F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN – SD del 29 Ottobre 2025 (motivazioni) – Guido Presta – 74/TFNSD

Decisione/0082/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Francesco Ranieri – Componente

Giuseppe Rotondo - Componente

Giancarlo di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9545/32pf 2526/GC/PM/mg dell’8 ottobre 2025, depositato il 9 ottobre 2025, nei confronti del sig. Guido Presta e della società SSD Novaromentin Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 9545/32pf 25-26/GC/PM/mg dell’8 ottobre 2025, depositato il 9 ottobre 2025, nei confronti di:

1) Guido Presta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Novaromentin S.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Giammario Piscitella la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti -, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 6 maggio 2025 e notificato in data 8 maggio 2025, nell’ambito della vertenza n. 264/2024-2025;

2) SSD Novaromentin Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Guido Presta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Guido Presta hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Riccardo Lucev in rappresentanza del sig. Guido Presta, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Guido Presta la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                 Roberto Proietti

 

Depositato in data 29 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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