FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 15/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LONGOBUCCO FRANCO ASDPOL THEMESEN

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Serafino LONGOBUCCO, Francesco FRANCO e della società ASDPOL THEMESEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Serafino LONGOBUCCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto una richiesta di tesseramento datata 1 febbraio 2024 dell’allenatore sig. Agostino Accroglianò per la società dallo stesso rappresentata recante la firma non verdica del tecnico, nonché per averne consentito e comunque non impedito il successivo deposito; nonché in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto una dichiarazione di prestazione di natura volontaria datata 1 febbraio 2024 relativa all’attività svolta dall’allenatore Sig. Agostino Accroglianò in favore della società dallo stesso rappresentata recante la firma non verdica del tecnico, nonché per averne consentito e comunque non impedito il successivo deposito;

Francesco FRANCO, all'epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoposto alla firma del sig. Serafino Longobucco, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Themesen, una richiesta di tesseramento datata 1 febbraio 2024 dell’allenatore sig. Agostino Accroglianò per la società appena indicata recante la firma non verdica del tecnico, nonché per averne effettuato il successivo deposito; nonché in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoposto alla firma del sig. Serafino Longobucco, presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Themesen, una dichiarazione di prestazione di natura volontaria datata 1 febbraio 2024 relativa all’attività svolta dall’allenatore sig. Agostino Accroglianò in favore della società appena indicata recante la firma non verdica del tecnico, nonché per averne effettuato il successivo deposito;

ASDPOL THEMESEN, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Serafino Longobucco e Francesco Franco all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Serafino LONGOBUCCO,

Sig. Francesco FRANCO,

Società ASDPOL THEMESEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Paolo Ioele;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Serafino LONGOBUCCO,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco FRANCO,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASDPOL THEMESEN;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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