F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0035/CSA pubblicata del 28 Ottobre 2025 – società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile – calciatrice Kushi Kristel

Decisione/0035/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0037/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0037/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile in data 08.10.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC, Divisione di Serie B, di cui al Com. Uff. n. 15/DBF del 30.09.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito l'Avv. Andrea Scalco per la reclamante;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.10.2025, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC, Divisione di Serie B (cfr. Com. Uff. n. 15/DBF del 30.09.2025), in relazione alla gara del Campionato Primavera 2 Femminile DCF, Girone A, gara Freedom / Vicenza del 27.09.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due gare effettive alla tesserata della società Vicenza Calcio Sig.ra Kushi Kristel perché “mentre si stava accingendo all'uscita dall'impianto sportivo profferiva espressione gravemente ingiuriosa costituente offesa, denigrazione e ingiuria per motivi di razza, a soggetto non determinato in presenza di persone di colore, sanzione aggravata ai sensi dell'art. 14 n.1 lett. n del Codice di Giustizia Sportiva”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, evidenziando che l’episodio era occorso al termine di un incontro ove la squadra della calciatrice era risultata sconfitta e che l’atleta, sebbene fosse la più giovane di tutte le presenti, aveva disputato per intero. La ragazza, peraltro, nonostante fosse stanca e affranta per il risultato ottenuto sul campo, era uscita dal terreno di gioco in modo pacato e senza alcun intento polemico. In tale frangente l’Arbitro ha udito una esclamazione provenire dalla calciatrice, di cui, tuttavia, non è stato in grado di identificare il destinatario, tanto da non aver irrogato alcuna sanzione a carico della Sig.ra Kushi, precisando che l’espressione non era rivolta alla famiglia di colore presente allo stadio. Tali elementi escluderebbero, a detta della reclamante, la configurazione di un’offesa a carattere razziale diretta verso un soggetto identificabile, elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie di discriminazione ai sensi dell’art. 28 CGS. In ogni caso, prosegue la reclamante, la condotta della calciatrice era riconducibile a un mero sfogo impulsivo, frutto di una situazione emotiva particolare. Inoltre, l’età della tesserata e la sua condizione personale suggerirebbero di privilegiare una risposta educativa piuttosto che una sanzione di natura esclusivamente punitiva. Infine, la calciatrice non si è mai resa protagonista di condotte né violente, né irriguardose, né discriminatorie ed ha sempre tenuto un comportamento esemplare sia dentro che fuori il terreno di gioco.

La reclamante ha concluso chiedendo l’annullamento della sanzione, ovvero, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, di limitare e contenere la sanzione al solo periodo di squalifica presofferto e, nel caso, commutare la sanzione, anche parzialmente, in un’attività di carattere educativo, sociale o formativo, da svolgersi nell’ambito di iniziative promosse dalla FIGC o da enti sportivi riconosciuti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 ottobre 2025, è comparso l’Avv. Andrea Scalco per la reclamante, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto e la decisione del Giudice Sportivo confermata, seppur con riqualificazione dell’infrazione.

Dal referto dell’Arbitro e relativo supplemento, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “La giocatrice del Vicenza n° 8, Kushi Kristel, al termine della partita tiene un comportamento non appropriato. In particolare, mentre esce dal terreno di gioco sferra un pugno contro una bandierina del calcio d'angolo, facendola cadere e smontandola del tutto. Invitata a risistemarla, la risistema. Successivamente uscendo, mentre si stava accingendo all'uscita dall'impianto sportivo, di fronte allo sguardo della terna arbitrale, esclama "dov'e' quel negro di merda?". Non sappiamo a chi sia riferita l'infelice esclamazione, tuttavia è stata fatta di fronte ad una famiglia di persone di colore, le quali hanno protestato e riferito l'accaduto agli allenatori e dirigenti del Vicenza, che non hanno assistito alla scena. È da precisare che l'esclamazione non era rivolta a quella famiglia di colore, presente al momento della esclamazione. Per tale condotta non ho riferito di nessun provvedimento disciplinare alla giocatrice o alla societa', tuttavia mi pareva corretto riportarlo nel referto di gara affinché' chi di competente possa trarre eventuali opportune conclusioni.”

Dalla corretta disamina degli atti di gara, emerge la sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante, che il Giudice Sportivo ha ritenuto qualificarsi come gravemente ingiuriosa, aggravata ai sensi dell’art.14 n.1 lett. n del CGS. L’inequivocabile tenore testuale dell’espressione proferita dalla calciatrice seppur, come refertato, “non […] rivolta a quella famiglia di colore, presente al momento dell’esclamazione”, integra una ipotesi ricadente sotto il paradigma dell’art.28 del CGS, avente, tuttavia, connotazioni di natura eccezionale e del tutto peculiari. Detta frase, infatti, è stata pronunciata dalla calciatrice dopo la fine della gara e  “mentre si stava accingendo all’uscita dall’impianto sportivo”, verso un destinatario non presente o comunque in nessun modo individuato ed individuabile, tanto che il Direttore di Gara non ha assunto alcun provvedimento disciplinare verso l’atleta né verso la società, specificando che l’espressione non era in alcun modo diretta alle persone ivi presenti, ed essendo, quindi, risultata essere più che altro un mero sfogo interiore pronunciato ad alta voce dalla giocatrice.

Ne consegue che, ai sensi di quanto previsto dall’art 73 del CGS, le risultanze del procedimento di primo grado vanno valutate diversamente, anche sotto il profilo della ricorrenza di plurime e determinanti circostanze attenuanti ex art.15 del CGS che consentono di ridurre a cinque giornate di squalifica la sanzione prevista dall’art.28 del CGS, dovendosi, quindi, confermare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo nella sua entità. Si intende da ultimo precisare che, nel caso di specie, pur essendo la calciatrice minorenne al momento in cui è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica, non è possibile accedere alla richiesta di applicazione delle modalità rieducative di cui all’art.137, comma 2bis, del CGS, in quanto difetta il requisito oggettivo della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi.

P.Q.M.

Previa riqualificazione dell'infrazione, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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