F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0043/CFA pubblicata il 7 Novembre 2025 (motivazioni) – sig. Thiakane Emile Laurent Diokel

Decisione/0043/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0035/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonio Maria Marzocco - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0035/CFA/2025-2026, proposto dal Sig. Thiakane Emile Laurent Diokel per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata con il comunicato ufficiale n. 44 del 30 settembre 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 30 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Alfonso Guaragna per il reclamante e l’Avv. Veronica Ottaviani per la Procura federale interregionale.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. All’esito di una istruttoria avviata a seguito delle segnalazioni della ASD San Luca 1961 del 7 e del 19 marzo 2025 la Procura federale - con atto del 10 settembre 2025 - ha deferito al Competente Tribunale federale territoriale, tra gli altri, il signor Emile Laurent Diokel Thiakane, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la medesima società, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 92, commi 1 e 4, delle NOIF, per essersi reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali nei confronti della società e in particolare per aver omesso di presentarsi alle sedute di allenamento ed alle convocazioni per le gare del girone A del campionato di Eccellenza, ciò facendo dal 23.2.2025 e almeno sino al 5.4.2025;

b) della violazione dell’art. 22, comma 1, CGS, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date dell’11.6.2025 e del 25.6.2025, impedendo in tal modo agli organi di giustizia sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria ha ritenuto fondato il deferimento e, per l’effetto, ha inflitto all’incolpato la sanzione di otto giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

3. Con reclamo depositato il 4 ottobre 2025, il signor Thiakane ha impugnato la decisione di primo grado sostenendone:

(i) la nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 93, comma 1, CGS, a seguito dell’omessa notifica dell’atto di deferimento e della intera fase procedimentale con conseguente violazione dei diritti, delle facoltà e delle prerogative difensive. Egli avrebbe appreso del procedimento disciplinare a suo carico solo per effetto della pubblicazione della decisione qui reclamata in quanto, in data 7 luglio 2025, si sarebbe tesserato presso altra società, mentre la società ASD San Luca sarebbe stata dichiarata inattiva dal Comitato regionale Calabria con il comunicato ufficiale n. 15 del 28 luglio 2025, con conseguente decadenza del tesseramento a norma dell’art. 110, comma 1, NOIF;

(ii) la nullità per carenza, illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, insussistenza del fatto contestato e travisamento dei fatti a causa dell’omessa valutazione degli elementi acquisiti. Dal tenore letterale della pronuncia non sarebbe possibile ricostruire il ragionamento logico - giuridico adottato dal Tribunale federale territoriale per affermare la responsabilità disciplinare del reclamante.

Il giocatore si è anche difeso nel merito, affermando l’infondatezza del deferimento.

Egli ha contestualmente formulato una istanza cautelare per ottenere, anche inaudita altera parte, la sospensione dell’esecuzione della decisione di primo grado.

4. Con decreto n. 2/2024-2025, il Presidente della Corte federale d’appello ha accolto l’istanza e fissato l’udienza di trattazione del reclamo con riserva di provvedere anche nel merito.

5. All’udienza del 30 ottobre 2025, tenutasi in modalità mista, quando il reclamo è stato chiamato, è comparsa e si è costituita la rappresentante della Procura federale.

Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Sussistono le condizioni perché la causa possa essere decisa nel merito, come chiesto dal reclamante in sede di discussione orale.

7. In via preliminare, il Collegio osserva che la decisione impugnata è motivata in termini tanto laconici da far dubitare della sussistenza stessa di una effettiva motivazione.

Ritiene tuttavia di poter prescindere dall’esame del punto in quanto l’eventuale nullità, ove accertata e dichiarata, non precluderebbe l’esame del merito del reclamo (per tutte: Corte fed. app., Sez. I, n. 17/2023-2024).

8. È assorbente l’esame del primo motivo di doglianza il quale, alla luce di quanto emerge dal fascicolo processuale, appare fondato.

In applicazione dell’art. 53, comma 5, n. 1, tutti gli atti del procedimento, a partire dalla prima (5 giugno 2025) e dalla seconda convocazione all’audizione (20 giugno 2025), sono stati comunicati al signor Thiakane presso la società con la quale risultava tesserato al momento dell’avvio dell’indagine con l’iscrizione nell’apposito registro dei fatti disciplinarmente rilevanti (31 marzo 2025).

Convocato per l’11 e successivamente per il 25 giugno 2025, il signor Thiakane non si è presentato.

La società ha mostrato di aver trasmesso la seconda convocazione a tutti i calciatori, tra cui appunto il signor Thiakane. A fronte dell’osservazione di questi di non poter essere presente, trovandosi nel suo Paese a 3.000 km di distanza, la società, in maniera infondata e inopportuna, gli ha risposto trattarsi solo di una formalità.

Prudentemente, il 23 giugno 2025 la Procura federale aveva chiesto l’aggiornamento a quella data della posizione dei tesserati indagati, fra i quali appunto l’odierno reclamante, la cui posizione risultava invariata.

In seguito, sia la comunicazione di conclusione delle indagini (28 luglio 2025), sia l’atto di deferimento (10 settembre 2025), sia l’avviso di fissazione dell’udienza (16 settembre 2025) sono stati notificati al signor Thiakane presso la ASD San Luca 1961.

9. Senonché, risulta dal relativo tabulato della Lega nazionale dilettanti che il giorno 7 luglio 2025 il signor Thiakane si è tesserato presso la ASD Digiesse Praiatortora con aggiornamento della relativa anagrafica. A quella domiciliazione ricavabile dall’anagrafica federale, quindi, avrebbero dovuto essere notificati gli atti che lo riguardavano.

Né risulta che la primitiva società di tesseramento, nel frattempo dichiarata inattiva, abbia comunque trasmesso al calciatore gli atti del procedimento.

Di conseguenza, le notifiche indirizzate al reclamante presso la precedente società di appartenenza e compiute successivamente a quella data sono da ritenere nulle (Corte fed. app., SS.UU., n. 51/2022-2023).

Nullo è, dunque, il provvedimento di fissazione dell’udienza, come pure è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la decisione impugnata in questa sede (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2025, n. 1187).

10. Il primo motivo del reclamo, dunque, deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. Venendo appunto in questione una violazione delle norme sul contraddittorio, ne discende - ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS l’annullamento della decisione impugnata.

11. Tuttavia il Collegio ritiene di non dover disporre il rinvio della causa al Tribunale territoriale, come pure, in linea di massima, conseguirebbe dalla letterale applicazione della disposizione citata.

Il presupposto razionale di questa, infatti, è che il processo possa utilmente proseguire innanzi al giudice del rinvio. E infatti il giudice dell’appello, quando rileva che il ricorso di primo grado è inammissibile o improcedibile, annulla tout court (art. 106, comma 2, secondo periodo, CGS).

Ora, anche nel caso di specie la rimessione al primo giudice sarebbe inutiliter data e si risolverebbe in una superflua spendita di attività giustiziale, in contrasto con i principi di informalità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, rivolto a rendere una giustizia sostanziale.

Il rinvio non può dar luogo ad un vano circuitus; esso avrebbe senso solo se, nel nuovo giudizio di primo grado, fosse possibile procedere alla rinnovazione degli atti nulli.

Ma a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS.

D’altronde - con pronunzie cui occorre dare continuità - questa Corte federale d’appello ha già avuto modo affermare che “consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati” (Corte fed. app., SS.UU., n.63/20142015; Corte fed. app., Sez. I, n. 121/2019-2020).

La conclusione nel senso dell’annullamento senza rinvio appare dunque obbligata anche perché, semmai, un ulteriore grado di giudizio si giustificherebbe solo se fosse possibile riconoscere alla Procura federale il beneficio della rimessione in termini. Beneficio che la Procura federale non ha chiesto (come invece, semmai, sarebbe stato suo onere fare) e la cui concessione, in ogni caso, andrebbe subordinata al puntuale accertamento dei relativi presupposti, in conformità del rigoroso orientamento di questa Corte federale d’appello (per tutte, da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 25, n. 26 e n. 27/2024-2025).

Pertanto, il Collegio ritiene doveroso, annullata la decisione di primo grado, decidere la causa nel merito.

12. A tale proposito, estinto il procedimento disciplinare per decorso dei termini, il reclamante va prosciolto dagli addebiti a lui ascritti.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, prosciogliendo il Sig. Thiakane Emile Laurent Diokel.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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