F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0039/CSA pubblicata del 3 Novembre 2025 – Sig. Fabrizio Castori

Decisione/0039/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0043/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Piervincenzo Pacileo - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

Michele Bonetti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0043/CSA/2025-2026 proposto dal Sig. Fabrizio Castori in data 20.10.2025 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammenda di 5.000,00 inflitta in relazione alla gara Südtirol/Empoli del 05.10.2025 con Delibera del Giudice presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 36 del 07.10.2025. Visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti di causa; relatore nell’udienza tenutasi il giorno 23.10.2025 Piervincenzo Pacileo; uditi l’ Avv.to Eduardo Chiacchio (presente, altresì, l’Avv. Filippo Pandolfi) ed il reclamante Sig. Fabrizio Castori; sentito il Quarto Ufficiale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con Delibera del Giudice presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 36 del 07.10.2025 veniva disposta la squalifica per tre giornate effettive di gara, l’ammonizione ed un’ammenda di 5.000,00 a carico dell’allenatore del Südtirol per avere al 21° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale e per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contatto fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose.

In merito, il Direttore di gara, Sig. Valerio Crezzini, descrive i fatti posti a fondamento della pronuncia del Giudice di prime cure riportando come l’allenatore del Südtirol, Fabrizio Castori, abbia al 21° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, nonché, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contatto fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose.

In dettaglio, nel referto arbitrale dal rapporto del Quarto Ufficiale di gara, Sig. Andrea Calzavara, si evince che “ al 21' 2T richiamavo l’attenzione dell’arbitro per espellere il tecnico del Sudtirol (Castori) perché abbandonava l’area tecnica, entrando sul terreno di gioco, per protestare nei confronti del direttore di gara. All’atto della notifica di espulsione mi inseguiva rivolgendosi nei miei confronti in maniera minacciosa e intimidatoria sbracciando e cercando più volte il contatto fisico. Nel mentre, tenuto a forza dai suoi collaboratori, mi diceva: "sei prevenuto, sei prevenuto, perché mi butti fuori ce l’avete con me p…. p…"”.

Le ragioni del reclamante sono sintetizzabili nella ritenuta eccessiva severità, gravosità ed afflittività dell’ammenda inflittagli e nella pretesa assoluta assenza di critica gravemente irrispettosa e di frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara.

In particolare, il reclamante, pur riconoscendo di aver “senz’altro posto in essere un comportamento stigmatizzabile e censurabile”, nega che lo stesso sia stato “gravemente irrispettoso …, con addirittura ricerca del contatto fisico”, ritenendosi, di conseguenza, “sicuramente non meritevole di un trattamento sanzionatorio così duro e gravoso”.

Il reclamante, consapevole che ai sensi dell’art. 61, comma 1 del C.G.S., “alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati”, eccepisce che il referto degli Ufficiali di gara riferisce “in maniera assolutamente generica ed evanescente, di una non meglio precisata ‘maniera minacciosa ed intimidatoria’” del medesimo.

Inoltre, secondo il reclamante, la frase da lui profferita nei confronti del Quarto Ufficiale di gara (“ sei prevenuto, sei prevenuto, perché mi butti fuori ce l’avete con me”) non configura una critica gravemente irrispettosa, collocandosi, viceversa, “nell’alveo del legittimo esercizio del diritto di critica e libertà di pensiero”, mentre la successiva espressione (“(ce l’avete con me) p…. p……”) “trattasi di frase impersonale”, “di una esclamazione senza soggetto”; di conseguenza, non sussistono “i tratti della critica gravemente irrispettosa”, “residuando, al più, un comportamento scarsamente irriguardoso, con irrogazione di una sola giornata di squalifica (da sommare a quella per aver abbandonato l’area tecnica)”.

Il reclamante richiede, altresì, che sia espunto l’addebito relativo alla “ ricerca del contatto fisico” in quanto ritiene che la stessa non sia stata “analiticamente descritta” nel referto arbitrale.

Ad ulteriore sostegno della propria richiesta di “riduzione e mitigazione della gravata sanzione”, il reclamante, da un lato, evidenzia che la condotta contestata è stata posta in essere sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. (“istituto di diritto comune che, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 C.G.S., trova applicazione nell’ordinamento federale”) e deve essere considerata “un unicum fenomenico”, commesso “in un arco di tempo risicato e costituito da pochissimi attimi” e, dall’altro, richiede sia l’applicazione dei principi generali di gradualità e ragionevolezza della pena, sia la valutazione delle circostanze attenuanti attraverso il richiamo agli artt. 13, comma 2, e 16 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il reclamante conclude richiamando a sostegno delle proprie tesi difensive il precedente giurisprudenziale rappresentato dalla decisione n. 0022 resa dalla I Sezione della Corte Sportiva d’Appello il 14 ottobre 2025.

In definitiva, il Sig. Fabrizio Castori chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

- “IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo LNP Serie B a 2 (due) giornate effettive di squalifica;

- IN VIA SUBORDINATA: accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo LNP Serie B a 2 (due) giornate effettive di squalifica con conferma dell’ammenda in 5.000,00 (cinquemila/00);

- IN ESTREMA E DENEGATA VIA SUBORDINATA: accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, annullare la sanzione dell’ammenda di 5.000,00”.

In via istruttoria, si formula espressa richiesta di audizione del reclamante, a mezzo dei propri difensori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La fattispecie ascritta al comportamento dell’allenatore Fabrizio Castori è riconducibile alla previsione codicistica di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS; a giudizio di questa Corte l’azione contestata al reclamante è qualificabile come condotta irriguardosa, come articolato nel referto arbitrale.

È utile evidenziare, al fine di riscontrare, rigettandola, la richiesta istruttoria del reclamante, come l’art. 61, comma 1, CGS, nel qualificare i mezzi di prova e le formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare afferma che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Ora, è evidente che in un tale contesto e dalle considerazioni svolte, le frasi proferite dall’allenatore Castori, per loro natura e portata lessicale, appaiono in modo evidente irriguardose, come riportato nel referto arbitrale e quindi correttamente qualificato dal Giudice di prime cure.

Inoltre, non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di “ mitigare il rigore sanzionatorio”, per quel che riguarda l’applicabilità nella specie sia dell’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p., che delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS. Quanto al primo aspetto evidenziato, è evidente che la condotta sanzionata coincide perfettamente ed univocamente con la fattispecie descritta dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS; pertanto, non si configura nella specie la pluralità di azioni da sanzionare che avrebbe comportato l’operatività dell’art. 81 c.p.; quanto al secondo, è sufficiente osservare che il Giudice sportivo, infliggendo una sanzione inferiore al minimo edittale, previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, innanzi citato, per episodi di “condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, pari a quattro giornate, ha dimostrato di aver congruamente valutato tutte le circostanze del caso concreto; inoltre, dal reclamo in esame non ne emerge una in particolare che porterebbe a mitigare ulteriormente la sanzione.

Conseguentemente, a giudizio di questa Corte, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di sanzionare il Sig. Castori con una squalifica di tre giornate e un’ammenda di 5.000,00.

Pertanto, per le già indicate ragioni il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe in riferimento ad entrambe le sanzioni.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Piervincenzo Pacileo                                               Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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