FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/AA del 01/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SITA – LIKAR – A.S.D. ISONZO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1246 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano SITA', Damir LIKAR e della società A.S.D. ISONZO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimiliano SITA', all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isonzo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 2024 - 2025 del Settore Tecnico “Tesseramento e obbligatorietà tecnici” per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, in seguito all’esonero in data 28.11.2024 del tecnico responsabile, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Prima Categoria ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, dal mese di dicembre 2024 al mese di maggio 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Prima Categoria al sig. Likar Damir, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico in quanto scaduta in data 31.12.2023;
Damir LIKAR, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Isonzo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, dal mese di dicembre 2024 al mese di maggio 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Isonzo militante nel girone C del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto scaduta in data 31.12.2023;
A.S.D. ISONZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Massimiliano Sità e Likar Damir;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Massimiliano SITA',
Sig. Damir LIKAR,
Società A.S.D. ISONZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimiliano Sità; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano SITA',
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Damir LIKAR,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ISONZO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
