F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0025/CSA pubblicata del 16 Ottobre 2025 –società Como 1907 S.r.l. – calciatore De Paoli Cristiano

Decisione/0025/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0016/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Maurizio Greco - Componente (relatore)

Barbara Del Duca – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0016/CSA/2025-2026 proposto dalla società Como 1907 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore De Paoli Cristiano in relazione alla gara Como/Pro Vercelli del 13.09.2025; per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 25 del 16.09.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il dott. Maurizio Greco e l'Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Al 45° del secondo tempo, della gara COMO – PRO VERCELLI disputata il 13.9.2025, il giocatore DE PAOLI Cristiano numero 6 della società COMO “…dopo un contrasto di giuoco, colpiva con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria… ”.

L’arbitro considerata la fattispecie quale “…condotta violenta…” espelleva il sopra citato giocatore ed il Giudice Sportivo presso LNPB, con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 16/09/2025, sanzionava il DE PAOLI con la squalifica per tre gare effettive.

Avverso tale decisione la Società COMO, dopo aver presentato il preannuncio ed aver ottenuto copia degli atti, ha formalmente proposto reclamo.

In detto atto la Società pone in luce come “… la qualificazione della condotta sia errata, ovvero operata in luogo della più corretta qualificazione dell’episodio come Condotta gravemente antisportiva normata dall’art. 39 C.G.S. e, per l’effetto, la misura della sanzione sia sproporzionata, se raffrontata con quella prevista per tale fattispecie, conformemente alle decisioni dei Giudici Sportivi rese in relazione a episodi sovrapponibili a quello di cui si tratta (se non di maggiore gravità)…”.

Sostiene la Società, inoltre, che ricorrano le circostanze attenuanti idonee a rideterminare la sanzione.

In particolare, i motivi si articolano anche attraverso il richiamo a precedenti pronunce e pongono in rilievo come nella fattispecie mancasse ogni elemento di “…violenza e volontarietà diretta a produrre lesioni personali né a porre in pericolo l’integrità fisica…” del giocatore avversario, dovendosi ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’art.39 C.G.S. anziché nell’art.38 C.G.S..

Ciò sarebbe comprovato dal fatto che il calciatore avversario colpito dalla manata non ha subito nessuna conseguenza fisica ed ha “… continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico…”.

Nel reclamo viene, infine, formulata istanza istruttoria con l’audizione sia del giocatore DE PAOLI, sia degli ufficiali di gara ed in via principale si chiede la riduzione della squalifica per due giornate e comunque, subordinatamente, la riduzione della sanzione inflitta nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ciò posto questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso possa, per quanto di ragione, essere accolto in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Così come si evince da una lettura combinata ed integrata del referto dell’arbitro, è fondata la prospettata rivalutazione degli accadimenti formulata dalla reclamante.

Ad avviso della Corte, infatti, una corretta ricostruzione dell’episodio risulta rientrare nella meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S., che testualmente recita “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”, dandosi così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto, conseguenza dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco.

Che si trattasse, infatti, dello sviluppo di un’azione di giuoco si ricava dalla lettura del referto arbitrale ove viene precisato che il DE PAOLI colpiva con una manata l’avversario dopo l’effettuazione di un tackle; tackle che è un contrasto tra due calciatori che sono impegnati a contendersi il pallone, con una connotazione del fatto, frutto, appunto, di un eccesso di impeto agonistico; il che giustifica, conseguenzialmente, la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Greco                                                 Antonino SAVO AMODIO

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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