FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 151/AA del 29/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FATALE – A.S.D. MONTELLA FOOTBALL ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1182 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Silvio FATALE, e della società A.S.D. MONTELLA FOOTBALL ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
Silvio FATALE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Montella Football Academy, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 26.4.2025, pubblicato sul proprio profilo Instagram due post contenenti messaggi offensivi rivolti all’indirizzo della società A.S.D. Dinamo Monteverde;
A.S.D. MONTELLA FOOTBALL ACADEMY, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Silvio Fatale;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Silvio FATALE,
Società A.S.D. MONTELLA FOOTBALL ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Rosa Moscariello;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Silvio FATALE,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTELLA FOOTBALL ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
