FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 184/AA del 27/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VITO – AAJAM – DI FIORE – ASD ALBANELLA 2015

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 17 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ettore VITO, Omar AAJAM, Francesco Maria DI FIORE e della società A.S.D. ALBANELLA 2015, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ettore VITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Albanella 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Albanella 2015, omesso di provvedere al regolare tesseramento deI sig. Francesco Maria Di Fiore nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Albanella 2015 alla gara A.S.D. Libertas Cerreto – A.S.D. Albanella 2015 del 15.2.2025 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie C2; nonchè ancora per aver consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

Omar AAJAM, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Albanella 2015, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Libertas Cerreto – A.S.D. Albanella 2015 del 15.2.2025 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie C2, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanella 2015 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Maria Di Fiore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Francesco Maria DI FIORE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanella 2015, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanella 2015, alla gara A.S.D. Libertas Cerreto – A.S.D. Albanella 2015 del 15.2.2025 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie C2, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. ALBANELLA 2015, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Ettore Vito ed Aajam Omar, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Francesco Maria Di Fiore ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Ettore VITO,

Sig. Omar AAJAM,

Sig. Francesco Maria DI FIORE,

Società A.S.D. ALBANELLA 2015, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ettore VITO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ettore VITO,

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Omar AAJAM,

2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Francesco Maria DI FIORE, × € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione SS 25- 26 per la società A.S.D. ALBANELLA 2015;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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