FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 186/AA del 30/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LUCCA – GRUPALLO – U.S.D
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1292 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero LUCCA, Daniela GRUPALLO e della società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Piero LUCCA, all’epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Valdilana Biogliese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 23, comma 2, e 37 comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolto di fatto il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile nonché della squadra “primi calci” della società U.S.D. Valdilana Biogliese in assenza di tesseramento; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., per aver tentato in due occasioni, nello specifico in relazione alla gara Cossatese – Valdilana Biogliese del 17.5.2025, valevole per il campionato “primi calci” 8 anni girone A3 della Delegazione di Biella, e alla gara Valdilana Biogliese - Cossatese del 21.5.2025, valevole per il campionato “esordienti 1°anno” girone B della Delegazione di Biella, di indurre i dirigenti della società F.C.D. Cossatese a non disputare i predetti incontri e a simularne la disputa inviando i relativi referti con accluse le distinte di gara presso la Delegazione Provinciale di Biella; Daniela GRUPALLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Valdilana Biogliese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Valdilana Biogliese, omesso di provvedere all’inizio della stagione sportiva 2024-2025 al regolare tesseramento come dirigente del Sig. Piero Lucca, consentendo e, comunque, non impedendo allo stesso di svolgere di fatto, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile nonché della squadra “primi calci” della società U.S.D. Valdilana Biogliese in assenza di tesseramento;
U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Daniela Grupallo e nel cui interesse il Sig. Piero Lucca ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Piero LUCCA,
Sig.ra Daniela GRUPALLO,
Società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Daniela Grupallo;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: × 6 (sei) mesi di squalifica ed inibizione per il Sig. Piero LUCCA,
3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Daniela GRUPALLO,
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
