F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/TFN – SD del 17 Ottobre 2025 (motivazioni) – Andrea Bottazzi – 61/TFN-SD
Decisione/0079/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Valentino Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6998/1190pf24-25/GC/PM/fm del 15 settembre 2025, depositato il 16 settembre 2025, nei confronti del sig. Andrea Bottazzi, la seguente
DECISIONE
La fase istruttoria
Il segretario della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Lombardia ha trasmesso, con pec del 24 aprile 2025 alla Procura Federale, il reclamo proposto da S.S.D. a.R.L. Pavia 1911 avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° grado che aveva comminato la squalifica per sei gare al calciatore Nicolò Gentile “perché al termine della gara” -Campionato Regionale under 18, girone F, disputata tra Pavia 1911 S.S.D a R.L.e Rozzano Calcio s.r.l. S.S.D- “indirizzava uno sputo nei confronti di un calciatore avversario attingendolo sulla spalla. Inoltre proferiva frase offensiva nei confronti del direttore di gara”.
Nell’occasione il sodalizio sportivo riferiva che il direttore di gara, al termine della stessa, raggiungeva il proprio calciatore per notificargli un cartellino rosso affermando che gli avrebbero riferito della commissione di uno sputo contro un suo avversario, al che il calciatore avrebbe negato l’accaduto sostenendo di aver sputato per terra nelle vicinanze del portiere ospite e riferendo che il direttore di gara avrebbe rivolto ad altro calciatore della società ospite la richiesta di giurare di aver visto lo sputo diretto al suo portiere e, avutane conferma, si sarebbe rivolto in via irriguardosa nei confronti del signor N.G., unendo due dichiarazioni testimoniali di tesserati e chiedendo la riduzione della squalifica.
La Corte sportiva adita, sul presupposto che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61, comma 1, CGS, in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità, riteneva provato quanto refertato, rigettava il reclamo e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per verificare le dichiarazioni rese dai tesserati in relazione alle condotte tenute a fine gara dall’A.E. Andrea Bottazzi.
La Procura Federale ha espletato una laboriosa attività istruttoria acquisendo i fogli di censimento di Pavia 1911 S.S.D. a R.L. e di Rozzano Calcio s.r.l. S.S.D, l’estratto del C.U. del C.R. Lombardo n. 6 del 27.3.2025, l’AS 400 dei signori N.G., Matteo Magnifico, D.C., A.B., Omar Bonjean, Ruben Maestrini ed ha audito i signori N.G., calciatore del Pavia 1911, Matteo Magnifico, dirigente del Pavia 1911, D.C. calciatore del Pavia, Andrea Bottazzi, direttore di gara, Ruben Mastrini e Omar Bonjean, dirigenti del Rozzano Calcio e A.B., calciatore del Rozzano Calcio, ed ha emesso la Comunicazione di Conclusione delle Indagini con lettera di Port. 3808/1190pf24-25/GC/PM/mg del 6.8.2025, indicando le risultanze emerse ed evidenziando le condotte di rilevanza disciplinare in capo al signor Andrea Bottazzi e declinando le facoltà difensive.
Il deferimento
Con il già citato atto di Prot. n. 6998/1190pf24-25/GC/PM/fm del 15 settembre 2025, il Procuratore Federale deferiva “il signor Andrea Bottazzi, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Pavia, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. i) del Regolamento AIA per non aver osservato i principi di lealtà, correttezza e trasparenza, probità e indipendenza di giudizio, e per non aver assolto con la massima fedeltà il potere referendario in occasione della gara valevole per il campionato Under 18 Regionale, girone F, Pavia 1911- Rozzano Calcio del 22.3.2025; in particolare per avere, al termine della gara, a seguito di provvedimento di espulsione decretato nei confronti del calciatore n. 15 del Pavia 1911, signor N.G., convocato nel proprio spogliatoio il calciatore sig. A.B. del Rozzano calcio colpito da uno sputo che aveva provocato la predetta espulsione, per chiedergli di confermare che a sputarlo fosse stato il n. 15. Inoltre, per aver omesso di segnalare nel referto di gara il comportamento del calciatore del Pavia 1911, sig. N.G., il quale a fine gara entrava con fare minaccioso ed aggressivo all’interno del proprio spogliatoio, costringendo lo stesso direttore di gara ad allontanarlo spingendolo con le braccia, nonché per aver rivolto in tale circostanza espressioni del seguente tenore letterale”devi vergognarti e “levati dai coglioni” nei riguardi del medesimo calciatore”.
La fase predibattimentale
Il deferito, pur avendo regolarmente ricevuto sia la Comunicazione di Conclusione delle Indagini sia l’atto di deferimento, si è limitato a formulare una richiesta di accesso agli atti, regolarmente assortita, ma non ha depositato memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza odierna sono presenti gli avv.ti Veronica Ottaviani e Antonio Cioffi, in rappresentanza della Procura Federale nonché personalmente il signor Andrea Bottazzi.
La Procura Federale chiede di accertare la fondatezza del deferimento e per l’effetto l’irrogazione al deferito della sanzione della sospensione per mesi sei.
Il deferito richiama quanto esposto nella sua audizione.
I motivi della decisione
- Il deferimento, pur nella sua unicità nella causale della violazione, con riferimento all’art. 42, commi 1 e 3, lett. i), Reg. AIA, consente di distinguere due condotte addebitate al direttore di gara.
- La prima attiene al comportamento del deferito che, al termine della gara, avrebbe fatto chiamare nel suo spogliatoio il calciatore signor A.B. del Rozzano Calcio al fine di chiedergli di confermare sotto giuramento che a sputargli contro fosse stato il calciatore n. 15 del Pavia 1911.
La circostanza troverebbe conferma in alcune audizioni e precisamente in quelle del calciatore A.B. della società Rozzano, senza riferimento ad alcuna richiesta di giuramento (peraltro la maglietta con lo sputo sostiene di avergliela già mostrata al termine della gara ancora sul terreno di giuoco), del dirigente del Pavia 1911 signor Matteo Magnifico che però l’avrebbe sentita entrando nello spogliatoio del direttore di gara ove era presente un calciatore, pensa il portiere, e di altro dirigente del Rozzano Calcio con riferimento alla maglietta per fargli vedere lo sputo (i dirigenti della società ospite e lo stesso portiere hanno però riferito che alla conversazione negli spogliatoio era presente il solo sig. A.B.). Altri due testi escussi riferiscono solo de relato (il signor Omar Bonjean, dirigente del Rozzano Calcio, dal figlio A.B. ed il sig. N.G., calciatore del Pavia 1911, da un dirigente del Rozzano Calcio che però non parlava con lui).
Il signor Bottazzi si è limitato a riferire che, al termine della gara, avendo visto rientrare il calciatore A.B., del Rozzano Calcio, gli ha chiesto di fargli vedere la maglia per focalizzare con esattezza il punto in cui era stato colpito dallo sputo e ciò sarebbe poi avvenuto nel suo spogliatoio.
Questa versione appare quella maggiormente credibile, per quanto proveniente dal deferito.
Quest’ultimo infatti aveva già assunto la decisione disciplinare dell’espulsione al termine della gara, mostrando il cartellino rosso al calciatore N.G del Pavia Calcio 1911, asserendo di aver personalmente assistito allo sputo che attingeva il portiere ospite (negato dal calciatore che però, in sede di audizione conferma di aver sputato a terra al momento di incrociare tale portiere, in quanto a suo dire -e del suo compagno di squadra sig. D.C.- esultava “in maniera provocatoria” per la vittoria).
Pertanto la richiesta al portiere ospite di giurargli di aver ricevuto lo sputo sarebbe contraria alla logica, priva di giustificazione alcuna. Invece la stessa troverebbe miglior giustificazione se fosse limitata al solo fine di verificare l’esatto punto nel quale era caduto lo sputo visionando la maglia del portiere. Non a caso leggendo il referto di gara, il deferito precisa che lo sputo avrebbe colpito il portiere ospite “all’altezza della spalla sinistra”.
Fra l’altro sullo sputo del calciatore N.G. addosso al portiere ospite deve ritenersi formato il giudicato per effetto delle concordi decisioni del Giudice Sportivo e della competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, che ha confermato la squalifica di sei giornate in capo al sig. N.G.
Orbene, se da un lato non può dubitarsi dell’inopportunità che un direttore di gara convochi nel suo spogliatoio un calciatore anche se al solo fine di mostrargli la maglietta per verificare dove era stato attinto dallo sputo, per il quale aveva già adottato la sanzione disciplinare dell’espulsione a carico del calciatore colpevole sul terreno di giuoco, sia pur a gara ultimata, dall’altro non è dato ravvedere quale sia il profilo di rilevanza disciplinare di tale condotta che non viola l’art. 42, comma 1, Reg. AIA. Si tratta di una forma di ingenuità, dalla quale sarebbe necessario astenersi, per evitare di creare equivoci o sospetti, a maggior ragione quando gli animi sono accesi a fine gara.
In assenza di altri elementi, anche in ragione del delineato quadro di incertezza sulla causale della chiamata del portiere ospite negli spogliatoi, il deferito va prosciolto da tale prima parte di incolpazione.
- La seconda condotta contestata inerisce l’omissione referendaria in relazione al comportamento tenuto dal suddetto calciatore N.G. del Pavia 1911 sempre nello spogliatoio del direttore di gara a fine partita nel quale sarebbe entrato senza autorizzazione tenendo un comportamento minaccioso ed aggressivo, costringendo il direttore di gara ad allontanarlo spingendolo con le braccia, rivolgendogli espressioni quale “devi vergognarti” e “levati dai coglioni”.
Questo articolato addebito, omissione e frasi, è stato confessato dallo stesso deferito che ha anche aggiunto che nell’occasione il sig. N.G. gli avrebbe detto “sei un’idiota”, circostanza regolarmente refertata ma senza alcun riferimento alcuno al luogo in cui gli era stata detta né a quanto l’aveva preceduta. Inoltre il direttore di gara, in sede di audizione, motiva l’omissione referendaria relativa all’accesso del calciatore nel suo spogliatoio “proprio per non infierire sul ragazzo e se il mio intendo fosse stato quello di non farlo giocare più avrei senz’altro riportato l’episodio” e nell’occasione riconosce di aver pronunciato le due frasi contestate, negando la terza di cui hanno riferito altri auditi, tutti uniti dall’intento di rendere immotivata l’espulsione.
Infatti le altre audizioni sono parzialmente contraddittorie, oltre che riferire una terza frase in modo non identico peraltro estranea al deferimento.
Il sig. N.G., calciatore del Pavia 1911, colloca il diverbio sulla porta degli spogliatoi e non dentro e afferma che, dopo le tre frasi rivoltegli dal direttore di gara (le prime due sono quelle ammesse e la terza non oggetto di contestazione “questa stagione te la sei giocata, se continui ad insistere non giochi più”), aggiunge di avergli detto “vai a cagare”.
Il sig. D.C., calciatore del Pavia 1911, colloca lo scontro verbale sul terreno di giuoco e non negli spogliatoi ed asserisce che il compagno N.G. avrebbe detto al direttore di gara “vai a cagare”.
Il sig. Matteo Magnifico, dirigente del Pavia 1911, colloca a sua volta lo scontro verbale prima di accedere agli spogliatoi e riferisce che all’affermazione del direttore di gara sul fatto che non avrebbe più giocato in quella stagione (frase, come anticipato, non oggetto di deferimento), avrebbe sentito il calciatore rispondergli “vai a cagare”. Peccato che nella dichiarazione testimoniale scritta datata 3.4.2025 allegata al reclamo di Pavia 1911 alla Corte Sportiva di Appello Territoriale lombarda il signor Magnifico riferisca di aver sentito la diversa frase “sei un idiota”, esattamente coincidente con quella scritta dal direttore di gara nel suo referto, con buona pace della sua credibilità ed attendibilità.
- L’omissione referendaria nella quale è comunque incorso il deferito, per quanto di portata limitata, costituisce palese violazione dell’art. 42, comma 3, lett. i) Reg. AIA che impone agli arbitri l’obbligo di fedelmente refertare, anche in ragione della peculiare fidefacienza dei referti e rapporti da loro redatti ai fini delle decisioni del Giudice sportivo, in relazione a quanto accaduto durante e dopo la gara. Ed in effetti dell’accesso non autorizzato del calciatore espulso nel suo spogliatoio nulla viene riferito nel referto. Inoltre in occasione dello stesso il deferito, sia pur al fine legittimo di allontanare il suddetto calciatore dal suo spogliatoio, confessa di averlo spintonato con le braccia, ma soprattutto di avergli detto “levati dai coglioni”. Espressione colorita quanto oggettivamente volgare, che deve ritenersi comunque irriguardosa per mancanza di rispetto nei confronti dell’interlocutore (ma non offensiva o ingiuriosa, neppure in relazione al contesto in cui è stata pronunciata), il cui utilizzo è certamente contrario ai principi fondanti che regolano l’ordinamento sportivo.
- Pertanto, essendo fondata la seconda parte dell’addebito contestato, il Collegio, considerata eccessiva la sanzione richiesta dalla Procura Federale anche in ragione del parziale proscioglimento, ritiene equa e proporzionale l’irrogazione al deferito di una sanzione sospensiva di mesi due, superiore nella durata alle sei giornate di squalifica comminate al calciatore, in ragione della peculiarità del ruolo arbitrale e dei suoi specifici obblighi comportamentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Andrea Bottazzi la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 17 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
