FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 14/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOZZONI – BOBBA – ASD CALCIO MENAGGIO 1920

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1277 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sylvie BOZZONI, Luca BOBBA e della società ASD CALCIO MENAGGIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sylvie BOZZONI, all’epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Menaggio 1920, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa consentito e comunque non impedito al Sig. Luca Bobba, dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società dalla stessa rappresentata, di contattare tramite telefono e messaggi whatsapp nel mese di maggio 2025 il calciatore nato nell’anno 2007 Sig. L.F.C. ed il calciatore minore nato nell’anno 2008 Sig. E.C., entrambi tesserati per la società A.C. Lariointelvi, nonchè di incontrare alla fine del mese di maggio 2025 e nei primi giorni di giugno 2025 i calciatori nati nell’anno 2007 Sig.ri P.F.C., L.F.C. e C.M., ed i calciatori nati nell’anno 2008 Sig.ri C.E. e Z.P., tutti tesserati per la società A.C. Lariointelvi, al fine di convincerli a tesserarsi per la A.S.D. Calcio Menaggio 1920 prospettando loro miglioramenti della situazione personale e professionale;

Luca BOBBA, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società A.S.D. Calcio Menaggio 1920, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso contattato tramite telefono e messaggi whatsapp, nel mese di maggio 2025, il calciatore nato nell’anno 2007 Sig. L.F.C. ed il calciatore minore nato nell’anno 2008 Sig. E.C., entrambi tesserati per la società A.C. Lariointelvi, nonchè per avere lo stesso incontrato alla fine del mese di maggio 2025 e nei primi giorni di giugno 2025 i calciatori nati nell’anno 2007 Sig.ri P.F.C., L.F.C. e C.M., ed i calciatori nati nell’anno 2008 Sig.ri C.E. e Z.P., tutti tesserati per la società A.C. Lariointelvi, al fine di convincerli a tesserarsi per la A.S.D. Calcio Menaggio 1920 prospettando a tutti loro miglioramenti della situazione personale e professionale;

ASD CALCIO MENAGGIO 1920, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Sylvie Bozzoni e Luca Bobba all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig.ra Sylvie BOZZONI,

Sig. Luca BOBBA,

Società ASD CALCIO MENAGGIO 1920, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Greppi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Sylvie BOZZONI,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca BOBBA,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO MENAGGIO 1920;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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