsabilità della società era attenuata, in quanto il primo giudice avrebbe dovuto “valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello organizzativo, gestione e controllo” e, comunque, considerare, al fine di graduare le sanzioni, il comportamento riparatore tenuto dalla società reclamante nell’elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione prima del giudizio, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del C.G.S. Neanche tali censure sono meritevoli di accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (CFA, sez. I, n. 56/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020) - dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - una volta integrato l’illecito nel suo elemento materiale (nella specie il mancato pagamento nel termine) e soggettivo (dolo o colpa) – nella specie neppure contestati dal reclamante ed, anzi, implicitamente ammessi con l’invocazione dell’esimente di cui sopra – l’illecito stesso non può essere né ridotto, né attenuato dal successivo adempimento, pur non essendo contestabile che il Presidente succeduto all’inadempiente Calagreti, che ha attratto la società, nelle sua responsabilità, provvide, appena insediato, e in tempi ragionevoli, ad effettuare i pagamenti dovuti ai tesserati.

Ed, invero, il tardivo pagamento delle somme accertate dai vari lodi, non esclude l’illecito, già maturatosi, del mancato pagamento nel termine fissato (CFA, Sez. I,  n. 3/2025-2026), atteso che il pagamento tardivo e il mancato pagamento sono, ai fini dell’illecito, equiparati, per cui la fattispecie incriminatrice deve ritenersi perfezionata col decorso del termine stabilito (CFA, Sez. I, n. 56/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020) e non è consentito apprezzare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del CGS, l’avvenuto pagamento tardivo nella sua portata attenuatrice delle sanzioni.

La giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023) sotto questo profilo è chiara e univoca nell’affermare che “…la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche [è quello di] garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022 cit.). Il rispetto di tali regole, prima tra tutte la prevalenza della substance over form e della trasparenza informativa, ha, quindi, un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo (in questo senso Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022 cit.)”.

Per le suesposte ragioni, la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti deve essere rigettata, in quanto, come affermato da costante giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 73-2024-2025), “Il pagamento tardivo da parte della società degli importi dovuti ad una scadenza federale non può consentire una riduzione della pena oltre il minimo edittale. È irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)” (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025).

4.1 Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 7 del C.G.S., si osserva che l’adozione del modello organizzativo, di gestione e controllo è successiva alla commessa infrazione e, pertanto, non può avere alcuna efficacia scriminante o attenuante della responsabilità della Società.

Tale considerazione rende superflua la valutazione del Collegio circa l’applicabilità della scriminante o attenuante prevista dalla disposizione di cui all’art. 7 anche alla particolare forma di responsabilità sancita dall’art. 6, comma 1, del Codice.

E ciò ancorché tale applicabilità possa apparire dubbia poiché, sia che si assuma un approccio pubblicistico – definendo, dunque, il rapporto intercorrente tra la persona preposta all’organo e l’organo medesimo quale “immedesimazione organica” – sia che si assuma un approccio privatistico – secondo cui tra la persona che agisce in nome e per conto della società e la società medesima vi sarebbe un rapporto di rappresentanza civilisticamente intesa – in ogni caso, quoad effectum, non v’è un rapporto di alterità soggettiva tra il soggetto che agisce (o non agisce) e il soggetto cui vengono imputati gli atti.

Alterità soggettiva che appare il presupposto delle altre forme di responsabilità previste dall’art. 6 e della scriminante o attenuante di cui all’art. 7 del Codice.

Tanto è vero che la responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, è stata definita “diretta” (CFA, sez. I, n. 49/2023-2024).

5. Conclusivamente, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Marco Colarusso                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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