F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0029/CSA pubblicata del 22 Ottobre 2025 – L’Aquila 1927 S.S.D.R.L. – calciatore Pochesci Sandro
Decisione/0029/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0032/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente
Iole Fargnoli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul procedimento n. 0032/CSA/2025-2026, reclamo proposto dalla società L’Aquila 1927 S.S.D.R.L. in data 03.10.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 26 del 30.09.2025 con il quale è stata disposta la squalifica per 3 giornate effettive di gara dell’allenatore Sandro Pochesci, in relazione alla gara Chieti F.C. 1922 S.R.L./L’Aquila 1927 SSDARL del 28.9.2025, valevole come quinta giornata del campionato di Serie D, Girone F, della stagione sportiva 2025-2026;
visto il reclamo, e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.10.2025, la prof.ssa Iole Fargnoli;
Udito l’avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Alla luce del rapporto dell’assistente dell’arbitro n. 1, in atti, il tecnico della società L’Aquila sig. Sandro Pochesci è stato espulso per avere continuato ad abbandonare la propria area tecnica, nonostante i richiami precedenti a non reiterare questo comportamento, e per essere entrato sul terreno di gioco per alcuni metri immediatamente prima del provvedimento disciplinare. In seguito all’espulsione, il sig. Pochesci ha protestato “con eccessiva veemenza”, in particolare correndo velocemente con fare aggressivo verso il primo assistente che ne aveva segnalato l’infrazione, arrivando a pochi centimetri dal suo volto e pronunciando ripetutamente con rabbia e ad alta voce le parole “ma cosa cazzo ho fatto? Spiegami cosa ho fatto”, senza allontanarsi spontaneamente ma solo in seguito all’intervento del dirigente accompagnatore della società.
La società ricorrente non nega i fatti così come descritti ed accertati dal giudice di primo grado; considera tuttavia la squalifica eccessiva, deducendo di aver reagito con veemenza al provvedimento di espulsione adottato per una condotta tutt’al più sanzionabile con l’ammonizione e che le espressioni verbali di protesta siano state poco ortodosse, ma giammai offensive e/o irrispettose. Lamenta inoltre che, in alcuni precedenti, condotte più gravi siano state punite con sanzioni inferiori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte osserva, a conferma della decisione di primo grado, che il comportamento assunto dal sig. Pochesci presenta tratti di indubbia gravità, desumibili in particolare dalle modalità intimidatorie e verbalmente aggressive della protesta nei confronti del primo assistente dell’arbitro che eccedono in maniera evidente il perimetro di una mera richiesta di spiegazioni. Trattasi pertanto di comportamento quantomeno irriguardoso, blandamente sanzionato dal Giudice Sportivo in misura addirittura inferiore al minimo edittale di cui all’art. 36, 1° comma, C.G.S..
Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo confermata integralmente.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Iole Fargnoli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
