F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN – SD del 28 Ottobre 2025 (motivazioni) – Marco Scognamiglio, Silvana Quartana, ASD Virtus Accademia Calcio, ASD Barcanova Calcio – 68/TFNSD)
Decisione/0081/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Valeria Ciervo – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8131/1205pf2425/GC/DP/ff del 25 settembre 2025, depositato il 26 settembre 2025, nei confronti del sig. Marco Scognamiglio, della sig.ra Silvana Quartana, nonché nei confronti delle società ASD Virtus Accademia Calcio e ASD Barcanova Calcio, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 25 settembre 2025, depositato il 26 settembre 2025 e rubricato da quest’Ufficio al n. 0068/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1) il sig. SCOGNAMIGLIO Marco per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall’1.4.2025, svolto la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico;
2) la sig.ra QUARTANA Silvana per risponderedella violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 35, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito a suo marito, sig. Marco Scognamiglio, nella stagione sportiva 2024–2025, e precisamente a far data dall’1.4.2025, di svolgere la funzione di Presidente della società U.S.D. Barcanova Calcio, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società, in assenza di regolare tesseramento, pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. Virtus Accademia Calcio e senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico;
3) la società A.S.D. Virtus Accademia Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Scognamiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
4) la società U.S.D. Barcanova Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvana Quartana e dal sig. Marco Scognamiglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 26.05.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione pervenutale in data 28.04.2025 da un indirizzo mail apparentemente attribuibile a tale Gianluca Ferrari (lulofefa@gmail.com), iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1205pf24-25 avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla condotta del sig. Marco Scognamiglio, allenatore tesserato per la Virtus Accademia Calcio A.S.D., che svolgerebbe attività e funzioni di presidente per tale società e per la U.s.d. Barcanova Calcio”.
Con la comunicazione di cui si è detto si informava l’Organo inquirente della FIGC che una società di calcio di Torino, l’ASD BARCANOVA, aveva quale nuovo Presidente Marco SCOGNAMIGLIO che, però, risultava essere già Presidente di un'altra società sempre di Torino, la VIRTUS CALCIO VENARIA. Inoltre, nell’organigramma del BARCANOVA, veniva indicata come Presidente la moglie dello SCOGNAMIGLIO al fine di aggirare la regola che impedisce di essere Presidenti contemporaneamente di due o più società. All’esposto erano allegati un post dello SCOGNAMIGLIO relativo al logo della VIRTUS, una nota su carta intestata del BARCANOVA, priva di data, firmata “Il Presidente Marco Scognamiglio” e altro post pubblicato da questi su un social nel quale si definiva Presidente del BARCANOVA.
L’Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l’acquisizione dei fogli di censimento delle due società interessate, delle posizioni di tesseramento del sig. Marco SCOGNAMIGLIO e della moglie sig.ra Silvana QUARTANA, di alcuni articoli tratti da siti web che davano risalto all’acquisizione del BARCANOVA da parte dello SCOGNAMIGLIO e con l’audizione dei sigg.ri Gianluca PINTO, già Presidente dell’USD BARCANOVA CALCIO, Rosa RACIOPPI, Vice Presidente del predetto sodalizio, Silvana QUARTANA, divenuta Presidente del BARCANOVA in luogo del PINTO, e Marco SCOGNAMIGLIO, Presidente della VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD di Venaria Reale.
All’esito di tali accertamenti, la Procura Federale, ritenendo il procedimento sufficientemente istruito, in data 13.08.2025 notificava ai sigg.ri Marco SCOGNAMIGLIO e Silvana QUARTANA, nonché alle società USD BARCANOVA CALCIO e VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni colà evidenziate.
In data 10.09.2025 perveniva all’Ufficio inquirente, sempre dal medesimo indirizzo apparentemente attribuibile al sig. Gianluca Ferrari (lulofefa@gmail.com), una seconda mail con la quale il sig. Gianluca Ferrari affermava di non essere l’autore della lettera di posta elettronica dalla quale era scaturito il procedimento, disconoscendone quindi la paternità e sostenendo che il suo account era stato certamente clonato poiché mai si sarebbe sognato di inoltrare una comunicazione di quel tenore essendo pienamente soddisfatto, quale genitore di un ragazzo tesserato per le giovanili del BARCANOVA, della conduzione della predetta società. I signori SCOGNAMIGLIO e QUARTANA, in proprio e nelle rispettive qualità, dopo aver acquisito copia degli atti tramite difensore di fiducia, chiedevano di essere nuovamente auditi dalla Procura Federale ma non potendo comparire nelle date da quest’ultima indicate per l’audizione, depositavano memoria difensiva ai sensi dell’art. 123, comma 3, del CGS.
Con tale memoria contestavano, innanzi tutto, la legittimità del procedimento posto che lo stesso aveva tratto origine da una denuncia anonima e poi, nel merito, contestavano la valenza degli articoli acquisiti al fascicolo processuale sostenendo che le testimonianze raccolte e i fogli di censimento certificassero che la sig.ra QUARTANA era l’effettivo Presidente del BARCANOVA e concludevano per l’archiviazione del procedimento dichiarandosi disponibili a un eventuale patteggiamento.
La Procura Federale, non ritenendo il contenuto della memoria difensiva idoneo a discolpare gli avvisati, in data 25 settembre 2025, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i predetti ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 23.10.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.
L’udienza del 23.10.2025
All’udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2025 del Presidente del Tribunale, erano presenti i Sostituti Procuratori federali Avv. Alessandro D’Oria e Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale.
Per tutti i deferiti era presente l’Avv. Massimo Moraglio.
Il Presidente dava quindi la parola ai rappresentanti della Procura Federale i quali, premesso che era appena giunta in Procura una proposta di accordo ex art. 127 del CGS che, tuttavia, non poteva ritenersi congrua circa la misura delle sanzioni prospettate, illustravano brevemente il deferimento e concludevano per l’irrogazione al sig. Marco SCOGNAMIGLIO della sanzione di mesi 6 di inibizione e di squalifica, alla sig.ra Silvana QUARTANA della sanzione di mesi 6 di inibizione, alla Società USD BARCANOVA CALCIO la sanzione dell’ammenda per euro 500,00 e alla società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD la sanzione dell’ammenda per euro 500,00.
Il Presidente dava poi la parola all’Avv. Moraglio il quale richiamava e approfondiva le eccezioni e le deduzioni svolte con la memoria depositata innanzi alla Procura Federale e concludeva per l’assoluzione dei propri rappresentati.
La decisione
Va preliminarmente esaminata l’eccezione avanzata dalla difesa dei deferiti con la memoria depositata innanzi all’Organo inquirente dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, eccezione relativa alla procedibilità dell’azione disciplinare intrapresa dalla Procura Federale in quanto la stessa sarebbe stata avviata in virtù di denuncia resa in forma anonima.
La contestazione appare infondata per un duplice ordine di motivi.
Il primo è costituito dal fatto che la denuncia in base alla quale risulta essere stato aperto il procedimento non proviene da fonte anonima in quanto scaturente da un indirizzo mail recante nome e cognome del mittente, tale Gianluca FERRARI. Sebbene tale soggetto non abbia inteso rispondere alle due mail inviategli dal Collaboratore della Procura Federale incaricato delle indagini, quest’ultimo non ha mai ricevuto, dal sistema operativo dell’applicazione di posta elettronica, alcun avviso che potesse far pensare ad un indirizzo non operativo. Peraltro, in sede di audizione, il sig. Gianluca PINTO, Presidente revocato del BARCANOVA, ha dichiarato di conoscere il sig. Gianluca FERRARI in quanto genitore di un minore tesserato per la ridetta Società. Nulla di più facile, quindi, che il FERRARI fosse a perfetta conoscenza delle questioni relative al BARCANOVA e che, nell’immediatezza dell’avvicendamento dei vertici societari abbia magari inteso cercare di tutelare la posizione dell’ex Presidente.
In ogni caso assolutamente poco credibile appare il contenuto della seconda mail del sig. Gianluca FERRARI, proveniente dal medesimo indirizzo di mittenza della prima (lulofefa@gmail.com), con la quale questi, solo in data 10.09.2025, a distanza di sei mesi dalla prima mail, affermava di non essere l’autore della lettera di posta elettronica dalla quale era scaturito il procedimento, disconoscendone quindi la paternità e sostenendo che il suo account era stato certamente clonato.
La coincidenza dell’intestazione della mail, la corrispondenza dell’indirizzo di mittenza e la mancanza di una denuncia formale all’autorità giudiziaria in merito alla clonazione dell’indirizzo di posta elettronica rendono davvero inverosimile, per non dire assolutamente implausibile, il contenuto dell’ultima comunicazione.
Il secondo motivo è costituito dal fatto che per granitica giurisprudenza endofederale, se è vero che un’eventuale denuncia anonima (ma non è questo il caso come visto in precedenza) non può costituire un elemento processuale utilizzabile, è pur vero che la stessa può costituire uno "stimolo investigativo" dal quale partire per l’acquisizione di una “notitia criminis” come avvenuto nella fattispecie.
In tal senso, dopo la decisione della CFA, SS.UU., n. 8//2023-2024 si è pronunciata ancora la Corte federale d’appello, Sez. II, n. 10/2022-2023 affermando che “Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza anche di questa Corte, deve senz’altro escludersi che un documento anonimo possa integrare di per sé una notitia criminis così come una prova di un fatto ovvero di una determinata condotta oggetto di contestazione, con la conseguenza che del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Nondimeno, l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’esposto anonimo previsto dall’art. 118 CGS non può essere estesa sino a ricomprendervi l’uso dello stesso come semplice "stimolo investigativo", dovendosi al contrario riconoscere che "l’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, (…), può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis".
Sgombrato, dunque, il campo dall’eccezione preliminare si può passare all’esame del merito.
A tal proposito il Collegio rileva che le condotte ascritte ai deferiti risultano certamente provate. Dal materiale raccolto dalla Procura Federale da cosiddette fonti aperte (articoli di giornali/ siti sportivi pubblicati in internet quali: Undici giovani del 30 maggio 2025, Sprint e sport del 02 aprile 2025, Gioca a calcio.it del 02 aprile 2025 e dalla consultazione degli organigrammi pubblicati sul sito web https://www.virtusbarcanova.com/home-page/ che è il sito comune che fa capo alle due società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO e BARCANOVA) appare di tutta evidenza che il sig. Marco SCOGNAMIGLIO, a far data dall’1.4.2025, abbia svolto, di fatto, anche la funzione di Presidente della società U.S.D. BARCANOVA CALCIO, qualificandosi come tale sui social network e in una comunicazione ufficiale su carta intestata della medesima società pur essendo già tesserato in qualità di Presidente e di tecnico della società A.S.D. VIRTUS ACCADEMIA CALCIO.
Il Sig. SCOGNAMIGLIO, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, non ha contestato l’autenticità dei documenti raccolti dalla Procura Federale ma ha ritenuto di dover fornire una versione diversa dei fatti sostenendo che nel qualificarsi come Presidente del BARCANOVA sui social aveva commesso un eccesso di zelo mentre il fatto che fosse stato qualificato come Presidente del sodalizio in questione nella lettera indirizzata alle famiglie, redatta su carta intestata del BARCANOVA, dipendeva da un errore della Segreteria. L’assoluta commistione fra le due Società titolari di un unico sito web sia pure con pagine differenziate all’interno dello stesso, le dimissioni della Sig.ra QUARTANA, moglie dello SCOGNAMIGLIO, dalla Presidenza della VIRTUS e l’assunzione della carica di Presidente del BARCANOVA mentre il marito diveniva Presidente della VIRTUS, il travaso di dirigenti (Sigg,ri Massimo MORAGLIO e Andrea SANFRATELLO) dalla VIRTUS al BARCANOVA non possono che confermare che entrambe le Società erano sotto il controllo del Sig. Marco SCOGNAMIGLIO che svolgeva il ruolo di Presidente di entrambe nel mentre la Sig.ra QUARTANA risultava solo formalmente la Presidente della seconda.
All’accertamento dei comportamenti contestati al Sig. SCOGNAMIGLIO consegue la violazione delle norme e dei precetti indicati dalla Procura Federale fatta eccezione per l’inosservanza dell’obbligo di tesseramento di cui all’art. 37, comma 1, delle NOIF in quanto lo SCOGNAMIGLIO, già tesserato per la VIRTUS non avrebbe potuto certamente tesserarsi per il BARCANOVA, e dell’obbligo di sospensione dai ruoli del settore tecnico ci cui all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, sempre in virtù del fatto che la sospensione sarebbe stata necessaria se il soggetto avesse potuto effettivamente tesserarsi per altra Società nel ruolo di Presidente.
La sig.ra QUARTANA dovrà anch’essa rispondere di quanto accertato dalla Procura Federale, in particolare per non aver impedito al sig. SCOGNAMIGLIO, suo marito, di qualificarsi e svolgere le funzioni di Presidente del BARCANOVA in sua vece. Anche nel caso della sig.ra QUARTANA non sembra appropriata la contestazione della violazione degli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per i motivi dianzi evidenziati.
Infine, sotto il profilo sanzionatorio delle persone fisiche deferite, stante la gravità dei comportamenti loro ascritti, fra i quali assume particolare rilievo la violazione di una norma statutaria, appaiono congrue le richieste avanzate della Procura Federale. In particolare al sig. SCOGNAMIGLIO, tesserato per la Società VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD nella duplice veste di Presidente e di Tecnico, posto che le violazioni accertate investono entrambe le attività, avendo egli violato sia norme di carattere generale (Statuto e NOIF) che norme specifiche del settore tecnico, dovrà essere applicata, a diverso titolo, tanto la sanzione dell’inibizione, propria dei dirigenti, che la squalifica, propria dei tecnici (CFA, sez. I, n. 90 ss 2021-2022).
Le responsabilità accertate in capo ai sigg.ri SCOGNAMIGLIO e QUARTANA comportano la conseguente responsabilità diretta della VIRTUS ACCADEMIA CALCIO ASD, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Scognamiglio, e la responsabilità diretta ed oggettiva dell’USD BARCANOVA CALCIO, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvana Quartana e dal sig. Marco Scognamiglio. Anche in questo caso si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale in quanto commisurate alla gravità delle condotte contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Marco Scognamiglio, mesi 6 (sei) di inibizione e squalifica;
- alla sig.ra Silvana Quartana, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Virtus Accademia Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;
- alla società ASD Barcanova Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 28 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN – SD del 28 Ottobre 2025 (motivazioni) – Marco Scognamiglio, Silvana Quartana, ASD Virtus Accademia Calcio, ASD Barcanova Calcio – 68/TFNSD)"
