FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 149/AA del 29/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FAZIO – PUCCI – CSPR 94
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1245 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea FAZIO, Pietro PUCCI e della società C.S.P.R. 94, avente ad oggetto la seguente condotta:
Andrea FAZIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Real Fabriziese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 4 delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società C.S.P.R. 94, alla gara C.S.P.R. 94 – Polisportiva Bagaladi del 4.5.2025 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché in prestito temporaneo all’epoca dei fatti alla società A.S.D. Real Fabriziese, utilizzando il nome del calciatore sig. Bruno Monterosso il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 7;
Pietro PUCCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.P.R. 94, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.P.R. 94, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Andrea Fazio, sebbene fosse in prestito temporaneo alla società A.S.D. Real Fabriziese, prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società C.S.P.R. 94 all’incontro C.S.P.R. 94 – Polisportiva Bagaladi del 4.5.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, utilizzando il nome del calciatore sig. Bruno Monterosso il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 7;
C.S.P.R. 94, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Pietro Pucci;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Andrea FAZIO,
Sig. Pietro PUCCI,
Società C.S.P.R. 94, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro PUCCI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Andrea FAZIO,
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro PUCCI,
€100,00 (cento/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di seconda categoria della ss 25-26 per la società C.S.P.R. 94;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
