FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 29/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANCA – NOIVELLI – G.S. C.F. CAPRERA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Adriana MANCA, Luca Antonio NOVELLI e della società G.S. C.F. CAPRERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Adriana MANCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. C.F. Caprera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere la stessa, nella stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel girone A del campionato di Eccellenza Femminile, ad un tecnico in possesso della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere la stessa, per tutta la stagione sportiva 2024-2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel girone A del Campionato di Eccellenza Femminile al sig. Novelli Luca Antonio, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Luca Antonio NOVELLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. C.F. Caprera, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 23 delle NOIF e dall’art 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S. Caprera Calcio C.F. militante nel girone A del Campionato di Eccellenza Femminile, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

G.S. C.F. CAPRERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Manca Adriana e Novelli Luca Antonio all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig.ra Adriana MANCA,

Sig. Luca Antonio NOVELLI,

Società G.S. C.F. CAPRERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Adriana Manca; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Adriana MANCA,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca Antonio NOVELLI,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società G.S. C.F. CAPRERA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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