FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 06/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DALESSANDRO – TERNANA CALCIO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano D'ALESSANDRO, e della società TERNANA CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
Stefano D'ALESSANDRO, in qualità di acquirente la società N21 Holding S.r.l., società controllante il 95% del capitale sociale della Ternana Calcio S.p.a., con atto del 25 settembre 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato entro il termine di 15 giorni stabilito all’art. 20bis, comma 7, delle NOIF, ma in data 22 novembre 2024, entro il temine del soccorso istruttorio, parte della documentazione inerente i requisiti di solidità finanziaria, e segnatamente l’attribuzione di un’idonea classe di merito creditizio;
TERNANA CALCIO S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Stefano D'ALESSANDRO,
Società TERNANA CALCIO S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano D'Alessandro;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano D'ALESSANDRO,
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
