F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0027/CSA pubblicata del 17 Ottobre 2025 –società à A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l. – calciatore Mattia Guarnieri

 

Decisione/0027/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0040/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Daniele Cantini - Componente (Relatore)

Paolo Del Vecchio - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0040/CSA/2025-2026 proposto dalla società A.C. Ospitaletto Franciacorta s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 24/Div del 07.10.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2025, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Andrea Scalco; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Ospitaletto Franciacorta s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig.  Mattia Guarnieri, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 24/Div del 07.10.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Inter U23/A.C. Ospitaletto Franciacorta s.r.l. del 05.10.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore, Sig. Mattia Guarnieri, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il ginocchio dell’avversario con i tacchetti.”.

L’odierna società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Sig. Mattia Guarnieri, al periodo presofferto (una giornata effettiva di gara) o, in subordine, con la squalifica per una giornata di gara ovvero con la squalifica per due giornate di gara commutando la seconda giornata in una sanzione pecuniaria.

La difesa del A.C. Ospitaletto Franciacorta s.r.l., ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa alla luce della particolare tenuità del fatto e dall’assenza di qualsivoglia conseguenza per l’avversario. Si sarebbe trattato di un mero fallo di gioco per il quale l’Arbitro aveva inizialmente comminato la sola ammonizione. A parere della difesa della società reclamante, alla luce di una consolidata giurisprudenza federale, la sanzione da infliggere al calciatore Mattia Guarnieri doveva essere contenuta, al massimo, non oltre una gara effettiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 ottobre 2025, in video conferenza, è comparso l’Avv. Andrea Scalco, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso come in atti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’arbitro, preciso e dettagliato, la condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società A.C. Ospitaletto Franciacorta s.r.l., deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Infatti, per giurisprudenza consolidata, la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco, che viola gravemente le regole dell’agonismo e dell’etica sportiva, eccedendo i limiti consentiti.

Passando ad esaminare la condotta oggetto di giudizio, sulla base di quanto refertato dal Giudice di Gara, occorre evidenziare come il comportamento del calciatore, Sig. Mattia Guarnieri, risulti, senza dubbio, di particolare gravità, al limite della condotta violenta (art. 38 CGS), trattandosi di intervento con uso di forza eccessiva, con pallone a distanza di gioco, all’altezza del ginocchio, con tacchetti esposti, che ha messo a rischio l’incolumità fisica dell’avversario.

A nulla rileva la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.

Il Collegio ritiene che non vi siano le condizioni per l’applicazione delle circostanze attenuanti richieste dalla difesa della società reclamante.

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene condivisibile e corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore, Sig. Mattia Guarnieri.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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