F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0040/CSA pubblicata del 4 Novembre 2025 – società F.C. Scandicci 1908 SSD ARL – calciatore Giacomo Tacconi

Decisione/0040/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0046/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)

Carmine Fabio La Torre – Componente

 Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0046/CSA/2025-2026, proposto dalla società F.C. Scandicci 1908 SSD ARL, in data 16 ottobre 2025, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 14.10.2025;

 Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29 ottobre 2025, il dott.  Agostino Chiappiniello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Scandicci 1908 SSD ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Giacomo Tacconi dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 14 ottobre 2025, in relazione alla gara Seravezza Pozzi Calcio/Scandicci 1908 SSD ARL., del 12.10.2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver spinto, a gioco fermo, un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

La società reclamante non nega il fatto storico ma ricostruisce la dinamica dell’evento in modo diverso, ritendo che si è trattato di un gesto involontario, senza nessuna intenzionalità di arrecare danno all’avversario, sig. Masitto Cristiano.

Rappresenta nel contempo, che la sanzione sia eccessiva in relazione alla condotta posta in essere e alla mancanza di danni fisici patiti dal sig. Masitto Cristiano colpito dalla spinta.

Ritiene che la condotta del calciatore possa essere qualificata come atto antisportivo e non come condotta violenta.

Conclusivamente il reclamante chiede la riduzione della sanzione a due giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1 C.G.S., risulta quanto segue:

“A gioco fermo, colpisce l’avversario, sig. Masitto Cristiano, spingendolo con le mani e gettandolo a terra, procurandogli un momentaneo dolore”.

Da  detta ricostruzione e dalle motivazioni addotte dalla società reclamante, la Corte ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore Giacomo Tacconi possa essere qualificata come gravemente antisportiva, piuttosto che violenta.

Tuttavia, dagli stessi atti ufficiali emerge, diversamente da quanto statuito dal Giudice Sportivo, che il soggetto passivo della spinta non è un calciatore, bensì l’allenatore della squadra avversaria, figura quindi di indubbio maggior rilievo nell’ambito della competizione sportiva e nei cui confronti è lecito attendersi un maggior grado di rispetto da parte dei calciatori.

La Corte pertanto ritiene di confermare la squalifica a tre giornate effettive di gara, con aggravamento della pena minima edittale di cui all’art. 39 C.G.S..

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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