FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 12/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MUSSA SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1099 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MUSSA, e della società SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giovanni MUSSA, allenatore UEFA A, tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la Società S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo in qualità di responsabile tecnico della prima squadra, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, prima della gara tra Portogruaro e Virtus Ciserano Bergamo, disputatasi in data 27 aprile 2025 a Portogruaro (VE) e valevole per il Campionato di Serie D, Gruppo C, inoltrato al calciatore della squadra avversaria CORTI Alessandro, in data 23 aprile 2025, tramite WhatsApp, due messaggi vocali contrari ai principi di lealtà e correttezza;
SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Giovanni MUSSA ;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Giovanni MUSSA,
Società SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ezio Morosini;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Giovanni MUSSA,
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
