FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 177/AA del 23/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DAMIANO – TROKA – ASD SAN GIORGIO PIANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1287 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Vittorio Giuseppe DAMIANI, Evis TROKA e della società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Vittorio Giuseppe DAMIANI, all’epoca dei fatti persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. San Giorgio Piana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, della NOIF e dall’art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. San Giorgio Piana militante nel campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Palermo, nonostante fosse privo di tesseramento e sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Evis TROKA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Giorgio Piana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dell’art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Palermo al sig. Vittorio Damiani, nonostante quest’ultimo fosse privo di tesseramento e sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig.ri Evis Troka ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Vittorio Damiani ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Vittorio Giuseppe DAMIANI,
Sig. Evis TROKA,
Società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Evis TROKA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio Giuseppe DAMIANI,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Evis TROKA,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
