FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 188/AA del 31/10/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI GIANVITTORIO – CREMONA – SAN CARLO SPORT

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1169 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano DI GIANVITTORIO, Massimo Maria CREMONA e della società SAN CARLO SPORT SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimiliano DI GIANVITTORIO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Bocconi Sport Team, nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società San Carlo Sport S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento quale allenatore per la società Bocconi Sport Team, svolto di fatto l’attività di collaboratore per la società San Carlo Sport S.r.l.;

Massimo Maria CREMONA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Carlo Sport S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Massimiliano Di Gianvittorio, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento quale allenatore per la società Bocconi Sport Team, svolgesse di fatto l’attività di collaboratore per la società San Carlo Sport S.r.l.;

SAN CARLO SPORT SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato il sig. Massimo Maria Cremona e nel cui interesse il sig. Massimiliano Di Gianvittorio ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Massimiliano DI GIANVITTORIO,

Sig. Massimo Maria CREMONA ,

Società SAN CARLO SPORT SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Maria CREMONA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Massimiliano DI GIANVITTORIO,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo Maria CREMONA ,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SAN CARLO SPORT SRL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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