FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 181/AA del 23/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI BARI – S.S. TARANTO 2025 SSD ARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 209 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Riccardo DI BARI, e della società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Riccardo DI BARI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società S.S. Taranto 2025 S.S.D. a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 5.9.2025 dalla testata giornalistica online “l’Edicola” riportata in data 6.9.2025 dai quotidiani “L’Edicola dello Sport” ed “Il Quotidiano di Puglia”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’immagine del presidente del Comitato Regionale Puglia, nonché dello stesso Comitato; S.S. TARANTO 2025 SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del C.G.S., in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Riccardo Di Bari; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Riccardo DI BARI,

Società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Domenico Ladisa;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Riccardo DI BARI,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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