CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69 del 08/09/2025 – omissis / Commissione Agenti Sportivi presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Decisione n. 69

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Guadagnino - Relatore

Giuseppe Andreotta

Francesco Delfini

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2025, presentato, in data 27 giugno 2025, dal sig. [Omissis], rappresentato e difeso dal prof. avv. Enrico Lubrano,

contro

la Commissione Agenti Sportivi presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,

avverso

il provvedimento della Commissione Agenti Sportivi del CONI del 27 maggio 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di iscrizione del sig. [Omissis] presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell’udienza del 15 luglio 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [Omissis] - prof. avv. Enrico Lubrano, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Guadagnino.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 27 giugno 2025, il sig. [Omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento della Commissione Agenti Sportivi del CONI del 27 maggio 2025, con il quale è stata rigettata la domanda di iscrizione dello stesso presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati.

Il ricorrente, Agente Sportivo  abilitato  FIFA nonché presso la Football Association inglese, risultava iscritto - dal 23 aprile 2025 al 31 dicembre 2025 - presso la sezione domiciliati del Registro Federale FIGC.

Risulta dagli atti che, per tramite dell’Agente Sportivo [Omissis] (soggetto abilitato presso la FIGC), il [Omissis] presentava istanza per l’iscrizione al Registro CONI presso la Sezione domiciliati in data 28 aprile 2025. Risulta parimenti che, medio tempore, in data 17 marzo 2025 e 8 aprile 2025, venivano trasmesse due segnalazioni alla FIGC nei confronti di quest’ultimo; tali segnalazioni sarebbero state portate a conoscenza del ricorrente solamente con il provvedimento di diniego per cui è causa.

1.1.      In data 27 maggio 2025, la Commissione Agenti Sportivi del CONI rigettava la domanda presentata emanando il provvedimento quivi gravato, così motivando:

«…Premesso che

1.         giusta delibera del 9 maggio u.s. assunta da questa Commissione, in data 14 maggio veniva trasmessa alla Commissione federale agenti sportivi FIGC una comunicazione con la quale si chiedeva di conoscere, in ottemperanza alle previsioni di cui al Regolamento disciplinare agenti sportivi CONI ed alla Circolare attuativa sull’istituto dell’annotazione, l'esito del procedimento di annotazione presso la Commissione federale agenti sportivi FIGC, relativamente alla segnalazione trasmessa il 17 marzo 2025 e l’08 aprile 2025;

2.         il successivo 23 maggio, la Commissione federale agenti sportivi FIGC, a firma del Presidente [Omissis], riscontrava la comunicazione di cui al punto che precede, rappresentando di disapplicare l’istituto dell’annotazione siccome ritenuta “nulla la previsione contenuta all’art. 15 del Regolamento disciplinare agenti sportivi FIGC, per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21 septies della L.241/90 e ss.mm.ii.”;

3.         sulla scorta di tali ragioni, la Commissione federale agenti sportivi FIGC riferiva altresì di avere iscritto il Signor [Omissis] al Registro federale, Elenco domiciliati, “non ostandovi l’apertura di alcun procedimento di annotazione”.

Visti i poteri di controllo e vigilanza, nonché sanzionatori attributi alla Commissione CONI agenti sportivi dalle vigenti previsioni di legge e regolamentari.

Ritenuto che l'iscrizione operata dalla Commissione federale agenti sportivi FIGC del Signor [Omissis] nell’Elenco domiciliati del proprio Registro federale è in aperto contrasto con il Regolamento agenti sportivi CONI, il Regolamento disciplinare CONI, la Circolare attuativa (approvata con la delibera n. 384 del 18 novembre 2021 della Giunta Nazionale del CONI), nonché il Regolamento federale disciplinare della FIGC (approvato con delibera n. 118 del 14 aprile 2025 della Giunta Nazionale del CONI), e segnatamente delle seguenti disposizioni:

(i)        Circolare attuativa

-           Punto 2. lett. A), secondo cui la Commissione federale agenti sportivi FIGC a seguito di segnalazione deve aprire “entro 10 giorni dalla segnalazione o l’esposto apposito fascicolo del procedimento (con attribuzione di numero di ruolo) a carico dell’interessato di cui è accertata la mancata iscrizione al Registro federale e/o nazionale”;

-           Punto 3. comma I), che reca che “Ove in pendenza del procedimento di annotazione, l’interessato richieda l’iscrizione  al Registro federale, la domanda rimane  sospesa fino alla definizione del giudizio;

(ii)       Regolamento disciplinare agenti sportivi CONI art. 15. che prevede che “1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro Federale e del Registro Nazionale per un periodo di tempo da 1 mese a 2 anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione. 2. L’annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti … 3. L’annotazione è disposta dalla Commissione Federale agenti Sportivi presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l'attività dietro segnalazione o esposto anche della Procura federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che comprovano l'esercizio dell’attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione, verificato che l'agente in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o Nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro 15 giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi. 4. Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato. 5. La annotazione così come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro Nazionale …”;

(iii)      Regolamento agenti sportivi CONI art. 21, comma 6, che stabilisce che “…L’annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale agenti nonché nel Registro Nazionale agenti, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionale nel cui ambito si è svolta l’attività in questione. L’annotazione è disposta dalla Commissione Federale agenti sportivi presso la Federazione nel cui ambito è stata svolta l’attività, secondo quanto disciplinato nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi”;

(iv)      Regolamento disciplinare agenti sportivi FIGC, che all’art. 15 prevede l’istituto dell’annotazione, conformandosi al Regolamento disciplinare CONI.

Tanto premesso e ritenuto, la Commissione agenti sportivi CONI delibera di rigettare la domanda d'iscrizione del Signor [Omissis] nell’Elenco domiciliati del Registro nazionale degli agenti sportivi CONI, presentata il 28 aprile 2025 dall'agente domiciliatario [Omissis] (al Prot. 40.25), siccome carente dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del Regolamento agenti sportivi CONI lett. k), stante l’illegittimità dell'iscrizione nel Registro federale agenti sportivi FIGC avvenuta in violazione delle richiamate previsioni normative.

Manda al Segretario per la comunicazione della presente delibera alle parti interessate, nonché alla Commissione federale agenti sportivi FIGC».

1.2.      Siffatto provvedimento è stato oggetto di un parallelo ricorso dinanzi al Tar del Lazio, che, con ordinanza n. 03569/2025 del 27 giugno 2025, ha rigettato la relativa istanza cautelare, così motivando: “quanto al ricorso, lo stesso, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, presenta profili di inammissibilità avuto riguardo alla pregiudiziale sportiva di cui all’art. 3, co. 1, del D.L. n. 220/2003, così come eccepito dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., circostanza incidente in modo rilevante sul fumus; - nello specifico, sulla questione ultima occorre considerare quanto affermato di recente del Consiglio di Stato, sez. III, n. 4521/2025, decisione che ha annullato la sentenza n. 11425/2024 emessa da questo Collegio; - proprio quest’ultima pronuncia, avente ad oggetto un provvedimento della Commissione federale agenti sportivi della F.I.G.C. di reiezione di un’istanza di iscrizione nel registro federale, analizzando la questione della c.d. “pregiudiziale sportiva” e della sua applicabilità “soggettiva” (in particolare, agli agenti sportivi, non citati dall’art. 30 dello statuto della F.I.G.C.), ha chiarito che, sebbene l’agente di calciatori non è un tesserato della F.I.G.C., nell’ambito della quale svolge la propria attività professionale, è pur sempre assoggettato al potere gerarchico e disciplinare di questa (in particolare, della Commissione federale agenti sportivi), come si desume dal regolamento di cui al C.U. n. 81 pubblicato il 22.11.2001 e, più esplicitamente, dall’art. 15, co. 5, del regolamento vigente per gli agenti sportivi iscritti al registro della F.I.G.C.; fonte di tale ultimo obbligo è inoltre la domanda di iscrizione, con cui l’agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e di quello sportivo, le norme statutarie, i regolamenti federali e del C.O.N.I., oltre che degli organismi sopranazionali (cfr. in merito l’art. 5, co. 6, reg. vigente); - dunque, mentre per gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo la soggezione alle norme interne della Federazione trae origine dal tesseramento, per gli agenti essa è conseguenza della dichiarazione predetta, che ne sancisce l’obbligo di rispettare le norme federali; per il Consiglio di Stato si può parlare di una “soggettività riflessa”, che estende all’agente di calciatori gli obblighi propri dei tesserati; - il principio espresso dal Consiglio di Stato appare dover trovare applicazione anche nella vicenda in esame per più ragioni: 1) innanzitutto, perché il caso trattato dal Consiglio di Stato ha avuto ad oggetto pur sempre un provvedimento di iscrizione nel registro degli agenti sportivi, sebbene in quello della

F.I.G.C. e non in quello del C.O.N.I.; detto altrimenti, le due vicende risultano analoghe quanto alla tipologia di atto gravato; 2) inoltre, perché, a prescindere da quanto previsto dal regolamento degli agenti sportivi F.I.G.C. (a cui sicuramente il [Omissis] è soggetto, essendo, peraltro, già iscritto al Registro tenuto dalla Commissione Agenti presso la F.I.G.C.), anche l’art. 5 co. 8 del regolamento degli agenti sportivi del CONI stabilisce che con la domanda di iscrizione ci si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e di quello sportivo, le norme statutarie, i regolamenti federali e del C.O.N.I., oltre che degli organismi sovraordinati; 3) infine, perché l’art. 7 del regolamento degli agenti sportivi del CONI prevede come rimedio per la cancellazione la proposizione di un ricorso, in unico grado, innanzi al Collegio di garanzia dello sport; in merito, dato che i motivi della cancellazione sono analoghi a quelli della mancata iscrizione, non risulta esservi ragione per non fare applicazione della pregiudiziale anche con riferimento al provvedimento di mancata iscrizione; del resto, ragionando diversamente e nel senso sostenuto da parte ricorrente, vi sarebbe una differente tutela per atti analoghi o meglio si arriverebbe alla conclusione che per la cancellazione varrebbe la pregiudiziale ma non per l’atto di mancata iscrizione …”.

2.         Il [Omissis] ha, dunque, impugnato il citato provvedimento dinanzi al Collegio di Garanzia, affidando le proprie doglianze al seguente motivo di diritto.

I. “Violazione dei principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di diritto al contraddittorio (art. 7 e segg. legge n. 241/1990) e di tutela dei propri interessi (art. 24 Cost.), anche in sede endoprocedimentale. Assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto  (per assenza di avvenuta emanazione di un provvedimento di annotazione o anche di semplice apertura di un procedimento di annotazione). Erroneità dei presupposti indicati come motivazione del provvedimento, ovvero piena legittimità della iscrizione del ricorrente presso il Registro Agenti tenuto dalla Commissione Agenti presso la FIGC ed assoluta inconferenza della normativa sportiva richiamata”

Secondo la prospettazione del ricorrente, le ragioni del diniego opposte dalla Commissione Agenti Sportivi presso il CONI risulterebbero manifestamente erronee in quanto sarebbe sia del tutto erronea la asserita carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 del Regolamento Agenti Sportivi CONI, lettera k, atteso che il [Omissis] è in possesso della registrazione presso il Registro FIGC; sia in quanto sarebbe del tutto erronea la asserzione secondo cui sussisterebbe “l'illegittimità dell'iscrizione nel Registro federale agenti sportivi FIGC avvenuta in violazione delle richiamate previsioni normative”: è evidente come l'iscrizione  del sig. [Omissis] al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC sia pienamente legittima, non risultando né che sia stato emanato alcun provvedimento di annotazione, né tantomeno che sia stato aperto alcun procedimento di annotazione nei suoi confronti.

Parimenti illegittimi sarebbero i riferimenti normativi citati nel provvedimento impugnato, e segnatamente: i) Circolare Attuativa (punto n. 2, lett. A): è del tutto irrilevante il fatto che la Commissione Agenti Sportivi presso la FIGC abbia un obbligo di aprire il procedimento in caso di segnalazione; ii) Circolare Attuativa (punto n. 3, Comma D): in ogni caso - anche laddove fosse stato aperto un procedimento per la valutazione discrezionale della opportunità di emanare un provvedimento finale di annotazione o meno - non si sarebbe potuta applicare la disposizione contenuta nella Circolare Attuativa che prevede che, in caso di apertura del procedimento, l'eventuale richiesta di iscrizione al Registro FIGC rimanga sospesa. La disposizione dunque non sarebbe stata, in tesi, applicabile, atteso che la posizione di iscrizione al Registro FIGC del [Omissis] era consolidata e, a tutto voler concedere, l’applicazione della stessa risulterebbe illegittima in quanto determinerebbe una illegittima preclusione al mantenimento dell'iscrizione del sig. [Omissis] in pendenza di un semplice procedimento e senza alcun accertamento di colpevolezza; iii) la disposizione di cui all’art. 15 del Regolamento Agenti Sportivi CONI sarebbe stata palesemente violata nel caso di specie in quanto la medesima, nell’iter di emanazione di un provvedimento di annotazione, garantisce comunque il diritto al contraddittorio, specificando che il soggetto interessato viene invitato a fornire chiarimenti e documenti entro 15 giorni; iv) parimenti infondato sarebbe il riferimento all’art. 21, c. 6, del Regolamento Agenti CONI: tale norma - che disciplina gli effetti derivanti dal provvedimento finale di annotazione, ovvero incompatibilità alla iscrizione al Registro Federale ed al Registro Nazionale - sarebbe del tutto inapplicabile al caso in questione, non essendo stato emanato alcun provvedimento di annotazione (né tantomeno aperto alcun procedimento).

Sottolinea ancora il ricorrente che, anche ad ipotizzare che la Commissione Agenti Sportivi CONI abbia erroneamente richiamato la “lett. k”, anziché la “lett. o” dell’art. 4 del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. (“o) non essere sottoposti a provvedimento di annotazione secondo quanto stabilito al successivo art. 21”), l'eventuale diniego ipoteticamente fondato sulla carenza dei requisiti previsti dalla richiamata lett. o risulterebbe, altresì, manifestamente erroneo ed illegittimo, in quanto, nel caso in questione, il sig. [Omissis] non risulta essere mai stato sottoposto a “provvedimento” di annotazione (né tantomeno ad alcun relativo procedimento, la cui eventuale apertura sarebbe, comunque, del tutto irrilevante, in quanto la norma fa riferimento alla emanazione del “provvedimento” finale di annotazione e non alla mera apertura di un relativo procedimento).

Ha concluso il [Omissis] chiedendo nel merito al Collegio di “disporre l'annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione  al Registro  Nazionale Agenti Sportivi emanato  dalla Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I. in data 27 maggio 2025, nonché di disporre la iscrizione (in via diretta ovvero ordinando la stessa alla Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I.) del sig. [Omissis] al Registro Nazionale Agenti Sportivi”

3.         La Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I. non si è costituita.

4.         Nel corso dell’udienza, il Procuratore Nazionale dello Sport, dopo l’intervento del difensore di parte ricorrente, rappresentava al Collegio l’esistenza di un procedimento disciplinare avviato, a carico del ricorrente sig. [Omissis], dalla Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC, con udienza fissata in data 27 agosto 2025, chiedendo, altresì, al Collegio di poter depositare documentazione comprovante la suddetta circostanza.

5.         La difesa del ricorrente, preso atto di quanto comunicato e richiesto dal Procuratore Nazionale dello Sport, chiedeva al Collegio una breve sospensione della udienza al fine di poter esaminare la suddetta documentazione.

6.         Il Collegio accoglieva l’istanza per consentire a parte ricorrente di esaminare l’atto.

7.         Alla ripresa dell’udienza il difensore di parte ricorrente dichiarava di non accettare il contraddittorio sul documento offerto dalla Procura Generale dello Sport, poiché ritenuto inammissibile e irrilevante ai fini del presente procedimento ed, opponendosi alla produzione, insisteva nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, preso atto del diniego di parte ricorrente, non ammetteva la produzione del documento  e lo restituiva  al Procuratore  Nazionale  dello Sport, che quindi concludeva per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile stante il mancato rispetto del principio di autosufficienza richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per il ricorso per Cassazione.

I.

La Suprema Corte ha precisato che l'art. 366, n. 6, c.p.c. - nel prevedere «"la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi» - dispone che «il motivo di censura debba indicare con scrupolosità e precisione l'atto processuale e il documento ad esso inerente. Trattasi del principio di autosufficienza (ritenuto pienamente compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU), strettamente correlato a quello del giusto processo il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi atti a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere alla Corte di Cassazione la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (da ultimo Cass. Civ. Sez. II ord. n. 33827 del 4/12/2023, secondo cui "Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., anche alla luce del principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, non è rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, non avvenga, alternativamente, o riassumendone  il  contenuto,   o  trascrivendone   i  passaggi  essenziali,   bastando,   ai  fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati")» (Cass., Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 2573).

Il Giudice di legittimità ha, altresì, statuito che, “in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione in tutto o in parte, nella specie mancante, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (v. Cass. n. 24340/2018; S.U. n. 5698/2012)” (Cass., Sez. lav., 5 febbraio 2024, n. 3287).

II.

L’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Per effetto del rinvio al Codice di procedura civile risulta, quindi, applicabile dinanzi al Collegio di Garanzia il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

In senso conforme la granitica giurisprudenza dell’odierno Giudice: Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 17 febbraio 2025, n. 13, che richiama in motivazione Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2021, Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 115/2021, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione 22 marzo 2019, n. 22; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 21 novembre 2017, n. 87, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 89/2019.

III.

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso in esame il ricorso risulta carente del requisito dell’autosufficienza.

Con il ricorso al Collegio di Garanzia il sig. [Omissis] ha formulato in via principale la seguente domanda:

“I) nel merito, di disporre l'annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi emanato dalla Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I. in data 27 maggio 2025, nonché di disporre la iscrizione (in via diretta ovvero ordinando la stessa alla Commissione Agenti Sportivi presso il C.O.N.I.) del sig. [Omissis] al Registro Nazionale Agenti Sportivi”.

Anche se non espressamente specificato in sede di conclusioni, dal ricorso risulta che l’istanza di iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI riguardava la Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati (così, a pag. 5: “In data 28 aprile 2025, il sig. [Omissis], in qualità di Agente Sportivo abilitato presso la F.I.G.C., e, in particolare, di c.d. “agente sportivo domiciliatario”, ha chiesto, alla Commissione Agenti Sportivi C.O.N.I., l'iscrizione del sig. [Omissis] presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi C.O.N.I., nell’Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati (Prot. 40.25)”).

Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020 – che ha fornito interpretazione autentica e chiarificazioni del precedente DPCM 23 marzo 2018 – ha attribuito al CONI la competenza a disciplinare il nuovo istituto della domiciliazione, disponendo, all’art. 12, che: «I soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano abilitati in tali Paesi a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del presente decreto, possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel registro federale della relativa federazione. Nell'esercizio della loro attività, devono agire di intesa con l'agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, nonché utilizzando in ogni documento a loro firma la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale sono abilitati e il nominativo dell'agente regolarmente iscritto nel Registro nazionale presso cui sono domiciliati. L'istituto della domiciliazione sì applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell'Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione».

Faceva, dunque, seguito l’emanazione del Regolamento CONI, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020. Nella versione ad oggi vigente del Regolamento Agenti Sportivi (delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18 novembre 2021, approvato in data 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri) l’istituto della domiciliazione è disciplinato dall’art. 23, che così dispone:

«1. Può assumere la qualifica di agente sportivo domiciliato e ottenere l’iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente: (i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano); (ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento; (iii) nel corso dell’ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati; fatti salvi i poteri di verifica della Commissione CONI agenti sportivi di cui al comma 5.

2. La domiciliazione, che deve essere effettuata presso un agente regolarmente iscritto al Registro nazionale di cui al precedente art.3, co.1, lett.a) e b), determina:

a)         l’obbligo di depositare in sede di domanda l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, a documentazione probante l’iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero presso la Federazione internazionale di riferimento, ed al certificato di inserimento nell’elenco del Registro federale relativo agli agenti sportivi domiciliati, rilasciato dalla Federazione sportiva nazionale professionistica;

b)         l’obbligo del domiciliatario di incassare  i compensi  derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l’obbligo del domiciliatario e dell’agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell’ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;

c)         la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute  dall’agente sportivo domiciliato;

d)        l’obbligo in capo all’agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell’ambito del mandato, fermo restando che quest’ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato.”)

3.         L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l’anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario al Registro nazionale e per essa trova applicazione l’istituto del rinnovo.

4.         Ai fini dell’iscrizione e mantenimento nel Registro nazionale, l’agente sportivo domiciliato deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), e ai fini dell’iscrizione della società, attraverso cui il medesimo organizza imprenditorialmente la propria attività, essa deve risultare nel contratto di collaborazione e devono ricorrere le condizioni di cui all’art. 19, comma 2, del presente Regolamento.

5.         La Commissione CONI Agenti Sportivi si riserva di richiedere al domiciliatario ed all’agente sportivo domiciliato ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. La Commissione CONI agenti sportivi, altresì, si riserva la facoltà di chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica di appartenenza i contratti di mandato depositati con riferimento all’iscrizione nell’elenco domiciliati, al fine di verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento».

Ciò premesso nel ricorso, non si fa alcuna menzione del possesso, in capo al sig. [Omissis], dei requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 23, né, tanto meno, si fornisce la prova della sussistenza degli stessi.

In sostanza, il ricorso non contiene gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione del provvedimento impugnato,  impedendo  in tal modo al  Collegio di Garanzia la valutazione circa la fondatezza di tali ragioni senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio.

Per tale motivo il ricorso va dichiarato inammissibile.

IV.

Quantunque la declaratoria di inammissibilità rivesta efficacia assorbente, per completezza di trattazione il Collegio di Garanzia dello Sport ritiene che il ricorso sia infondato anche nel merito. Dagli atti di causa (doc. n. 2 fasc. ricorrente) risulta che:

-           la Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC era a conoscenza dell’esistenza di una segnalazione a carico del sig. [Omissis] che gli era stata trasmessa nelle date del 17 marzo 2025 e 8 aprile 2025 dalla Commissione Agenti Sportivi del CONI;

-           quest’ultima Commissione aveva richiesto alla prima Commissione, in data 14 maggio 2025, l’esito del procedimento di annotazione relativamente alla predetta segnalazione;

-           la Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC, con nota del 23 maggio 2025, riscontrava la richiesta rappresentando di disapplicare l’istituto dell’annotazione in quanto riteneva nulla la previsione contenuta all’art. 15 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC per difetto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/90 e ss. mm. Ii., e che, per tali motivi, aveva iscritto il signor [Omissis] nel Registro Federale, elenco domiciliati, non ostandovi l’apertura di alcun procedimento di annotazione.

Ciò premesso, occorre evidenziare che l’istituto dell’annotazione è disciplinato dall’art. 15 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, che così recita:

“1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione.

2. L’annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti della FIGC.

3.         L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi dietro segnalazione o esposto anche della Procura Federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che comprovano l'esercizio dell’attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione, verificato che l'agente sportivo in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro quindici giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi.

4.         Nell'assumere il provvedimento la Commissione Federale Agenti Sportivi decide a maggioranza dei componenti. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei componenti.

5.         Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti Sportivi che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato.

6.         Il provvedimento è altresì trasmesso all'agente sportivo ed alla FIGC per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.

7.         La annotazione come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro nazionale”.

Dalla norma dinanzi illustrata risulta (comma 3) che in capo alla Commissione Federale Agenti Sportivi, una volta che abbia ricevuto una segnalazione o un esposto, anche dalla Procura Federale, sorge l’obbligo di avviare il procedimento di annotazione, posto che la lettera della disposizione (“L’annotazione è disposta dalla Commissione Federale …”) esclude ogni margine di discrezione circa l’attivazione di quel procedimento che, invece, ha natura di atto dovuto.

In sostanza, nel caso di specie, la predetta Commissione, essendoci stata una segnalazione a carico del ricorrente, avrebbe dovuto intraprendere l’attività finalizzata all’annotazione: poiché ciò non è avvenuto, ne consegue che la delibera di iscrizione del sig. [Omissis] nel Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC è illegittima.

Peraltro, tale illegittimità è corroborata anche da altri vizi contenuti nella motivazione fornita dalla Commissione Agenti Sportivi FIGC, e cioè:

-           la mancanza di una norma che attribuisca a tale organo la facoltà di disapplicare una disposizione regolamentare;

-           il difetto assoluto di attribuzione di cui all’art. 21 septies della legge n. 241/90 - richiamato dalla Commissione Federale - riguarda un provvedimento amministrativo e non una norma regolamentare;

Inoltre, il provvedimento della Commissione Federale risulta aver violato anche l’art. 1, comma 4, del Regolamento Agenti Sportivi CONI, in base al quale le Federazioni hanno  l’obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI.

In tal senso, anche la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 59/2022, secondo cui «Emerge chiaramente dal D.M. 24 febbraio 2020, che il CONI (e la Commissione Agenti Sportivi) è l’Ente/organismo delegato ex lege a disciplinare le modalità ed i termini di applicazione dell’istituto della domiciliazione mediante una deliberazione annuale, in conformità alle sovraordinate previsioni, nazionali e comunitarie, in tema di professioni regolamentate; in questo frangente, dunque, l’agire delle Federazioni sportive nazionali professionistiche è necessitato, ciò in virtù del disposto dell’art. 1 del Regolamento CONI (“Le Federazioni sportive nazionali professionistiche rispettano i principi fissati dal Regolamento e si conformano ad esso nel disciplinare le materie oggetto di delega”), che obbliga le stesse a conformarsi alle disposizioni dettate dal CONI».

Per tali motivi, il provvedimento della Commissione Agenti Sportivi del CONI, che ha negato l’iscrizione del ricorrente nell’apposito registro, risulta, anche sotto tale profilo, pienamente legittimo.

V.

Poiché non vi è stata la costituzione in giudizio di parte resistente, non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2025.

Il Presidente   Il Relatore

Depositato in Roma, in data 8 settembre 2025.

Il Segretario

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