F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0031/CSA pubblicata del 23 Ottobre 2025 –società Cesena F.C. S.r.l.

 

Decisione/0031/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0035/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Gianluca Di Vita - Componente (relatore)

Francesca Mite – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0035/CSA/2025-2026 proposto dalla società Cesena F.C. S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al C.U. n. 32 del 29 settembre 2025 – ammenda di 1.500,00;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza del 16 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista con la presenza del rappresentante dell’A.I.A. Sig. Franco Granato, il Cons. Gianluca Di Vita e udito l’Avv. Federico Menechini per la parte reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con preannuncio di reclamo depositato il 1.10.2025 e successivo reclamo depositato il 7.10.2025, previa acquisizione di documenti ufficiali (rapporto della Procura arbitrale e referto arbitrale, entrambi versati in atti il 2.10.2025), la parte reclamante impugna la decisione del Giudice sportivo in epigrafe, pubblicata il 29.9.2025 con cui è stata irrogata alla società Cesena F.C. s.r.l. l’ammenda di 1.500,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

L’istante deduce l’insussistenza del fatto contestato, evidenziando che gli atti ufficiali di gara acquisiti e prodotti nel procedimento non conterrebbero alcun riferimento al lancio di bottigliette, peraltro evidenziando che nella giornata in cui si è svolto l’evento sportivo vigeva specifico provvedimento inibitorio (ordinanza del Sindaco di Cesena del 22 settembre 2025 recante divieto di esercizio di attività commerciale in forma itinerante ex art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che proibiva in tesi la vendita di bibite in bottiglia, anche sfornite di tappo, provvedimento al quale la società ospitante si sarebbe scrupolosamente attenuta.

Aggiunge che l’unico riferimento alla condotta contestata emergente dall’istruttoria sarebbe costituito dal rapporto della Procura federale che attesta il lancio di n. 12 bicchieri di plastica con acqua – non quindi di bottigliette – che, in ogni caso, non avrebbero arrecato danni a persone o a cose.

Ritiene che tale diversa condotta, non espressamente sanzionata dal Giudice sportivo, non potrebbe costituire oggetto di sanzione disciplinare in sede di appello, in quanto sulla stessa si sarebbe formato un giudizio di irrilevanza disciplinare in prime cure, dovendo in tesi la Corte sportiva d’appello occuparsi unicamente della vicenda descritta nel provvedimento sanzionatorio (lancio di numerose bottigliette), di cui si ribadisce l’infondatezza in punto di fatto.

In via gradata, nell’eventualità che la Corte intenda vagliare la rilevanza disciplinare di questa diversa condotta, dopo aver evidenziato che essa non ha avuto conseguenze per persone o cose, chiede di valutare la rilevanza esimente o attenuante delle seguenti circostanze: a) assenza di lesività della condotta, trattandosi del lancio di n. 12 bicchieri di plastica nel recinto di gioco (e non sul terreno di gioco), in area ubicata tra il pannello led per messaggi pubblicitari ed il vetro di separazione dagli spalti; b) assenza di potere di controllo preventivo da parte della società che ha rispettato l’ordinanza sindacale sul divieto di vendita di bevande in bottiglia, alla quale pertanto non potrebbe essere imputata alcuna culpa in vigilando, visto che su 13.000 spettatori presenti sono stati lanciati n. 12 bicchieri di plastica. In ogni caso, invoca l’esimente di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b), d) del codice di giustizia sportiva.

Conclude con le richieste di annullamento o, in alternativa, di riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto in parte per le ragioni di seguito illustrate.

Dall’esame degli atti istruttori, segnatamente dal rapporto della Procura federale e dal referto arbitrale non emerge che sia stata posta in essere la condotta descritta nel provvedimento sanzionatorio del Giudice sportivo (lancio di bottigliette di plastica nel recinto di giuoco), sicché non può ritenersi giustificata l’irrogazione della sanzione sulla base di tale vicenda.

Cionondimeno, la Corte ritiene di valutare la diversa condotta descritta nel rapporto della Procura federale in cui si dà atto del lancio di n. 12 bicchieri di plastica con acqua nel recinto di gioco.

A tale proposito, va applicato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte sportiva d’appello (decisione/0020/CSA-2025-2026) con cui è stato delineato il perimetro applicativo dell’art. 73, comma 2, del C.G.S., secondo cui “La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti…”.

In particolare, è stato affermato che i poteri di cognizione e di decisione delineati dal citato articolo devono essere intesi nella più ampia latitudine applicativa, conformemente al carattere di giurisdizione di merito delineata dal C.G.S.. Tanto sul presupposto della ammissibilità del potere di piena rivalutazione da parte della adita Corte – in fatto e in diritto – della fattispecie posta al vaglio del giudicante, con facoltà di adozione di una nuova decisione di merito, non solo nel senso di operare una nuova graduazione nell’ambito della tipologia di sanzione già irrogata, ma anche nel senso di riqualificare in toto gli stessi fatti presupposti al proprio giudizio.

Le Sezioni Unite hanno precisato che tale esegesi, piuttosto che porre questioni di compatibilità con i principi di tipicità e tassatività nella materia sanzionatoria, consente al contrario di garantire in massimo grado l’attuazione di tali principi, giungendo all’applicazione proprio della (e solo della) sanzione prevista dall’ordinamento sportivo per la fattispecie concreta, se del caso anche rimodulando o sostituendo l’inesatta decisione del giudice di primo grado nell’an e nel quomodo, prima ancora che nel quantum.

Per l’effetto è stato pronunciato il seguente principio: “l’articolo 73, co. 2 C.G.S. FIGC (il quale consente alla Corte sportiva di appello di valutare diversamente ‘in fatto o in diritto’ le risultanze del procedimento di primo grado, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di rideterminare la sanzione), letto in combinazione con il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 71, comma 4 C.G.S. FIGC e con il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni, consente alla Corte (non solo di rideterminare il quantum sanzionatorio, ma) di modificare in toto la natura e la tipologia stessa della sanzione applicabile”.

Tanto premesso, la Corte ritiene che il lancio di n. 12 bicchieri con acqua nel recinto di gioco integri la violazione dell’art. 26 C.G.S. (“Fatti violenti dei sostenitori”).

Tale disposizione prevede che “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, anche a Sezioni Unite (decisione/0066/CFA-2022-2023; v. anche Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce il proprium dell’ordinamento sportivo.

Nel caso in esame deve ritenersi che n. 12 bicchieri con acqua lanciati nel recinto di gioco ben possano rientrare nel novero di oggetti idonei ad offendere, tenuto anche conto della casistica giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l’offensività prescinde dal fatto che gli oggetti abbiano effettivamente attinto e leso una persona (decisione/0002/CSA-2024-2025), costituendo una condotta idonea quantomeno a pregiudicare il regolare e leale svolgimento della competizione sportiva in un clima pacifico e disteso in campo e fuori. La circostanza che il lancio di tali bicchieri abbia interessato il recinto di gioco (costituito dal terreno di gioco, dal campo per destinazione, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport: Guida Pratica AIA, punto 1, della Regola n. 1 del Regolamento del gioco del calcio) e non il terreno di gioco (rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco) non rileva ai fini della esclusione della portata offensiva della condotta.

Difatti, dall’esame del Regolamento del gioco del calcio emerge che l’ordinamento sportivo appresta particolari cautele a tutela del regolare svolgimento delle iniziative sportive, le quali interessano anche il recinto di gioco (tra le quali si segnala la necessaria protezione con rete metallica con altezza non inferiore a mt. 2,20 o altro sistema idoneo; il divieto di dare inizio o far proseguire la gara qualora si introducano nel recinto di gioco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali; l’obbligatoria presenza di un medico sociale della squadra ospitante nel recinto di gioco), la cui ratio evidentemente si spiega con l’esigenza di garantire il regolare svolgimento della competizione sportiva, trattandosi di area in cui accedono persone che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse all’evento sportivo e che possono essere potenzialmente pregiudicate dal lancio di oggetti astrattamente idonei ad offendere.

Non può rivestire rilievo esimente il numero contenuto dei bicchieri lanciati in campo (n. 12) in relazione a quello degli spettatori presenti sugli spalti (circa 13.000), ovvero la circostanza che la società reclamante abbia vietato la vendita di bevande in bottiglia nella zona dello stadio, attenendosi al contenuto prescrittivo della ordinanza comunale del 22 settembre 2025.

In senso contrario, va rilevato che il numero di spettatori indicato non esime la società dall’obbligo di svolgere adeguati controlli preventivi ed evitare il compimento di fatti violenti, dei quali la stessa può essere chiamata a rispondere per culpa in vigilando in base al disposto dell’art. 26 C.G.S.; difatti, indipendentemente dal flusso di spettatori, va in ogni caso svolta una attenta attività di vigilanza a garanzia del regolare svolgimento dell’incontro sportivo.

Ribadita dunque la sussistenza della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 26 citato, la Corte ritiene di graduare la sanzione tenendo conto, da un lato, della minore potenzialità offensiva degli oggetti lanciati in campo (n. 12 bicchieri con acqua), rispetto a quelli indicati nel provvedimento impugnato (“numerose bottigliette di plastica”) - ciò che giustifica una sanzione inferiore - e, dall’altro, della circostanza attenuante di cui all’art. 29, lett. b), del C.G.S. in quanto, come si è visto, la società reclamante non si è discostata dal contenuto della ordinanza comunale del 22 settembre 2025 di inibizione all’attività di commercio itinerante.

In applicazione di tali criteri, la Corte ritiene pertanto di poter ridurre la sanzione dell’ammenda come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a 750,00.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Gianluca Di Vita                                                    Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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