CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65 del 05/08/2025 – Club Acquatico Pescara SSD a r.l – omissis – FIN

Decisione n. 65

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Angelo Maietta - Presidente

Virgilio D’Antonio - Relatore

Angelo Canale

Vincenzo Cesaro

Giuseppe Musacchio –

Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nei giudizi iscritti

- al R.G. ricorsi n. 21/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

il sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

 del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 09 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3866/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 24/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;

-           al R.G. ricorsi n. 22/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

la sig.ra [omissis], nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 08 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3865/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 23/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;

-           al R.G. ricorsi n. 23/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

il sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 07 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3864/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 22/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società

-           al R.G. ricorsi n. 24/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

i sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 02 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3859/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 17/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;

-           al R.G. ricorsi n. 25/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

il sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 11 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3868/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 26/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;

-           al R.G. ricorsi n. 26/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

il sig. [omissis], in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 06 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3863/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 21/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;

-           al R.G. ricorsi n. 27/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

il sig. [omissis], in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 03 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3860/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 18/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società;

-           al R.G. ricorsi n. 28/2025, presentato, in data 20 marzo 2025, dalla Club Acquatico Pescara SSD a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore,

contro

i sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Croce,

nonché contro

la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,

per la riforma

del provvedimento della Corte Federale di Appello FIN, II Sezione, n. 01 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta [omissis] dalla Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3858/2024, dal Tribunale Federale FIN, II Sezione, con la decisione n. 16/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 13 maggio 2025:

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per il resistente, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per la resistente, sig.ra [omissis], nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per il resistente, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per i resistenti, sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per il resistente, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per il resistente, sig. [omissis], in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per il resistente, sig. [omissis], in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

-           quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2025, i difensori della parte ricorrente - Club Acquatico Pescara SSD a r.l. - avv.ti Francesco Postiglione e Alessandro D’Amore; l’avv. Claudio Croce, per i resistenti, sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Virgilio D’Antonio.

Ritenuto in fatto

1.         Con n. 8 ricorsi del 20 marzo 2025, il Club Acquatico Pescara SSD ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni della Corte Federale di Appello, Sez. II, della FIN nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 11 del 20 febbraio 2025, che hanno confermato le decisioni del

Tribunale Federale FIN, rispettivamente nn. 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 26 dell’11 dicembre 2024. Il procedimento per cui è causa prende le mosse dai ricorsi ex art. 66 RG FIN e 16 RO FIN proposti dagli atleti tesserati per l’odierna ricorrente, sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], al fine di richiedere il Nulla osta/Svincolo dal Club Aquatico Pescara, ritenendo sussistenti i requisiti di cui all’art. 16, punto n. 5, lettere d) ed e), del Regolamento organico FIN, per l’esistenza di oggettive e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale e per la mancanza di assistenza tecnica e morale.

Il Giudice di prime cure, con motivazioni identiche, accoglieva i ricorsi e disponeva di concedersi lo svincolo degli atleti, con possibilità di tesserarsi per altra società. Così, in sintesi, disponeva il Tribunale: «All'udienza di discussione [...] a domande precise poste dal Tribunale, la stessa società ha dichiarato che, per la corrente stagione, il programma di allenamento si svolgerà prevalentemente presso l'impianto Le Naiadi, cui gli atleti possono accedere anche in un orario diverso, ovvero antecedente, a quello per cui il C.A.P. [Club Acquatico Pescara, ndr] ha ottenuto la concessione dalla Fira [ente regionale che gestisce l’impianto Le Naiadi, ndr] cioè dalle 22.00 alle 23.00. Proprio al fine di consentire tale anticipato accesso, e dunque l'utilizzo di spazi acqua non spettanti alla C.A.P. ma alla S.A. [società sportiva Swim Action, ndr], la società ha stilato un programma di gemellaggio in sinergia (Doc. I Memoria di costituzione) con quest'ultima, attraverso il ricorso, anche per la stagione attuale, al prestito alterativo proprio con la S.A. Preliminarmente, proprio in ordine all'esistenza di tale richiamata "sinergia/gemellaggio" il Tribunale ritiene come tale circostanza non trovi riscontro nella documentazione prodotta a sostegno. Il documento denominato "accordo quadro", a ben vedere, mentre da un lato prevede genericamente un programma di condivisione "in fase di avvio" dell'accordo stesso (programma che nel concreto non e stato fornito dalla deducente), dall'altro ha ad oggetto la mera suddivisione dei costi/ricavi, il che induce a ritenere non garantito ne provato che vi sia in atto un impegno ed un corrispondente obbligo, da parte della S.A, di concedere la disponibilità dei propri spazi acqua alla società C.A.P. Pur prescindendo da ciò, e rigettata la prospettazione della resistente secondo cui la verifica della assenza di adeguata assistenza tecnica debba essere rivolta alla stagione precorsa e non a quella in essere, ritiene il Tribunale che sia circostanza rilevante, documentalmente provata, il fatto che il CAP non abbia adeguati spazi acqua presso l'impianto Le Naiadi, impianto che - come ribadito in udienza - e stato individuato ed scelto quale luogo principale per lo svolgimento degli allenamenti per la corrente stagione, in forma limitata poiché gli stessi si tengono solo in orari ristretti ed a tarda sera, stando alla documentazione proveniente dal gestore dell'impianto FIRA e dalla stessa prodotta a supporto di quanto affermato. Talché è provato che il C.A.P. non possa consentire lo svolgimento degli allenamenti negli orari indicati all'udienza di discussione se non avvalendosi, degli spazi acqua di altra società S.A.; possibilità che è data al ricorrente solo previo assenso ad un tesseramento in prestito alternativo con detta ultima società; tesseramento che il CAP può proporre ai propri atleti ma non anche pretendere o imporre […] Ritiene altresì il Tribunale che la soluzione individuata e "suggerita" per consentire agli atleti l'accesso in altri orari a spazi acqua non propri, attraverso il tesseramento alternativo, non sia di per sé soluzione idonea e sufficiente per superare la sopra richiamata circostanza, in quanta la resistente avrebbe dovuto provare la propria assoluta e indipendente capacita di fornire una programmazione stabile e adeguata, a prescindere da appoggi collaborazioni con altre società o permessi - per i quali non può allo stesso modo garantire stabilita e certezza assoluta nella durata, dipendendo l'assegnazione degli spazi, gli orari e il numero delle corsie, da un organo terzo come la Fira. Tanto più che al momento la concessione degli spazi delle Naiadi e limitata al 15.2.25 anche per la stessa S.A. Insomma, sostenere di poter contare su spazi acqua non propri, sui quali non si ha potere di intervento, non costituisce valido e adeguato fondamento per garantire un programma di allenamento stabile, costante, sicuro e duraturo, poiché al momento si garantisce agli atleti solo di iniziare, ma non anche di portare a termine la stagione sportiva appena intrapresa con le medesime garanzie. Così come non si può sostenere, quale valida soluzione, la proposizione ovvero l'imposizione di un tesseramento alternativo, per usufruire di spazi acqua non propri, e quindi per sopperire alla mancanza di adeguati spazi acqua all'interno de le Naiadi. Non è dunque trascurabile la possibilità che l'atleta, trascorso il periodo di concessione degli spazi o per qualsiasi altro motivo connesso alla gestione dei tesserati da parte della S.A., si ritrovi impossibilitato ad entrare nella struttura principale oggi indicata dalla società, come già accaduto (si veda al riguardo anche la dichiarazione del CR Abruzzo».

2.         La società ricorrente impugnava tempestivamente i provvedimenti del Tribunale dinanzi alla Sezione competente della Corte Federale di Appello della FIN; tutti gli atleti, inoltre, spiegavano impugnazione incidentale al fine di acclarare la sussistenza, altresì, dei requisiti di cui all’art. 16,

n. 5, l. e), RO FIN (esistenza di oggettive e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale). Il Giudice di seconde cure, con le decisioni quivi impugnate, tutte di identico tenore, respingeva i gravami e incidentali così, per quanto in questa sede di interesse, statuendo:

«I - Sulle eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità del ricorso in appello Risulta in primo luogo necessario esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso in appello formulate dalla difesa dell’atleta appellato e concernenti l’asserita carenza di legittimazione attiva del presidente [omissis] in ordine alla quale il Collegio ha già pronunciato ordinanza di rigetto in data 04.02.2025, a cui si rinvia e da intendersi richiamata, nonché l’eccezione formulata dall’appellato, nella propria memoria di costituzione, di improcedibilità e inammissibilità dell’appello in ragione della “mancata richiesta ex art. 79 comma 7 del Regolamento di Giustizia Sportiva, da parte dell’appellante di sospensione dell’esecuzione della decisone impugnata”, che del pari risulta infondata e deve essere rigettata. In particolare, con riferimento a quest’ultima eccezione, l’appellato deduce che in ragione della mancata richiesta di sospensione della decisione di primo grado, essendosi già prodotti gli effetti nella corrente stagione sportiva in considerazione del già sottoscritto tesseramento dell’atleta con altra società sportiva, l’eventuale accoglimento dell’appello con conseguente ripristino del vincolo provocherebbe un danno alla nuova società e di contro il Presidente della società appellante non richiedendo la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata avrebbe mostrato una carenza di interesse al ripristino del vincolo. Orbene, l’assunto dell’appellato è assolutamente privo di fondamento e ciò non solo perché la dedotta carenza di interesse del club appellante al ripristino del vincolo risulta smentita dalla stessa proposizione dell’appello, ma, ancor di più, in ragione dell’erronea interpretazione che la difesa dell’atleta appellato fa del disposto dell’art. 79 comma 7 del Regolamento di Giustizia Sportiva che in nessuna parte prevede sanzionata con l’improcedibilità o con l’inammissibilità della domanda, la mancata richiesta di sospensione di esecuzione della decisione impugnata, che resta una mera facoltà per la parte, come evidente dalla lettura testuale della norma richiamata“...il Presidente del Collegio, quando ricorrono gravi motivi d’ufficio o su richiesta di parte, può disporre, con lo stesso provvedimento con il quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare al ricorrente un pregiudizio irreversibile...”

II – Sui motivi di appello principale

Invertendo l’ordine di trattazione fatta dal ricorrente, risulta necessario in primo luogo valutare, trattandosi di eccezione incidente sulla definizione del perimetro delle prove da utilizzare ai fini delle decisione, la doglianza formulata dall’appellante, relativa al provvedimento istruttorio del Tribunale Federale, con cui il Giudice di primo grado ordinava acquisirsi, presso il Comitato Regionale competente, copia del tesseramento degli atleti ricorrenti, lo stato di regolarità dell’affiliazione FIN per la stagione in corso del CAP e della società Swim Action asd di Montesilvano e, inoltre, chiedeva al Comitato Regionale competente di verificare e riferire, ove possibile, se i tesserati per il CAP avessero la possibilità di accedere al Palapallanuoto sito all’interno dell’impianto sportivo “Le Naiadi” di Pescara limitatamente alle fasce orarie assegnate ed, in ogni caso e comunque, se l’ingresso presso l’impianto risultasse libero ed in caso contrario chiarire quali fossero i controlli predisposti e le modalità di accesso all’impianto. A parere del ricorrente, si tratterebbe di una prova viziata poiché si fonda su informazioni trasmesse da un organo non giurisdizionale, il CR Abruzzo, non legittimato ad assumere tale ruolo, che di fatto è stato incaricato di raccogliere e valutare elementi decisivi per il giudizio. Tali informazioni, inoltre, risulterebbero essere state, a detta del ricorrente, sottratte al contradditorio tra le parti. La doglianza sul punto risulta per parte fondata. Risulta, infatti, dagli atti che tale acquisizione documentale sarebbe avvenuta in data 29 novembre 2024 e quindi successivamente alle udienze, e non risulta dai verbali che tale documentazione sia stata offerta in comunicazione alle parti e quindi garantito il contraddittorio in ordine ai documenti acquisiti. Pertanto, sebbene debba ritenersi legittima l’acquisizione di documentazione e informazioni presso il CR Abruzzo, a norma dell’art. 74 co. 1 Codice Giustizia Sportiva, a mente del quale “laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di ogni mezzo di prova”, la circostanza che tali documenti siano stati sottratti al contraddittorio tra le parti, ne impone la inutilizzabilità ai fini della decisione. Passando al merito, la Società ricorrente con il proprio primo motivo di appello lamenta, poi, la violazione e falsa interpretazione e applicazione dell’art. 16 comma 5 lett. e) Regolamento Organico FIN nella parte in cui il Tribunale Federale avrebbe erroneamente effettuato un’indagine sulla mancata assistenza tecnica da parte del Club Acquatico Pescara in riferimento alla stagione sportiva 2024/2025 e non con riferimento alla stagione 2023/2024. A fondamento del proprio motivo, l’appellante richiama l’interpretazione letterale della norma in questione che, facendo riferimento alla “mancata” assistenza tecnica, utilizzerebbe il verbo nella forma del participio passato con conseguente rilevanza solo dei fatti relativi alla stagione conclusa e non anche con riferimento a quella appena iniziata. Al riguardo, osserva la Corte Federale di Appello che pur risultando evidente come debbano formare oggetto di accertamento i fatti passati e le condizioni esistenti al momento della domanda, non potendo naturalisticamente formare oggetto di accertamento fatti futuri per i quali potrebbe esserci solo una prospettazione congetturale o ipotetica, tuttavia a bene vedere il Tribunale di primo grado ha correttamente motivato sia con riferimento al difetto di assistenza tecnica nel corso della stagione 2023/2024 sia con riferimento alla condizione esistente all’inizio della stagione 2024/2025 allorquando prendeva avvio il procedimento dinanzi al Giudice di primo grado, pervenendo ad una conclusione, all’esito dell’istruttoria effettuata, circa la sussistenza del lamentato difetto di assistenza tecnica, conclusione che questa Corte Federale di Appello ritiene di dovere condividere con conseguente rigetto del primo motivo di appello. Risulta infatti provato, che il CAP non avesse la disponibilità di spazi acqua idonei per svolgere gli allenamenti della pallanuoto se non in orari incompatibili con la giovane età degli atleti e ciò anche per effetto delle restrizioni all’accesso all’impianto “Le Naiadi” subite dal CAP. In particolare, alla luce della documentazione versata dalle parti in atti, e comunque per circostanza pacifica tra le parti, risulta che il CAP avesse, nel corso della stagione 2023/2024, la disponibilità del cosiddetto Palapallanuoto presso la piscina “Le Naiadi” solo ed esclusivamente in orario compreso tra le 22:00 e le 23:00, e allo stesso modo presso l’impianto natatorio di Sambuceto gli spazi acqua assegnati al CAP erano in orario serale, mentre in orario pomeridiano vi era la disponibilità della sola piscina provinciale che tuttavia, avendo una profondità di 1,40 mt, non può ritenersi idonea per lo svolgimento degli allenamenti relativi alla disciplina in questione. La stessa documentazione prodotta in appello dal CAP relativa alla corrispondenza intercorsa nel mese di gennaio 2025, tra il CAP e la FIRA, riguardo all’assegnazione al CAP di spazi acqua nella vasca da 25 mt presso l’impianto “Le Naiadi”, a decorrere dalla metà del mese di gennaio 2025, oltre ad essere circostanza intervenuta successivamente rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado (momento in cui si cristallizza la domanda), anche a voler ammettere che tali spazi siano destinati alla pallanuoto, prova essa stessa che quantomeno fino alla metà del mese di gennaio 2025 il CAP non aveva spazi idonei. Deve infatti condividersi la conclusione a cui perviene il Giudice di prime cure con riguardo all’inidoneità degli spazi acqua offerti per l’allenamento in un orario tardo serale e ciò in quanto, anche in considerazione della giovane età dell’atleta, la pianificazione degli allenamenti deve essere effettuata in orari compatibili con le esigenze di studio e con il normale svolgimento della vita familiare. Per far fronte a tali carenze il CAP ha rappresentato di aver all’uopo avviato una collaborazione con la società Swim Action di Montesilvano al fine di poter, anche attraverso il ricorso all’istituto del prestito alternativo, consentire ai propri atleti l’utilizzo della piscina delle Naiadi in orari consoni. Tuttavia, In merito a tale accordo tra il Club Acquatico Pescara e la Swim Action, questa Corte condivide pienamente quanto affermato nella sentenza di primo grado, laddove statuisce che “la soluzione individuata e “suggerita” per consentire agli atleti l’accesso in altri orari a spazi acqua non propri, attraverso il tesseramento alternativo, non sia di per sé soluzione idonea e sufficiente per superare la sopra richiamata circostanza, in quanto la resistente avrebbe dovuto provare la propria assoluta e indipendente capacità di fornire una programmazione stabile e adeguata, a prescindere da appoggi e collaborazioni con altre società”. Appare, infatti, evidente come l’onere di assistenza tecnica, il cui inadempimento legittima lo svincolo, a norma dell’art. 16 comma 5 lett. e) R.O. gravi sull’ “Ente sportivo di appartenenza” e non possa ritenersi quindi assolto mediante il ricorso ad altri Enti. Differentemente da quanto ritenuto dall’appellante con il secondo motivo di appello, la valutazione operata dal Giudice di primo grado e condivisa da questa Corte d’Appello circa l’insufficienza del suddetto accordo tra il CAP e la Swim Action, al fine dell’adempimento dell’obbligo di assistenza tecnica e circa l’inadeguatezza degli orari di allenamento serali, non configura alcuna forma di “ingerenza nella valutazione dell’assistenza tecnica e formazione dell’atleta ad opera del Tribunale Federale, nonché nell’organizzazione e programmazione societaria” corrispondendo viceversa proprio con l’oggetto di accertamento richiesto del giudizio che ci occupa. Non ritiene questa Corte di dover motivare, infatti, né con riferimento ai programmi tecnici di allenamento, né con riferimento alla durata degli stessi, né con riferimento alla qualità degli allenatori (tra l’altro indiscussa nel caso che ci occupa, trattandosi di allenatori di alto profilo) ma, semplicemente, della disponibilità da parte del CAP di spazi acqua idonei per la disciplina in questione, in orari compatibili con le esigenze di vita familiare e scolastiche dei giovani atleti coinvolti.

Né può ritenersi quanto assunto dall’appellante in ordine al fatto che i risultati agonistici conseguiti smentirebbero il difetto di assistenza tecnica, essendo ben evidente che per tale via si finirebbe per confondere il mezzo con il risultato e, in ogni caso, anche il conseguimento di risultati agonistici rilevanti, se ottenuto obbligatoriamente a prezzo di un significativo sacrificio delle fondamentali esigenze di vita familiare e di studio degli atleti, non esclude la configurabilità della fattispecie in esame. Per tale ragione, anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. Del pari, risulta infondato e deve essere rigettato il terzo motivo di appello con il quale il ricorrente lamenta un vizio di ultra petitum, deducendo che il Giudice di primo grado, valutando inidonei gli spazi acqua utilizzati dall’atleta nella stagione in corso 2024/2025, avrebbe travalicato i limiti della domanda e violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Al riguardo osserva questa Corte che, fermo  restando il perimetro temporale di accertamento  ritenuto rilevante come sopra delineato, il tribunale non risulta essere incorso in alcun vizio di ultra petizione poiché i riferimenti alla stagione 2024/2025 risultano formulati dall’atleta ricorrente già in seno al ricorso di primo grado, come per altro riconosciuto implicitamente con lo stesso atto di appello laddove la difesa del CAP afferma che “l’unica eccezione sollevata per la stagione in corso (ovvero 2024/2025) secondo la quale il CAP non avesse ottenuto in concessione degli spazi acqua nel complesso “Le Naiadi”, veniva smontato documentalmente” (Cfr. pag. 13 appello). In ragione di quanto sopra, non può ritenersi sussistente alcuna divergenza tra il chiesto e il pronunciato, né alcuna esorbitanza del perimento di accertamento operato dal Giudice di primo grado con rispetto a quanto dedotto dalle parti».

3.         Il Club Acquatico Pescara ha dunque proposto i ricorsi in epigrafe dinanzi al Collegio di Garanzia affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I.         “Violazione di una norma di diritto: violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 16, punto n. 5, lettera e) del Regolamento Organico della FIN”.

Sia il Tribunale federale in prime cure, che la Corte Federale di Appello della FIN avrebbero compiuto una evidente violazione dell’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN, che prevede la “mancata assistenza tecnica da parte dell’Ente sportivo di appartenenza nella formazione sportiva dell’Atleta”, in combinato disposto con l’art. 2.11 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025, che prevede: “Il tesseramento è vincolante fino al 30 settembre successivo”, nonché l’art. 2.3 della medesima normativa, rubricato “TESSERAMENTO ATLETI”, che dispone che il medesimo: “giungerà a scadenza al termine della stagione 2023/2024, rimane confermato lo svincolo alla data del 30/09/2024”. Secondo la prospettazione del sodalizio ricorrente, la semplice lettura della disposizione, ove si legge “mancata” e, dunque, è utilizzato il participio passato, induce a ritenere che l’indagine circa l’assistenza tecnica avrebbe dovuto essere svolta rispetto alla stagione 2023/2024, e non a quella 2024/2025 (cominciata lo scorso 30 settembre), anche considerato che il ricorso introduttivo recava data 15 settembre 2024. L’erronea estensione della portata delle norme a situazioni e decisioni riguardanti una stagione non ancora avviata (anche nella programmazione) rappresenta, in tesi, un abuso interpretativo, lesivo del principio di prevedibilità delle regole e della tutela delle posizioni giuridiche consolidate. A ciò si aggiunga che la medesima Corte Federale di Appello avrebbe anche erroneamente valutato la documentazione versata in atti, dichiarando che: “alla luce della documentazione versata dalle parti in atti, e comunque per circostanza pacifica tra le parti, risulta che il CAP avesse, nel corso della stagione 2023/2024, la disponibilità del cosiddetto Palapallanuoto presso la piscina “Le Naiadi” solo ed esclusivamente in orario compreso tra le 22:00 e le 23:00, e allo stesso modo presso l’impianto natatorio di Sambuceto gli spazi acqua assegnati al CAP erano in orario serale”, circostanza, secondo la prospettazione del Club, non rispondente ai documenti depositati in prime cure, in quanto nella stagione 2023/2024 il medesimo aveva spazi acqua dalle

21.00 alle 22.45 e/o alle 20.15 - 21.30, giammai presso “Le Naiadi” (poiché chiusa), ma a Sambuceto ed alla piscina Provinciale, per cui v’è un palese errore nella lettura ed interpretazione della documentazione depositata.

II.        “Violazione di una norma di diritto: violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 16, punto n. 5, lettera e) del Regolamento Organico della FIN”.

Il Collegio del gravame avrebbe erroneamente interpretato questa norma stabilendo, nella parte motiva della decisione qui impugnata, che: “…l’onere di assistenza tecnica, il cui inadempimento legittima lo svincolo, a norma dell’art. 16 comma 5 lett. e) R.O. gravi sull’“Ente sportivo di appartenenza” e non possa ritenersi quindi assolto mediante il ricorso ad altri Enti”; in altre parole, il Giudice di secondo grado ha ritenuto che la norma di diritto su richiamata ponesse un divieto altamente “stringente”, secondo il quale effettuare anche delle partnership o accordi in condivisione (di spazi acqua, attrezzature, etc.), oltre che con l’utilizzo di uno “strumento federale del prestito alternativo” con altre società sportive, fosse ritenuto inidoneo a conferire all’atleta un’assistenza tecnica adeguata. Violativo del disposto su richiamato, dunque, sarebbe l’incedere della CFA ove ha statuito che la “resistente avrebbe dovuto provare la propria assoluta e indipendente capacità di fornire una programmazione stabile e adeguata, a prescindere da appoggi e collaborazioni con altre società”, atteso che il legislatore federale non pone alcun divieto all’ente sportivo di appartenenza di fornire assistenza anche attraverso la collaborazione di altri enti e/o società sportive. Il sodalizio ricorrente, al contrario, avrebbe dimostrato - anche in un momento particolarmente difficile avuto nel 2023/2024 con la chiusura, per tutte le società pescaresi, dell’impianto “Le Naiadi”- di poter ampiamente garantire, motu proprio, ampia formazione e addestramento tecnico, e ciò è comprovato dai risultati conseguiti (giammai contestasti dalla difesa dell’atleta) ottenuti anche grazie alla partnership; ad ogni buon conto, l’utilizzo dello strumento federale del “Prestito alternativo” (approvato con delibera del Consiglio Federale FIN n. 208 del 04.12.2017) è previsto in tutte le Normative dei campionati di pallanuoto maschile e femminile (Serie A1, A2, B, C, promozione).

III.      “Violazione di una norma di diritto: violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 16, punto n. 5, lettera e) del Regolamento Organico della FIN”.

Si censura la decisione di secondo grado ove si argomenta, sempre sul tema della mancata assistenza tecnica, rispetto  agli orari di allenamento ritenuti, poiché svolti in orario serale, “incompatibili con la giovane età degli atleti” e con le loro “esigenze di vita familiare e scolastiche”. Il ragionamento della Corte non troverebbe riscontro in nessuna norma violata nei regolamenti della FIN, dai quali non v’è alcuna disposizione che impone o che vieta di poter svolgere sessioni di allenamento in orari pomeridiano/serali. Senza dimenticare la circostanza che sia il Tribunale che la Corte di Appello FIN hanno totalmente omesso di illustrare, nel corredo motivazionale, che la squadra di Serie B del sodalizio ricorrente - con gli atleti agonisti - effettuava i cc.dd. doppi allenamenti; oltre a quello pomeridiano/serale, ve ne era anche un altro alle 14:30, tre volte la settimana, che è stato completamente ignorato nel computo della formazione tecnica ricevuta dall’atleta. L’orario delle 22.00 riguardava la stagione 2024/2025 che, come detto, non era (e non è) oggetto di indagine della vicenda in esame, per le argomentazioni espresse in precedenza, e nella stagione 2023/2024 l’allenamento avveniva prima rispetto a tale orario; come evidenziato in precedenza.

IV.      “Violazione di una norma di diritto: violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art.112 c.p.c., del principio tra chiesto e pronunciato”.

Sia il primo Giudice che il secondo sarebbero andati ultra petitum non limitandosi a rispondere e verificare quanto richiesto dalla domanda del ricorrente in prime cure, atteso che l’atleta si era solo lamentato della scarsa attenzione della ricorrente alla formazione sportiva e all’assistenza tecnica, ma limitatamente alla stagione 2023/2024, e non all’anno 2024/2025, e oltretutto non aveva giammai dedotto la richiesta di verifica degli accessi all’impianto.

V.        “Insufficiente e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Secondo la ricorrente, se, da una parte, la CFA ha correttamente espunto dal corredo probatorio gli accertamenti compiuti dal Comitato Regionale Abruzzo della FIN, dall’altra, avrebbe dovuto motivare (e qui l’omissione e/o la non sufficiente argomentazione) come giunga a confermare la sentenza di primo grado, allorquando proprio le presunte modalità di accesso all’impianto “Le Naiadi”, con le relative restrizioni contenute nel documento istruttorio, sono state il fondamento del provvedimento di primo grado; il tutto senza dimenticare come la Corte omette, altresì, di illustrare - conseguentemente all’inutilizzabilità  del documento - come abbia sopperito all’esclusione dell’istruttoria, mancando di fornire ulteriori motivazioni per le quali non avrebbe riaperto l’istruttoria, più volte invocata dalla difesa sia nel ricorso introduttivo del gravame che in udienza.

3.1. Si sono costituiti in giudizio gli atleti meglio identificati in epigrafe, chiedendo preliminarmente di dichiararsi i ricorsi inammissibili per carenza di legittimazione attiva del Presidente del Club Aquatico Pescara, [omissis], per essere stati proposti e notificati in nome e per conto del Presidente e legale rappresentante della società in pendenza di inibizione/sospensione del medesimo a seguito del provvedimento del Giudice Unico dell’11 marzo 2025. Nel merito, hanno concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, con conseguente conferma della decisione impugnata e, pertanto, degli svincoli disposti dal Tribunale Federale.

All’udienza del 13 maggio 2025, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo dei ricorsi.

Considerato in diritto

I.         Il Collegio ritiene, innanzitutto, di disporre la riunione di tutti i ricorsi indicati in epigrafe per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, in quanto aventi ad oggetto tutti l’accertamento del diritto al Nulla osta/Svincolo dal Club Aquatico Pescara SSD A.r.l dei ricorrenti per la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 16, punto n. 5, lettere d) ed e), del Regolamento organico FIN.

I          ricorsi, tutti del medesimo tenore e contenenti le medesime censure, sono inammissibili atteso che parte ricorrente, pur rubricando i motivi di ricorso come vizi di legittimità dai quali sarebbero affette le decisioni impugnate (anch’esse identiche nella loro formulazione), critica, sostanzialmente, sia la decisione della Corte Federale d’Appello che quella del Tribunale Federale, sostenendo l’insussistenza del presupposto “di merito” legittimante il diritto dell’atleta allo svincolo previsto dal Regolamento Organico FIN.

I.I.       In particolare, come detto, il primo motivo di diritto verte sostanzialmente sulla addotta violazione dell’art. 16, punto n. 5, lettera e), RO FIN, per avere la Corte errato nell’interpretare la norma di riferimento avendo effettuato un’indagine sulla mancata assistenza tecnica, da parte del Club Aquatico Pescara, in riferimento alla stagione sportiva 2024/2025 e non a quella 2023/2024. La doglianza, oltre che infondata - atteso che l’istruttoria compiuta in primo ed in secondo grado ha accertato la palese ed oggettiva mancanza di adeguati spazi acqua a disposizione della società, tanto nella stagione sportiva 2023/2024 quanto nella stagione sportiva 2024/2025, con conseguente impossibilità per gli atleti di allenarsi adeguatamente e di ricevere un’assistenza tecnica adeguata per la formazione sportiva - si rivela altresì inammissibile in questa sede, considerando che l’accertamento negativo della sussistenza dell’adeguata assistenza tecnica richiederebbe a questo Collegio di verificare l’organizzazione della società, nonché la mancanza (o meno) di spazi acqua adeguati. Vale, inoltre, precisare che non può predicarsi la contestata violazione di diritto considerato che, come correttamente rilevato dalla difesa degli atleti, se vi è una mancata assistenza tecnica, da parte dell’Ente Sportivo, nella corrente stagione sportiva, l’atleta non deve attendere il termine della stagione sportiva (30 settembre) per richiedere il nulla osta, ma può farlo, secondo la suddetta norma, in qualsiasi momento, proprio perché la normativa vuole tutelare l’atleta nel momento in cui l’Ente Sportivo è inadempiente.

II.        La ricorrente afferma che la CFA avrebbe erroneamente interpretato le norme del Regolamento Organico FIN, nella parte in cui avrebbe ritenuto che l’assistenza tecnica gravi sull’Ente sportivo di appartenenza e che non possa ritenersi assolto tale obbligo mediante il ricorso ad altri Enti mediante partnership.

La censura, costruita nel senso appena descritto, e quindi tesa a provare che la Corte avrebbe escluso la possibilità di dimostrare l’adeguata assistenza tecnica di cui si discorre attraverso la conclusione di accordi con altre società affiliate e con l’utilizzo dello strumento del prestito alternativo, è, a ben osservare, anch’essa tesa alla rivalutazione, di merito (e perciò preclusa in questa sede), della bontà dell’accordo di partnership Club Aquatico – Swim Action. I giudici di merito, invero, hanno correttamente  evidenziato che l’accordo in parola non offriva  alcuna garanzia, agli atleti tesserati con il Club Aquatico, di poter acceder negli spazi acqua in uso alla Swim Action. Mai la Corte Federale di Appello ha affermato che vi sia una norma che impedisce accordi di partnership tra società  sportive  e l’utilizzo del prestito  alternativo  e, quindi, mai quest’ultima ha interpretato “non correttamente” la norma di riferimento.

III.      Con riferimento al terzo motivo, è d’uopo osservare come, in realtà, la Corte Federale non avesse respinto l’appello per l’esistenza di una norma che vieta alle società di svolgere gli allenamenti in tarda serata; la Corte Federale di Appello, invece, dall’esame della documentazione prodotta dalle parti è, invece, giunta alla conclusione che il Club Aquatico non ha garantito adeguata assistenza tecnica sportiva agli atleti ricorrenti, per non aver messo a disposizione degli stessi, sia nella stagione sportiva 2023/2024 che nella stagione sportiva 2024/2025, piscine idonee, spazi acqua idonei ed in orari compatibili dove poter svolgere adeguatamente gli allenamenti della disciplina praticata dagli intimati e, cioè, la pallanuoto.

Le considerazioni addotte nei ricorsi (vds. p. 23: «tutti gli atleti coinvolti in questa vicenda (11 Ndr) hanno una giovane età (si vede ad esempio [omissis], atleta di 26 anni) che come può essere annoverato tra gli atleti aventi una giovane età è circostanza ignota a questa difesa!! Altri (quali [omissis] e [omissis], Ndr), sono stati giocatori IN PIANTA STABILE della formazione del Club Acquatico Pescara che ha disputato, nella stagione 2023/2024, il campionato Italiano di Serie B e conseguentemente facendo parte integrante una squadra “di categoria”, non certo poteva applicarsi l’assunto della Corte di appello di non “potersi allenare in orari serali o incompatibili con la vita familiare”, poiché un atleta agonista ,che disputa un campionato Nazionale di Serie B, seppur diciassettenne o diciottenne, ben poteva svolgere allenamento in orari pomeridiano/serali, figuriamoci un ventiseienne come [omissis]» e p. 24 “Gli orari di allenamento, pertanto nell’anno 2023/2024, si sono svolti sempre abbondantemente prima dell’orario richiamato dai Giudici federali FIN, in quanto gli atleti del Club Acquatico Pescara, in virtù dell’accordo di collaborazione con la Swim Action, accedevano, da fine maggio in poi, prima negli impianti per svolgere regolarmente il loro allenamento”), volte alla dimostrazione della addotta violazione di legge, si risolvono in realtà in censure riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso, nonché le valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio, e come tali inammissibili.

IV.      È documentalmente provato, differentemente da quanto afferma parte ricorrente, che già dal primo grado di giudizio i ricorrenti avevano addotto la carenza di spazi acqua nella stagione sportiva 2024/2025, come già accaduto e provato nella stagione 2023/2024; pertanto, anche la questione sulla carenza di spazi acqua messi a disposizione degli atleti nella corrente stagione sportiva era stata giustamente inserita nel ricorso di primo grado. Correttamente, dunque, la CFA ha affermato «che, fermo restando il perimetro temporale di accertamento ritenuto rilevante come sopra delineato, il tribunale non risulta essere incorso in alcun vizio di ultra petizione poiché i riferimenti alla stagione 2024/2025 risultano formulati dall’atleta ricorrente già in seno al ricorso di primo grado, come per altro riconosciuto implicitamente con lo stesso atto di appello laddove la difesa del CAP afferma che “l’unica eccezione sollevata per la stagione in corso (ovvero 2024/2025) secondo la quale il CAP non avesse ottenuto in concessione degli spazi acqua nel complesso “Le Naiadi”, veniva smontato documentalmente” (Cfr. pag. 13 appello). In ragione di quanto sopra, non può ritenersi sussistente alcuna divergenza tra il chiesto e il pronunciato, né alcuna esorbitanza del perimento di accertamento operato dal Giudice di primo grado con rispetto a quanto dedotto dalle parti».

V.        Il quinto motivo, con cui si deduce la descritta omessa/insufficiente motivazione, è, in realtà, se ben si analizza, volto ad instillare il seme del dubbio circa insufficienza dell’attività istruttoria espletata, per il sol fatto di aver espunto una prova documentale dal procedimento. È bene ricordare, a tal proposito, che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre  ad  una  diversa  decisione,  ovvero  quando  è  evincibile  l’obiettiva  deficienza,  nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 82/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 73/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 19/2017, nonché, di recente, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 45/2021).

Nel caso che ci occupa, la Corte Federale ha correttamente motivato la propria conferma della decisione di prime cure riferendo specificatamente che, pur ritenendo inutilizzabile il mezzo istruttorio richiesto al Comitato Regionale Abruzzo FIN, il Tribunale Federale aveva correttamente motivato il difetto di assistenza tecnica sia nella stagione sportiva 2023/2024 che nella stagione sportiva 2024/2025, risultando provato, alla luce della documentazione versata dalle parti in atti, che il CAP non avesse la disponibilità di spazi acqua idonei per svolgere gli allenamenti della pallanuoto; nessuna omissione di motivazione può dunque essere predicata.

VI.      Alla luce di quanto sopra, quindi, è evidente come i ricorsi siano stati proposti in violazione del disposto di cui agli art.li 12 bis Statuto CONI e 54 CGS CONI, a mente dei quali al Collegio di Garanzia, quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva, è consentito un sindacato limitatamente alla violazione di norme di diritto e/o all’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 22 del 22 marzo 2019) e che, quanto alla motivazione, i difetti di omissione e/o insufficienza della stessa sono configurabili solo quando dall’esame del ragionamento del giudice di merito, esplicitato in sentenza, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del procedimento logico che, sulla base degli elementi acquisiti, ha indotto il giudice al suo convincimento (Collegio di Garanzia, Sez. II, n. 82 del 13 novembre 2017).

Nel caso che ci occupa, invece, la ricorrente, con i motivi di ricorso, propone esclusivamente una diversa considerazione degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata che, conseguentemente, farebbero apparire sia un difetto di motivazione che una violazione tanto della norma sostanziale (Regolamento Organico FIN) che delle norme processuali civili in tema di assunzione delle prove.

Alla luce di quanto sopra, risultano assorbite le altre questioni sollevate, che, comunque, non condurrebbero a differente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 maggio 2025.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Angelo Maietta   F.to Virgilio D’Antonio

Depositato in Roma, in data 5 agosto 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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