F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0033/CSA pubblicata del 27 Ottobre 2025 – società A.S.D. Real Monterotondo – calciatore Lorenzo Carbone
Decisione/0033/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0042/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0042/CSA/2025 proposto dalla A.S.D. Real Monterotondo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 30 del 07.10.2025 del Dipartimento Interregionale.
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 22 ottobre 2025 tenutasi in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Real Monterotondo ha proposto reclamo avverso la decisione del giudice sportivo nazionale di cui al C.U. n.30 del 07.10.2025 del Dipartimento Interregionale, che ha comminato la squalifica per tre gare effettive a carico del tesserato Lorenzo Carbone, espulso nel corso della gara Scafatese SSD S.R.L. – Real Monterotondo svoltasi il 05.10.2025, valida nel Campiona di Serie D – Girone G.
Nel reclamo la società afferma che dal video allegato agli atti dello stesso reclamo sarebbe evidente che il Carbone non avrebbe sferrato un pugno al petto dell’avversario, bensì ci sarebbe solo stato un normale contatto corpo a corpo in finale di partita - sul risultato di due a zero per la squadra avversaria – tanto che l’episodio di giuoco sarebbe stato l’ultimo prima del triplice fischio.
Chiede di rivalutare il provvedimento disciplinare attenzionando il video allegato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva preliminarmente che l’atto di reclamo è riproduzione esatta del contenuto del preannuncio di reclamo depositato il 9.10.2025.
Tanto rilevato, il Collegio ritiene inammissibile la richiesta della reclamante di visionare come mezzo di prova il video allegato per prendere atto che l’episodio sanzionato sia in realtà un normale contatto corpo a corpo in un’azione della gara e non un atto violento volontario punibile ai sensi dell’art. 38 del CGS.
Costituisce, infatti, un orientamento consolidato di questa Corte Sportiva che i fatti riportati nel referto dal direttore di gara, recepito dal giudice sportivo e facente piena fede ai sensi dell’art. 61 del CGS, non possa essere disatteso sulla base dell’allegazione di documenti video che riprendono l’azione refertata.
Se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”, è lo stesso art. 61, comma 2, a delimitare l’ammissibilità della suddetta prova all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione. Altra ipotesi che ammette l’esame di filmati è quella del comma 3° che non ricorre nel caso di specie. Pertanto, al di fuori delle fattispecie ivi espressamente previste, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi ai fini della decisione affidata a questa Corte (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023 e CSA, Sez. III n. 13/2025-2026).
Nella fattispecie, non è contestato che l’episodio rilevato dall’Arbitro e riportato nel relativo referto e nel provvedimento del giudice sportivo sia stato ascritto erroneamente al giocatore Carbone, per cui non c’è alcun dubbio sull’identità del tesserato responsabile del gesto sanzionato.
Tanto è sufficiente per dichiarare il reclamo, basato su tale unico motivo, inammissibile e ciò esonera il Collegio dall’esame del merito dello stesso reclamo che appare comunque a un sommario esame infondato. L’azione contestata appare nella sua dinamica un gesto che va oltre un normale scambio e/o contrasto fra giocatori. L’atteggiamento di voltarsi, guardare l’avversario marcante e colpirlo a pugno chiuso al petto in modo energico senza alcuna possibilità di giocare il pallone, appare indubbiamente un gesto violento ingiustificato, che non può che essere interpretato come intenzione di fermare o neutralizzare il giocatore avversario e rientra, quindi, pienamente nella fattispecie prevista dall’art. 38 CGS, non potendosi in alcun modo qualificare nella sua gestualità come una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 CGS. Sul punto l’orientamento di questa Sezione è costante (fra le tante n.0231/CSA/2024-2025).
In conclusione, il reclamo è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
