F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0024/CSA pubblicata del 15 Ottobre 2025 –società A.S.D. Flaminia Civita Castellana
Decisione/0024/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0025/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia – Componente – Relatore
Maurizio Nicolosi - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0025/CSA/2025-2026 proposto dalla Società ASD Flaminia Civita Castellana per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 pubblicato in data 25 settembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 9 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia;
Udito l’Avv. Francesco Casarola per la reclamante; Sentito l’Arbitro; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 30 settembre 2025 la Società ASD Flaminia Civita Castellana ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 200,00 inflitta alla reclamante in relazione alla gara ASD Flaminia Civitacastellana/Sarrabus Ogliastra del 24.09.2025 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 23 del 25.09.2025).
Il Giudice Sportivo ha motivato la sanzione dell’ammenda: “Per avere omesso di presentare all’Arbitro la richiesta della forza pubblica”.
La Società reclamante chiede l’annullamento della sanzione deducendo le seguenti circostanze:
- ha regolarmente inoltrato, prima della gara, la richiesta della forza pubblica, con PEC inviata alla Questura di Viterbo in data 21.9.2025 (circostanza comprovata dalla documentazione prodotta: ossia copia della pec e delle ricevute di consegna, e attestazione della Questura di Viterbo [allegati 1, 2, 3, 4, 6 al reclamo], presentando all’Arbitro la relativa documentazione;
- una pattuglia dei Carabinieri ha prestato servizio all’interno dell’impianto di gioco per l’intera durata della gara;
- al termine della gara l’Arbitro ha consegnato alle società il rapporto di gara (allegato 5 al reclamo), regolarmente firmato da tutte le parti, dove era presente la spunta sul “sì” in relazione alla richiesta della forza pubblica.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, anche alla luce dei chiarimenti assunti dall’Arbitro, ritiene che il reclamo sia fondato e debba essere accolto.
Secondo l’art. 61, comma 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”. Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, suscettibili tuttavia di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.
Nel caso di specie, ove si controverte non già sulla presenza o meno della Forza Pubblica, ma sulla consegna della relativa richiesta all’Arbitro, si osserva che il referto di gara allegato agli atti ufficiali, compilato dall’Arbitro e dal medesimo sottoscritto unitamente ai dirigenti delle due squadre, alla voce “richiesta di forza pubblica, è stata consegnata all’arbitro dalla società ospitante?”, risultano spuntate la casella “sì”, con sopra una cancellatura, e la casella “no”, cerchiata. Di seguito, è allegato un supplemento di rapporto inviato con e-mail datata 26 settembre al Giudice sportivo, nel quale si legge: “Confermo quanto indicato nel referto scritto in oggetto, che la richiesta di forza pubblica da parte della società locale (Flaminia) non è stata presentata”.
La sanzione irrogata dal Giudice sportivo si basa dunque su questo compendio documentale, che risulta tuttavia contraddetto per tabulas dalla copia del medesimo rapporto di gara, identica all’originale allegato al referto di gara, con le firme dell’Arbitro e dei dirigenti delle due squadre, ma senza la cancellatura della spunta sul “sì” e privo della spunta sul “no”: il che denota una (abusiva) correzione “postuma” da parte dell’Arbitro, ad insaputa delle due società.
Lo stesso Direttore di gara, audito ai sensi dell’art. 50, 4° comma, C.G.S., ha chiarito di avere effettivamente ricevuto la comunicazione effettuata dalla società Flaminia Civita Castellana con pec del 21.9.2025 alla Questura di Viterbo (così confermando quanto asserito dalla reclamante), ma di non averla ritenuta idonea ad integrare gli estremi della formale richiesta della forza pubblica, dal momento che riportava unicamente il programma della giornata senza la formulazione di una esplicita richiesta in quel senso.
Così ricostruita la ragione delle discrepanze documentali innanzi evidenziate, ragione che comunque non giustifica la correzione operata dall’Arbitro di sua impropria iniziativa, il Collegio rileva che la comunicazione inviata dalla società all’Amministrazione competente per l’ordine pubblico, pur non contenendo la formulazione specifica e letterale di una richiesta di intervento della forza pubblica, sia comunque inequivocabilmente e ragionevolmente interpretabile come tale, non potendo rivestire altra e diversa finalità, considerato il soggetto destinatario (ossia l’Amministrazione competente per l’ordine pubblico).
Risulta pertanto dimostrato che, contrariamente a quanto risultante dal referto arbitrale e dalla successiva integrazione, la società reclamante ha adempiuto all’onere dell’inoltro della richiesta della Forza Pubblica e consegnato all’Arbitro il relativo documento.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D’Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
