F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0026/CSA pubblicata del 16 Ottobre 2025 –società SSD Arl Città di Acireale 1946 – sig. Marco Coppa

Decisione/0026/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0036/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia- Vice Presidente (relatore)

Nicola Durante – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0036/CSA/2025-2026 proposto dalla Società SSD Arl Città di Acireale 1946, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 pubblicato in data 30 settembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 14 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; Uditi gli avv.ti Umberto Ilardo e Salvatore Pirrello e sentito l’allenatore Marco Coppa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 4 ottobre 2025 la Società SSD Arl Città di Acireale 1946 ha impugnato la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara dell’allenatore Marco Coppa, applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 30 settembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 26 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Athletic Club Palermo e SSD Arl Città di Acireale 1946, valevole per il campionato di Serie D (girone I) 2025/2026, disputata il 28 settembre 2025.

In detta gara, l’allenatore Marco Coppa è stato espulso al minuto 17’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale, nel quale si dà atto anche del comportamento successivo al provvedimento di espulsione: “A seguito di una mia decisione tecnica, entrava sul terreno di gioco facendo ampi gesti con il braccio e dicendo: 'Arbitro hai rotto i coglioni, non ci state capendo un cazzo, state facendo di tutto per farci perdere, vai a fare in culo'. Alla notifica del provvedimento disciplinare abbandonava lentamente il terreno di gioco continuando a protestare nei confronti dell'AA1 e discutendo con la panchina avversaria. Inoltre dopo circa 10 minuti dall'espulsione, rientrava sul terreno di gioco nascondendosi dietro la propria panchina; una volta individuato e invitato ad abbandonare celermente il terreno di gioco si ostinava a rimanere lì, dicendo 'fai riprendere sto gioco senza rompermi i coglioni, che cazzo ti cambia, non cagarmi il cazzo'. Era necessaria la collaborazione dei dirigenti della sua squadra e dell'intervento delle forze dell'ordine per far sì che abbandonasse definitivamente il terreno di gioco”.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica per 5 giornate: “Per avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara. Espulso si posizionava dietro la propria panchina rendendo necessario l'intervento dei dirigenti e delle forze dell'ordine affinché abbandonasse definitivamente il terreno di gioco”.

La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica prospettando una ricostruzione dei fatti, a suo dire, integrativa e non oppositiva rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale (della cui fede privilegiata dichiara di essere consapevole): ricostruzione che emergerebbe dalla prova televisiva e che dimostrerebbe che il sig. Coppa sarebbe stato espulso per una sorta di responsabilità oggettiva per le reazioni animate dei componenti della sua panchina, comunque in un contesto di generale nervosismo. Sostiene inoltre la reclamante che, dopo l’espulsione, costui non ha abbandonato il campo solo perché non era possibile raggiungere la tribuna dello stadio, posizionandosi comunque nelle vicinanze di quest’ultima e lontano dal terreno di gioco. In quell’occasione, il sig. Coppa avrebbe avuto una discussione concitata con due soggetti che gli avrebbero intimato di allontanarsi ed all’indirizzo dei quali, e non già dell’arbitro, avrebbe rivolto le frasi indicate nel referto.

Chiede infine l’applicazione delle circostanze attenuanti, ivi incluse quelle generiche.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

L’episodio da cui è scaturita l’espulsione, così come quanto accaduto successivamente, è stato direttamente percepito dall’Arbitro e riportato nel relativo referto e smentisce integralmente le diverse circostanze addotte in sede di reclamo che emergerebbero da una non meglio precisata prova televisiva, comunque inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61, C.G.S..

Nel referto arbitrale le frasi integranti condotta ingiuriosa e irriguardosa ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), CGS proferite prima dell’espulsione, risultano con certezza attribuite al sig. Marco Coppa (e non ad altri componenti della panchina). Il medesimo referto riporta poi con precisione le modalità di rientro sul terreno di gioco del sig. Marco Coppa dopo l’espulsione, il quale si era posizionato dietro la propria panchina e si rifiutava di lasciare spontaneamente il terreno di gioco nonostante le sollecitazioni del Direttore di gara, all’indirizzo del quale (e non di altri terzi soggetti) continuava a proferire frasi ingiuriose e irriguardose.

Il riprovevole comportamento tenuto dal sig. Marco Coppa è dunque di indubbia gravità, anche per la sua reiterazione (a distanza di tempo) dopo il provvedimento di espulsione e rende addirittura mite la sanzione della squalifica per cinque giornate (considerata la misura minima di quattro giornate di squalifica prevista dall’art. 36, comma 1, lettera a), CGS).

Dalla ricostruzione dei fatti come emergenti inequivocabilmente dal referto arbitrale, la Corte non ritiene ricorrere, infine, alcuna delle (peraltro genericamente) invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 13, CGS.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D’Ascia                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it