FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 153/AA del 01/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROMANO – A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1244 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alberto ROMANO, e della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto ROMANO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD AC Terzigno 1964, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore Sig. V.D., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 245-2024/25 del 27.3.2025, comunicato alla società ASD AC Terzigno 1964 a mezzo pec del 28.3.2025;

A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Alberto Romano;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alberto ROMANO,

Società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Romano;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto ROMANO,

1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza ed € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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