FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 150/AA del 29/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DEMONTIS – CUCUZZA – LAI – ASD ATLETICO OZIERI 2015

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Salvatore DEMONTIS, Massimiliano CUCUZZA, Gian Franco LAI e della società A.S.D. ATLETICO OZIERI 2015, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio Salvatore DEMONTIS, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico Ozieri 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, e precisamente dal 26.1.2025 e sino al termine del campionato, svolto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Atletico Ozieri 2015, militante nel campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sardegna, coadiuvando in tale attività il dirigente sig. Massimiliano Cucuzza, prendendo parte alle sedute preparatorie di allenamento e impartendo indicazioni tecniche alla squadra prima delle gare, nonostante all’epoca dei fatti non fosse tesserato per la società A.S.D. Atletico Ozieri 2015, avendo lo stesso sottoscritto in data 29.1.2025 una richiesta di tesseramento tecnico per la predetta società, depositata in data 3.2.2025 e poi respinta dal Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 6.2.2025 in quanto il sig. Demontis era stato già tesserato, svolgendo la relativa attività, nel corso della medesima stagione sportiva 2024–2025, quale allenatore della squadra Allievi Regionali della società Ozierese 1923, dalla quale risultava dimissionario a decorrere dal 13.1.2025;

Massimiliano CUCUZZA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Ozieri 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 s.s. 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, e precisamente dall’inizio del campionato e sino al 26.1.2025, svolto di fatto il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. Atletico Ozieri 2015, militante nel campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sardegna, prendendo parte, in tale qualità di fatto rivestita, alle sedute preparatorie di allenamento e a numero 15 gare valevoli per il girone G del predetto campionato, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 s.s. 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, e precisamente dal 26.1.2025 e sino al termine del campionato, svolto di fatto il ruolo di allenatore della prima squadra della A.S.D. Atletico Ozieri 2015, militante nel campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sardegna, prendendo parte, in tale qualità di fatto rivestita, alle sedute preparatorie di allenamento e a numero 11 gare valevoli per il girone G del predetto campionato, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C;

Gian Franco LAI , all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Ozieri 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, e precisamente dall’inizio del campionato e sino al 26.1.2025, consentito e/o comunque non impedito che venisse di fatto impiegato il sig. Massimiliano Cucuzza quale allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. Atletico Ozieri 2015, militante nel campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sardegna, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli art. 23, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, comma 1 lett. Ea), e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, successivamente alle dimissioni del tecnico sig. Giuseppe Solinas (26.1.2025), omesso di tesserare un allenatore abilitato a condurre la prima squadra della società da lui presieduta, militante nel campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sardegna, consentendo e/o comunque non impedendo che venissero impiegati di fatto, da quel momento e sino al termine del campionato, i sig.ri Massimiliano Cucuzza e Antonio Salvatore Demontis quali allenatori della prima squadra della A.S.D. Atletico Ozieri 2015, nonostante il sig. Massimiliano Cucuzza fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C., e sebbene il sig. Antonio Salvatore Demontis non fosse tesserato per la A.S.D. Atletico Ozieri 2015, avendo lo stesso sottoscritto in data 29.1.2025 una richiesta di tesseramento tecnico per la predetta società, depositata in data 3.2.2025 e poi respinta dal Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 6.2.2025 in quanto il sig. Demontis era stato già tesserato, svolgendo la relativa attività, nel corso della medesima stagione sportiva 2024–2025, quale allenatore della squadra Allievi Regionali della società Ozierese 1923, dalla quale risultava dimissionario a decorrere dal 13.1.2025;

A.S.D. ATLETICO OZIERI 2015, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gian Franco Lai e Massimiliano Cucuzza e nel cui interesse il sig. Antonio Salvatore Demontis ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Antonio Salvatore DEMONTIS,

Sig. Massimiliano CUCUZZA,

Sig. Gian Franco LAI ,

Società A.S.D. ATLETICO OZIERI 2015, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gian Franco LAI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Antonio Salvatore DEMONTIS,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano CUCUZZA,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Gian Franco LAI ,

€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO OZIERI 2015;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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