F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/TFN-SVE del 13 Ottobre 2025 (motivazioni) – ASD Sporting Club Corigliano / ASD Città Di Gela – 60/TFNSVE

Decisione/0036/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0060/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Sporting Club Corigliano (206741) contro la società ASD Città di Gela (922780) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Paolo Manuel Le Pera (2677024), la seguente

DECISIONE

In data 22 settembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Sporting Club Corigliano ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Città di Gela, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Paolo Manuel Le Pera.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, è stato effettuato in data 12 settembre 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 405,00 (quattrocentocinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 30 luglio 2025.

All’udienza fissata il giorno 13 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Città di Gela alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il tesseramento del calciatore Paolo Manuel Le Pera nella misura di euro 405,00 (quattrocentocinque/00), in favore della società ASD Sporting Club Corigliano.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alessio                                             Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 13 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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