CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66 del 05/08/2025 – omissis / FIG

Decisione n. 66

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Francesco Delfini - Relatore

Giuseppe Andreotta

Angelo Guadagnino

Angelo Maietta –

Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2025, presentato, in data 4 giugno 2025, dal dott. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Favini (pec paolo.favini@avvocatiperugiapec.it),

contro

la Federazione Italiana Golf (FIG), p. iva 01380911006, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in 00196 Roma, Viale Tiziano, n. 74, pec federgolf@pec.it, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

della decisione C.S.A. 1/2025 della Corte Sportiva di Appello presso la Federazione Italiana Golf (FIG), emessa - nel procedimento n. 77S/2024 - il 21 maggio 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [omissis] avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, notificata e pubblicata il 29 aprile 2025, aveva ridotto la misura della squalifica temporanea, per violazione dell'art. 4, n. 1), del Regolamento di Giustizia FIG, consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG per un periodo di 12 mesi, anziché 18 mesi.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell’udienza del 15 luglio 2025, il difensore della parte ricorrente - dott. [omissis] - avv. Paolo Favini, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Francesco Delfini.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 4 giugno 2025, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione C.S.A. 1/2025 della Corte Sportiva di Appello della FIG, emessa, nel procedimento n. 77S/2024, il 21 maggio 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, notificata e pubblicata il 29 aprile 2025, è stata rideterminata in mesi 12, in luogo dei 18 mesi disposti dal Giudice di prime cure, la misura della squalifica temporanea irrogata, a carico dello stesso sig. [omissis], ex art. 17, primo comma, lett. a), del Regolamento di Giustizia FIG, consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG, per la violazione dell'art. 4, n. 1), del Regolamento di Giustizia FIG.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione dello svolgimento, in data 28 novembre 2024, della gara “Ranking d’Autunno 5 Tappa” presso il Golf Club Cà Amata, al termine della quale è stato contestato al ricorrente di aver alterato il proprio score, con conseguente alterazione del risultato di gara.

Risulta invero dagli atti che la Segreteria degli Organi di Giustizia FIG trasmetteva al Giudice Sportivo Territoriale il rapporto informativo, di pari data, a firma del Direttore del Circolo Ca’ Amata, [omissis], da questi inoltrato insieme agli score di gara riferiti ad [omissis] e al giocatore da lui marcato, [omissis]. Nello specifico, in detto rapporto informativo si riportava che, durante il caricamento dello score di [omissis], egli aveva notato due correzioni, una riferita al risultato della buca 1 e l’altra a quello della buca 4. Rispettivamente, si leggeva un 6 alla buca 1 e un 5 alla buca 4.

1.1.      Il Giudice Sportivo Territoriale così statuiva: «È balzato all’evidenza dalla disamina degli score che il punteggio della buca 1 risulta essere un 6 sovrascritto ad un 7 in precedenza annotato e che il punteggio riferito alla buca è chiaramente un 5, sovrascritto alla X (nello specifico al segno “/” utilizzato da [omissis] nell’annotare una X). La spiegazione resa da [omissis] al direttore con riferimento alle suddette correzioni è contraddittoria, contraria alle risultanze oggettive e del tutto inverosimile. I risultati annotati sulla colonna marker dello score da lui tenuto danno evidenza che alle buche 1 e 4 egli aveva realizzato rispettivamente un 7 e una x, e le correzioni in oggetto sono state evidentemente apportate dopo la verifica degli score e quindi del tutto irregolarmente e illecitamente.

La ricostruzione come sopra descritta risulta anche a seguito di quanto riportato negli scritti difensivi depositati, nei quali l’incolpato si assume le responsabilità dell’accaduto. Pertanto, dagli esiti dell’istruttoria effettuata, risulta che il Sig. [omissis] abbia commesso un illecito sportivo ex art. 4, n. 1) del Regolamento di Giustizia FIG per aver alterato il proprio score con conseguente alterazione del risultato di gara. Anche alla luce della memoria depositata da parte del legale dell’Incolpato, non sussistono i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti in quanto, ad esempio, la denuncia ovvero l’ammissione dell’illecito non è avvenuta prima della segnalazione agli Organi a ciò preposti ma solo in occasione della memoria più sopra richiamata. Inoltre, l’aver segnato correttamente il proprio punteggio nello score del Sig. [omissis], lungi dal rappresentare una circostanza attenuante costituisce anzi la prova documentale dell’illecito. Da ultimo, nemmeno la “devozione” allo sport del Sig. [omissis] rappresentata soprattutto dal fatto che lo stesso avrebbe promosso varie manifestazioni sportive, può assurgere a circostanza attenuante in quanto non idonea a depotenziare la fattispecie della volontaria alterazione dello score. Ai fini dell’applicazione della sanzione della misura minima, si terrà invece in considerazione la mancanza di precedenti a carico dell’Incolpato. PQM Accertato ex art. 4, n. 1) del Regolamento di Giustizia FIG l’illecito sportivo consistente nell’aver alterato il proprio score con conseguente alterazione del risultato di gara durante lo svolgimento della gara “Ranking d’Autunno 5 Tappa” presso Golf Club Cà Amata in data 28.11.2024 da parte del tesserato Sig. [omissis], considerate come non applicabili le circostanze attenuanti di cui all’art. 10, irroga al Sig. [omissis] la sanzione ex art. 17 della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG, nella misura minima di 18 mesi».

1.2.      Decidendo sul gravame interposto, ove si eccepiva in via preliminare la violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento di Giustizia, e la conseguente improcedibilità del procedimento disciplinare, la Corte Sportiva di Appello, con la decisione quivi gravata, rimodulava la sanzione, così argomentando: “… Ritiene questa Corte che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 42, comma 1, del Regolamento di Giustizia per l’assunzione della decisione da parte del Giudice Sportivo abbia natura ordinatoria, e non perentoria. Sul piano sistematico, tale interpretazione è conforme ai principi generali del processo sportivo e al disposto dell’art. 7 del medesimo Regolamento, che impone il rispetto dei canoni di giustizia formale e sostanziale, rinviando – per quanto non disciplinato – ai principi del processo civile. Come noto, l’art. 152 c.p.c. qualifica i termini legali come ordinatori salvo espressa indicazione contraria, che nel caso di specie manca del tutto. L’assenza di un’espressa sanzione normativa in caso di tardiva fissazione della data della decisione, dunque, comporta che la scadenza del termine non infici la validità del procedimento, purché siano rispettati i diritti fondamentali della difesa. Nel caso di specie, non risulta che il ritardo abbia in alcun modo compromesso il diritto di difesa dell’incolpato, il quale ha avuto piena possibilità di articolare le proprie difese e depositare scritti difensivi, così come previsto dal Regolamento. Nessuna lesione effettiva si è determinata in suo danno, né è ravvisabile un pregiudizio concreto derivante dalla fissazione della decisione in data successiva al decorso dei trenta giorni previsti.

2. Con il secondo motivo di reclamo, il sig. [omissis] ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 20, comma 2, del Regolamento di Giustizia. Ritiene questa Corte che quanto argomentato dal reclamante per ottenere una benevola valutazione della condotta adottata successivamente alla commissione dell’illecito al fine di una riduzione della sanzione possa trovare accoglimento nei limiti che seguono. L’art. 20, comma 2, del Regolamento di Giustizia conferisce al Giudice ampio potere valutativo nel considerare, accanto alle attenuanti tipizzate, ulteriori circostanze diverse, anche non riferibili direttamente alla dinamica oggettiva dell’illecito, ma attinenti alla personalità dell’incolpato, al contesto e al grado di collaborazione. Nel caso in esame, la Corte ritiene che ricorrano plurimi elementi attenuanti che, se valutati nel loro insieme, impongono una rimodulazione  della  sanzione  in  senso  più  favorevole.  In  primo  luogo,  il  sig.  [omissis]  ha riconosciuto espressamente la responsabilità dell’accaduto già nella memoria difensiva depositata in data 14 aprile 2025 nel procedimento davanti al Giudice Sportivo Territoriale, assumendo un atteggiamento non elusivo né dilatorio, ma anzi conforme al principio di lealtà sportiva. In secondo luogo, la condotta successiva al fatto risulta improntata a trasparenza e collaborazione, in assenza di tentativi di minimizzazione o addebito a terzi, elemento che – pur non integrando l’autodenuncia di cui all’art. 20, comma 1, lett. e) – costituisce, a giudizio della Corte, circostanza attenuante autonoma ai sensi del comma 2. È documentata l’assenza assoluta di precedenti disciplinari in una lunga carriera agonistica condotta con correttezza, che conferma l’occasionalità e non abitualità della violazione, e denota una personalità complessivamente rispettosa dei valori federali. Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che la tempestiva assunzione di responsabilità, il comportamento collaborativo durante il procedimento e l’assenza di precedenti contribuiscano a delineare un quadro complessivo che depone per una più equa graduazione della sanzione. Tali elementi, valutati unitamente all’assenza di precedenti e alla correttezza dimostrata nel corso dell’attività sportiva, consentono di applicare una riduzione della sanzione in funzione riequilibrartice e coerente con i principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Questa Corte Sportiva di Appello, pertanto, dispone la riduzione della sanzione alla misura più adeguata della squalifica temporanea per un periodo di dodici mesi, rispetto al minimo edittale di diciotto mesi applicato dal Giudice di primo grado.

P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal signor [omissis] avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Avv. [omissis], relativa al procedimento numero 77S/2024, notificata e pubblicata il 29 aprile 2025, riduce la misura della squalifica temporanea per violazione dell’art. 17, primo comma, lett. a) del Reg. Giust., consistente nella perdita, del diritto a partecipare a attività sportiva di rilevanza federale nell’ambito della FIG, per un periodo di 12 (dodici) mesi, anziché 18 (diciotto) mesi …”.

2.         Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia, in data 4 giugno 2025, il sig. [omissis], affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di diritto, rubricato “Violazione dell’art. 38 comma 1 Codice della Giustizia Sportiva”, chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare a suo carico, ex art. 38, commi 1 e 4, CGS CONI.

2.1.      Per resistere al ricorso nessuno si è costituito.

Considerato in diritto

3.         Innanzitutto, la Corte rileva - ex artt. 12 bis, co. 2, Statuto CONI e 54 Codice di Giustizia Sportiva (CGS), che delineano l’ambito del giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia - che il vizio lamentato nell’unico motivo di ricorso, di violazione dell’art. 38 del CGS - (alla p. 4, riferendosi al comma 1 dell’art. 38, che tratta dell’azione disciplinare, mentre alla p. 1 l’oggetto del giudizio è qualificato come “irrogazione di sanzioni tecnico- sportive”) - non è stato denunciato nei precorsi gradi di merito, laddove nel giudizio di appello si era sollevata la diversa questione dell’improcedibilità del procedimento per denunciato superamento, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, del termine posto dall‘art. 42, co.1, del Regolamento di Giustizia FIG, rigettata per la ritenuta natura ordinatoria di tale termine, facendo poi luogo alla parziale riforma della decisione di primo grado, con riduzione da 18 a 12 mesi della sanzione applicata all’odierno ricorrente, cui sono state ritenute applicabili attenuanti “non tipizzate”.

4.         Ciò premesso, rileva la Corte, come peraltro affermato in precedenti proprie decisioni, che la norma richiamata dal ricorrente - l’art. 38 CGS - non qualifica i termini indicati, sia nei commi 1 e 2 (per il giudizio disciplinare), sia nel comma 8 (per le questioni inerenti sanzioni tecnico – sportive), come perentori.

Va aggiunto che lo stesso art. 2, co. 6, del CGS prevede che, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”, tra le quali vi è l’art 152, co. 2, cod. proc. civ., secondo cui, come è noto, “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.

Alla mancata espressa previsione di perentorietà dei termini invocati dal ricorrente consegue il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2025.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Vito Branca         F.to Francesco Delfini

Depositato in Roma, in data 5 agosto 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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