CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70 del 23/09/2025 – Concesio Calcio ASD / Comitato Regionale Lombardia (LND-FIGC) / ACD Ospitaletto Franciacorta SSD a r.l. / ASD Academy Montorfano Rovato
Decisione n. 70
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Marcello de Luca Tamajo
Virgilio D’Antonio
Giuseppe Musacchio –
Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2025, presentato, in data 15 luglio 2025, dalla Concesio Calcio ASD, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Antonio Rossetti e Antonella Tatullo,
contro
il Comitato Regionale Lombardia (LND-FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Huberto Maria Germani,
con notifica effettuata
alla ACD Ospitaletto Franciacorta SSD a r.l., non costituitasi in giudizio, alla ASD Academy Montorfano Rovato, non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0114/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0118/CFA/2024-2025, comunicata il 16 giugno 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata sul C.U. n. 28 del 22 maggio 2025, in relazione all'impugnazione, da parte della Concesio Calcio ASD, della delibera di cui al C.U. n. 46/2024 dell'8 maggio 2025 della Delegazione Provinciale di Brescia del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, con cui è stata determinata la classifica finale del Campionato Provinciale Allievi under 17, Girone C.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;
uditi, nell’udienza del 5 agosto 2025, i difensori della parte ricorrente - Concesio Calcio ASD - avv.ti Piero Antonio Rossetti e Antonella Tatullo; l’avv. Huberto Maria Germani, per il resistente Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 15 luglio 2025, il Concesio Calcio ASD (d’ora innanzi anche solo il Concesio) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport onde ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0114/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0118/CFA/2024-2025, comunicata il 16 giugno 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC, pubblicata sul C.U. n. 28 del 22 maggio 2025, in relazione all'impugnazione, da parte della Concesio Calcio ASD, della delibera di cui al C.U. n. 46/2024 dell'8 maggio 2025 della Delegazione Provinciale di Brescia del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, con cui è stata determinata la classifica finale del Campionato Provinciale Allievi under 17, Girone C.
La vicenda trae origine dalla delibera della Delegazione Provinciale di Brescia del Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, di cui al C.U. n. 46/2024 dell'8 maggio 2025, con la quale è stata stilata la classifica finale del Campionato Provinciale Allievi under 17, Girone C, tenendo conto dei risultati degli incontri che le varie squadre partecipanti al suddetto girone avevano disputato con la squadra B della ACD Ospitaletto Franciacorta, compagine “fuori classifica”, nonché collocando al primo posto la squadra dell’ASD Academy Montorfano Rovato, in luogo dell’odierna ricorrente.
1.1. Dolendosi del fatto che solo al termine del campionato era stato dichiarato che i risultati ottenuti contro la squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta sarebbero stati conteggiati in classifica a tutti gli effetti, il Concesio proponeva ricorso al Tribunale Federale avverso la predetta delibera. Il Giudice di prime cure, nel rigettare il ricorso, così statuiva: «Coglie infatti nel segno la Difesa di parte resistente richiamando il C.U. n.3 CS del 07.11.2024 del CRL, rammentando che il regolamento dei campionati del settore giovanile e scolastico per la stagione 2024–2025, allegato al medesimo Comunicato Ufficiale, prevede espressamente che: “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. Deve dunque essere disattesa l’eccezione della ricorrente secondo cui verrebbe fatta applicazione ad un campionato provinciale di una disciplina dettata per I soli campionato regionali: in senso contrario a quello dedotto, la lettera della norma -che espressamente fa riferimento ai “campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16”- è chiarissima. Il successivo aspetto da esaminare è dunque quello dell’inquadramento, nel caso specifico, della ACD Ospitaletto Franciacorta SSD a rl nell’ambito delle competenti “fuori classifica” o “con diritto di classifica senza possibilità di conquista del titolo provinciale”. Anche con riferimento a questa alternativa soccorre il dato testuale della norma: nell’ambito della sua autonomia decisionale, attribuitale dal Comunicato Ufficiale n. 19 del 23.8.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, con il CU n. 3CS del 7.11.24, stabilì che le “squadre B” avrebbero disputato i campionati “con diritto di classifica senza possibilità di conquista del titolo provinciale”. Ne consegue che, nonostante le “squadre B” di tali categorie non abbiano la possibilità di aggiudicarsi il titolo provinciale, i risultati acquisiti dalle altre compagini contro una “squadra B” partecipante al campionato sono pienamente validi ai fini della classifica, con conseguente attribuzione del punteggio (conteggiato ai fini della classifica effettiva) a seconda del risultato ottenuto sul campo. La differente disciplina applicata ad altri gironi del medesimo campionato non risulta invero provata; a tacere del fatto che rinverrebbe la sua fonte logica nella circostanza -dedotta dalla parte resistente e non contestata- secondo cui in questi differenti gironi militerebbero due squadre (la “prima” e la “seconda”) facenti capo alla stessa Società. La circostanza che al termine del girone di andata sia stato pubblicato un Comunicato Ufficiale contenente una classifica redatta secondo un differente -ed errato- criterio non giustifica ovviamente che nella modulazione della classifica finale del campionato quell’errore venga ripetuto; e che si tratti di errore traspare dallo stesso Comunicato qui impugnato ove la pubblicazione della classifica finale è accompagnata dalla dicitura “errata corrige”. Irrilevante appare l’argomentazione difensiva della ricorrente, spesa in sede di discussione orale, secondo la quale la Società ASD Academy Montorfano Rovato non avrebbe proposto ricorso antecedentemente contro la pubblicazione della classifica di metà campionato. In primo luogo, se anche ciò fosse stato tecnicamente possibile, la dedotta inerzia del controinteressato non può certo legittimare l’adozione di un criterio certamente errato -ed in contrasto con la disposizione normativa- per la compilazione della classifica finale. In secondo luogo, tecnicamente, il Comunicato Ufficiale mediante il quale viene pubblicata la classifica è solamente quello finale (ossia proprio quello avverso il quale è proposto il ricorso attualmente in esame), cosicché nemmeno può ipotizzarsi che la controinteressata fosse stata legittimata ad attivarsi durante lo svolgimento della stagione sportiva. Neppure può accedersi alla domanda proposta dalla ricorrente in via subordinata, tendente ad ottenere comunque l’attribuzione del titolo per la partecipazione al campionato regionale per la Stagione Sportiva 2025/2026, non rientrando ciò nei poteri decisori attribuiti a questo Tribunale. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Con riferimento alla regolamentazione delle spese di assistenza legale, in forza del richiamo che l’art. 2 del Principi di Giustizia Sportiva del CONI fa alle norme del Codice di Procedura Civile, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 112 del detto Codice, secondo cui il Giudice deve pronunciarsi entro I limiti della domanda. Conseguentemente, in ragione della precisa circostanza per la quale il resistente Comitato Regionale Lombardia ha fatto esplicita richiesta di disporre la compensazione delle spese, questo Tribunale non può che provvedere in conformità nonostante la soccombenza della parte ricorrente».
1.2. Decidendo sul gravame interposto, dichiarato preliminarmente tempestivo, la Corte Federale, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva nel merito, argomentando come segue: «Con Circolare riportata nel CU n. 19 del 23/8/2024 il Settore giovanile e scolastico della Federazione ha disciplinato – tra l’altro – lo svolgimento nella stagione 2024-2025 dei Campionati provinciali e locali Under 17 e Under 16 riservati alla categoria Allievi. Per quanto qui interessa, la Circolare – dopo aver previsto per le Società la facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato provinciale o locale con una o più squadre da collocare di norma in gironi diversi – dispone quanto segue al punto d5): “La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; la partecipazione di altre squadre di tale Società nonché la partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 16 e/o Campionato Regionale Under 17 e Under 16, a discrezione di ogni singolo Comitato, potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare il titolo provinciale/locale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello stesso e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni ove previste…”. In sostanza, nel caso di iscrizione da parte di una stessa società di due squadre al medesimo campionato provinciale, spettava al Comitato regionale di decidere se considerare gli incontri della seconda squadra influenti ai fini della classifica finale (salva la preclusione di promozione finale per la squadra stessa) o se invece considerare questa seconda squadra “fuori classifica”, non calcolando cioè ai fini della classifica finale i risultati degli incontri tra detta squadra e le altre inserite nel girone. In fatto, prima dell’inizio del campionato provinciale bresciano Allievi Under 17, la ACD Ospitaletto Franciacorta – che aveva iscritto 2 squadre – ha indicato come squadra B quella inserita nel Girone C (nel quale appunto militava il Concesio calcio) e come squadra A quella inserita in altro girone. Per parte sua, il Comitato regionale Lombardia con CU n. 3 del 7/11/2024 ha stabilito che “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. (enfasi nel testo). Ed è appunto in dichiarata applicazione di tale criterio direttivo – e cioè tenendo conto dei risultati di volta in volta conseguiti sul campo dalla squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta - che con CU n. 46 del 8/5/2025 la delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti ha stilato la classifica finale del girone C del campionato provinciale Allievi under 17, collocando al primo posto la squadra dell’ASD Academy Monfortano. La reclamante ASD Concesio Calcio torna a contestare la legittimità di tale classifica sotto diversi profili, che occorre dunque partitamente scrutinare. Sotto un primo profilo, la reclamante deduce l’erroneità della classifica finale del girone in quanto stilata sulla base di un criterio applicabile solo ai campionati regionali e non ad un campionato provinciale quale quello cui il Concesio Calcio U 17 ha partecipato. Il rilievo non ha fondamento, in quanto - come precisamente evidenziato dal Tribunale
- il regolamento allegato al CU n.3 del 07.11.2024 del CRL prevede espressamente, come si è visto, che: “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. (enfasi nel testo). Il regolamento è cioè chiarissimo nel disciplinare il proprio ambito di applicazione, che ricomprende appunto anche i Campionati/tornei provinciali Allievi U17. Come specificamente dedotto dal resistente Comitato regionale, in senso analogo si è del resto espressa la Corte sportiva d’appello la quale, con la decisione di cui al CU n. 36 del 27.2.2025 - andando in contrario avviso rispetto al deliberato del Giudice Sportivo - ha stabilito la piena validità ai fini della classifica, con conseguente attribuzione del punteggio (conteggiato ai fini della classifica effettiva) a seconda del risultato ottenuto sul campo, degli incontri disputati proprio dalla squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta. Sotto un diverso profilo la reclamante rappresenta che al termine del girone di andata del campionato è stata stilata una classifica provvisoria nella quale non si teneva conto dei risultati sin lì conseguiti sul campo dalla squadra B dell’Ospitaletto Franciacorta, così certificando in modo concludente la sostanziale inapplicabilità del diverso criterio poi utilizzato per la classifica finale. Anche questo mezzo non ha fondamento, in quanto l’unico provvedimento avente valore legale ai fini che qui interessano è la classifica finale pubblicata con CU n. 46 del 8/5/2025 dalla delegazione di Brescia del Comitato regionale Lombardia – Lega nazionale dilettanti, classifica finale la cui legittimità in base ai criteri legalmente applicabili non può essere inficiata dalla evidente erroneità di atti di natura provvisoria o infraprocedimentale. D’altra parte, nelle premesse del suddetto comunicato è chiaramente espressa la volontà della delegazione di correggere, applicando correttamente la normativa di riferimento come appunto interpretata anche dalla Corte sportiva d’appello, l’errore in precedenza commesso. Né, come poi si vedrà, può ragionevolmente sostenersi che a seguito della pubblicazione della classifica provvisoria il Concesio sia stato tratto in errore e sia stato cioè indotto a ritenere che l’incontro con l’Ospitaletto da disputarsi nel girone di ritorno non avrebbe avuto incidenza sulla classifica finale. Infine, con la doglianza di più pregnante rilievo, la reclamante deduce l’illegittimità del criterio adottato dal Comitato regionale in quanto lo stesso risulta deliberato quando il campionato era già da tempo iniziato e, in particolare, quando il Concesio aveva già disputato la gara di andata contro la squadra B dell’Ospitaletto. Il mezzo va disatteso sulla base delle seguenti considerazioni. Dal punto di vista letterale la circolare del Settore giovanile e scolastico di cui al citato CU n. 19 del 23/8/2024 sembra imporre soltanto alla società che iscrive più squadre al medesimo campionato di indicare prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica, mentre non prevede un termine certo entro il quale il Comitato regionale deve esercitare la propria discrezionalità stabilendo il trattamento dei risultati conseguiti dalla squadra B. Tuttavia, elementari ragioni di buon andamento dell’azione federale e di tutela dell’affidamento delle società partecipanti al campionato 2024/25, imponevano, ad avviso di questa Corte, che la regola applicabile fosse definita ed esternata prima dell’avvio del campionato stesso (iniziato nel settembre 2024) e non – come di fatto avvenuto nel caso in esame
– solo col tardivo comunicato n. 3 del 7/11/2024. Tuttavia, a giudizio della Corte, tale pur obiettiva irregolarità non perviene ad inficiare la legittimità della classifica finale, in primo luogo perché – in attesa della decisione del Comitato regionale – nessuna società poteva ipotizzare l’applicabilità dell’uno o dell’altro dei criteri utilizzabili: pertanto ogni società aveva interesse a conseguire il migliore risultato nelle gare contro l’Ospitaletto e dunque - come del resto espressamente e tassativamente richiesto dall’art. 48 comma 3 NOIF - a schierare nell’occasione la migliore formazione possibile in relazione alla sua situazione tecnica. Per quanto riguarda poi in particolare la reclamante - che ora sostiene di aver invece confidato nell’adozione del criterio dell’irrilevanza dei risultati conseguiti contro l’Ospitaletto - gli atti dimostrano in modo obiettivo come in realtà il Concesio Calcio abbia sempre considerato detti incontri come rilevanti ai fini di classifica. Il Concesio infatti non soltanto ha sostenuto la tesi della “rilevanza ai fini di classifica” davanti al Giudice sportivo ma soprattutto, in precedenza, ha ritenuto che un proprio giocatore squalificato per una giornata avesse scontato tale squalifica, appunto, non partecipando alla gara di ritorno contro l’Ospitaletto. Dal momento che le squalifiche possono essere scontate – come è ovvio – soltanto in incontri validi ai fini di classifica, il Concesio ha pertanto dimostrato in modo concludente di essere consapevole dell’esistenza della opposta regola che ora invece mostra di disconoscere. Di talché non può in concreto affermarsi che il ritardo del Comitato nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento abbia in realtà leso concretamente l’affidamento della reclamante. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va pertanto respinto».
2. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio il Concesio, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. «Accertata violazione delle regole di “buon andamento dell’azione federale” e di “tutela dell’affidamento” delle partecipanti: illogicità e contraddittorietà della motivazione».
La ricorrente contesta le argomentazioni della Corte laddove, da un lato, rileva la tardività del C.U. n. 3 del 7 novembre 2024 (che ha dettato le regole del campionato quando questo era già iniziato), e, dall’altro, tuttavia, ritiene che tale irregolarità non abbia inficiato la classifica finale, soprattutto se si considera come tale irregolarità abbia lasciato nella confusione le Società partecipanti sino alla fine del campionato, tanto che il Comitato Regionale ha sentito la necessità di emettere l’anomalo Comunicato impugnato (ove si afferma che “Quanto sopra costituisce errata corrige e/o comunque annullamento e sostituzione di ogni precedente pubblicazione della Delegazione
Provinciale che risulti difforme rispetto alle disposizioni citate in premessa”), per chiarire, solo al termine del campionato, come l’Ospitaletto fosse da considerarsi “in classifica”.
II. «Inapplicabilità del “Regolamento campionati regionali SGS” al campionato provinciale: omessa e/o insufficiente motivazione».
La CFA avrebbe, in tesi, applicato un regolamento non pertinente in quanto introdotto per i campionati regionali, come risulta dal titolo dello stesso.
III. «Mancato esercizio della discrezionalità del comitato regionale sul caso di due squadre della stessa società militanti nel campionato provinciale: omessa e/o illogica motivazione».
La CFA avrebbe trascurato le regole generali sulla competenza ad organizzare le competizioni giovanili territoriali secondo quanto previsto dal Regolamento sul settore giovanile scolastico.
In particolare, dalla Circolare n. 1 sull’attività agonistica SGS (C.U. n. 19 del 23 agosto 2024) si evince che la società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; dal combinato disposto dall’art. 24 del Regolamento SGS e dalla circolare citata si evince che, per quanto attiene all’organizzazione dei campionati provinciali, il Comitato avrebbe facoltà di decidere in caso di “partecipazione di squadre già iscritte ai Campionati Nazionali Under 17 e Under 16 e/o Campionato Regionale Under 17 e Under 16”, ma in ogni caso dovrebbe quanto meno esercitare espressamente tale sua discrezionalità “PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA” E IN MODO ESPRESSO, CHIARO E SPECIFICO PER IL
CAMPIONATO PROVINCIALE, in quanto andrebbe a derogare o limitare la facoltà organizzativa della Delegazione Provinciale. Nel caso in oggetto, il Comitato non ha emesso alcun atto ufficiale espressione di tale “discrezionalità”; il Comitato, invero, avrebbe esercitato tale potere solo con la pubblicazione della classifica del girone di andata, in cui ha definito “fuori classifica” l’Ospitaletto senza attribuzione di punti.
A ciò si aggiunge la considerazione che, a febbraio 2025, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale ha penalizzato proprio il Concesio con la sconfitta a tavolino sopra citata, avvalorando quindi la convinzione del fatto che la squadra B dell’Ospitaletto fosse da considerarsi “fuori classifica” nel senso inizialmente inteso dalla Delegazione bresciana, ossia che le vittorie contro tale squadra b non attribuissero i tre punti.
La ricorrente ha concluso chiedendo al Collegio di Garanzia:
- in via cautelare, di sospendere la decisione di secondo grado della CFA FIGC e l’imminente formazione dei campionati regionali nelle more del presente giudizio;
- in via principale, per i motivi esposti in narrativa, di annullare la decisione della CFA impugnata, di disporre l’ordine della revisione della classifica del Campionato Provinciale Allievi under 17, Girone C, non considerando i punti guadagnati dalle squadre contro la seconda squadra dell’Ospitaletto, sancendo la sua vittoria del campionato e il diritto alla partecipazione al Campionato Regionale.
3. Si è costituito in giudizio il Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con decreto Prot. n. 00724/2025 del 21 luglio 2025, il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del 5 agosto 2025, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1) SULLA PIENA APPLICABILITÀ DEL “REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI SGS”
(C.U. N. 3/CS DEL 7 NOVEMBRE 2024) AL CAMPIONATO PROVINCIALE. INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI RICORSO SUB 2).
La tesi principale della ricorrente, secondo cui il Regolamento emanato con C.U. n. 3/CS non sarebbe applicabile ai campionati provinciali, è palesemente infondata e si basa su un argomento puramente formalistico e contrario al tenore letterale della norma.
Il Concesio tenta di invalidare la norma facendo leva unicamente sul suo nomen iuris (“REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI SGS”), ignorandone volontariamente il contenuto precettivo. Come correttamente evidenziato sia dal Tribunale Federale che dalla CFA, il testo della disposizione è “chiarissimo” e non lascia adito a dubbi interpretativi. Esso recita testualmente: “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA
– SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”.
L’espresso riferimento ai “campionati/tornei provinciali” rende del tutto irrilevante il titolo del documento che lo contiene. È principio generale dell’interpretazione giuridica che il contenuto dispositivo della norma prevalga sul suo titolo, che ha mera funzione indicativa. Sostenere il contrario, come fa la ricorrente, equivale a negare l’evidenza del dato testuale per sostenere una tesi palesemente strumentale.
La CFA, pertanto, non ha commesso alcun errore, né ha proceduto ad alcuna applicazione analogica, ma si è limitata a prendere atto di una disposizione chiara, diretta e auto-applicativa che disciplinava espressamente la fattispecie in esame.
2) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO. INSUSSISTENZA DI UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO IN CAPO ALLA RICORRENTE. INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI RICORSO SUB 1) E 3).
Del pari infondata è la doglianza relativa alla violazione del principio di affidamento. La ricorrente fonda tale presunto affidamento su due elementi: la tardiva pubblicazione del C.U. n. 3/CS e l’erronea classifica del girone di andata. Entrambi gli elementi sono inidonei a generare una posizione giuridica tutelabile.
In primo luogo, un errore materiale contenuto in una classifica provvisoria, redatta da un organo territoriale (la Delegazione di Brescia) in violazione di una norma emanata dall’organo gerarchicamente e funzionalmente superiore (il CRL), non può in alcun modo ingenerare un affidamento legittimo e qualificato. L’affidamento, per essere tutelabile, deve fondarsi su atti o comportamenti della P.A. che siano univoci, legittimi e stabili. Una classifica provvisoria e palesemente contra legem non possiede alcuna di tali caratteristiche.
Il CRL, accortosi dell’errore della propria Delegazione, ha agito nel pieno rispetto dei principi di legalità e buon andamento, emanando il C.U. n. 46 quale doveroso atto di autotutela decisoria, qualificandolo correttamente come “errata corrige”. L’esercizio del potere di autotutela per ripristinare la legalità violata non può certo configurare una violazione dell’affidamento.
In secondo luogo, la stessa ammissione della ricorrente di aver “schierato formazioni ‘non titolari’” nelle partite contro l’Ospitaletto B costituisce una grave violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Come statuito dalla CFA, l’art. 48, comma 3, delle NOIF impone a ogni società di schierare la migliore formazione possibile. La scelta del Concesio è stata una rischiosa scommessa tattica, basata su una propria e fallace interpretazione delle regole, il cui esito negativo non può ora essere addebitato agli organi federali. Consentire a una società di trarre vantaggio dalla propria stessa condotta antisportiva (non giocare al meglio delle proprie possibilità) rappresenterebbe una gravissima alterazione dei valori fondanti dello sport, ben più grave della tardiva pubblicazione di un comunicato.
La tardività del C.U. n. 3/CS, pur costituendo un’irregolarità procedurale, non inficia la validità sostanziale della regola in esso contenuta, la quale era comunque nota a tutte le società dal 7 novembre 2024, con largo anticipo rispetto alla conclusione del campionato.
3) SULL’IRRILEVANZA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO E SULLA CONTRADDITTORIETÀ DELLA CONDOTTA DELLA RICORRENTE. INFONDATEZZA DEL MOTIVO DI RICORSO.
L’argomento basato sulla decisione del Giudice Sportivo bresciano, che, in un separato procedimento, avrebbe considerato l’Ospitaletto B “fuori classifica” è manifestamente pretestuoso. Anzitutto, la decisione di un organo di giustizia sportiva di primo grado, resa in un singolo procedimento disciplinare, non ha e non può avere la forza di abrogare o disapplicare una norma di carattere generale emanata dal Comitato Regionale. Se così fosse, si creerebbe un inaccettabile caos normativo, in cui ogni Giudice Sportivo potrebbe arbitrariamente riscrivere le regole dei campionati.
Inoltre, la condotta della stessa ricorrente smentisce la sua tesi. Come evidenziato dalla CFA, il Concesio ha inizialmente tentato di far scontare la squalifica di un proprio tesserato proprio nella gara contro l’Ospitaletto B. Tale comportamento dimostra in modo concludente che, in quel momento, la stessa ricorrente riteneva quella gara valida a tutti gli effetti, anche ai fini della classifica. Solo dopo la decisione sfavorevole del Giudice Sportivo, che la società ha peraltro accettato senza impugnarla, essa ha cambiato la propria posizione per mera convenienza tattica. La situazione è quindi paradossale per colpa della stessa ricorrente, che ha tenuto una condotta processuale e sportiva ondivaga e contraddittoria, tentando di beneficiare di interpretazioni opposte della medesima regola a seconda delle circostanze. Non si può invocare a proprio favore una decisione (quella del Giudice Sportivo) che si è accettata passivamente, quando essa è palesemente erronea e contraria alla normativa generale del campionato.
L’impianto accusatorio del Concesio si fonda su un castello di argomentazioni fragili e contraddittorie. La realtà dei fatti, giuridicamente rilevante, è la seguente:
1. Esisteva una norma chiara e specifica (C.U. n. 3/CS del 7 novembre 2024) che stabiliva il “diritto di classifica” per la squadra B dell’Ospitaletto.
2. La classifica provvisoria di metà campionato, redatta dalla Delegazione Provinciale, era errata perché in contrasto con tale norma.
3. Il Comitato Regionale Lombardia ha legittimamente e doverosamente corretto tale errore con un atto di autotutela (C.U. n. 46/2025).
4. La classifica finale, così come omologata, rispecchia la corretta applicazione delle regole del campionato e, soprattutto, i risultati maturati sul campo.
Diversamente opinando significherebbe premiare una società che ammette di non aver onorato l’impegno sportivo, alterando la classifica sulla base di un errore materiale e di una decisione isolata e non impugnata di un giudice di primo grado, in palese spregio del principio di legalità e del risultato sportivo.
Conclusivamente non può non affermarsi come, in ogni caso, i motivi di ricorso tendano a rivalutazioni di fatto senza che vi siano violazioni di norme di diritto, come prescritto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva del CONI ai fini della proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 agosto 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 23 settembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
