FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 14/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BODIN – CONTE – SIENA FC SSD ARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1310 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Jonas Tommy BODIN, Luigi CONTE e della società SIENA F.C. SSD A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Jonas Tommy BODIN, all’epoca dei fatti e ad oggi Presidente e legale rappresentate della Società Siena F.C. SSD A.R.L, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025, per avere lo stesso, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Siena F.C. SSD A.R.L., consentito e comunque non impedito che nelle date del 7 e 14 giugno 2025, si svolgesse l’evento “ OPEN DAY “ denominato “FESTIVAL DEL CALCIO” presso lo Stadio “Artemio Franchi” di Siena organizzato dalla società Siena F.C. SSD A.R.L. in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

Luigi CONTE, all’epoca dei fatti e ad oggi segretario generale tesserato per la Società Siena F.C. SSD A.R.L, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nella qualità di segretario generale della società Siena F.C. SSD A.R.L., partecipato, mediante incontri preparatori, all’organizzazione dell’evento “ OPEN DAY “ denominato “FESTIVAL DEL CALCIO” presso lo Stadio “Artemio Franchi” di Siena, svoltosi nelle date del 7 e 14 giugno 2025, omettendo di richiedere - ovvero di evidenziare la necessita di richiedere - la preventiva autorizzazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

SIENA F.C. SSD A.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sopra indicati soggetti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Jonas Tommy BODIN,

Sig. Luigi CONTE,

Società SIENA F.C. SSD A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Jonas Tommy BODIN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione interamente commutata in € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Jonas Tommy BODIN,

3 (tre) mesi di inibizione interamente commutata in € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Luigi CONTE,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SIENA F.C. SSD A.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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