F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0041/CSA pubblicata del 4 Novembre 2025 – sig. Gaetano Lucenti
Decisione/0041/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0052/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Iole Fargnoli - Componente
Giulio Vasaturo - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0052/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Gaetano Lucenti in data 22.10.2025; per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 14.10.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 29.10.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo e udito, per il reclamante, l’Avv.Michele Cozzone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Gaetano Lucenti impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 34 del 14.10.2025, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con riferimento alla partita del campionato di Serie D 2025-2026, Girone I, tra il Ragusa Calcio ed il Gelbison A R.L., disputata il 12.10.2025, ha irrogato allo stesso allenatore del Ragusa Calcio, Gaetano Lucenti, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressioni irriguardose e offensive all’indirizzo del Direttore di gara”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 29 ottobre 2025, udito per il reclamante l’avv. Michele Cozzone, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’episodio di cui si discute, per il quale l’allenatore del Ragusa Calcio è stato espulso, è occorso al 45’ minuto di gioco ed è così descritto nel rapporto dell’arbitro che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.): “si rivolge a me con le seguenti parole: ‘Allora dillo che hai deciso di farci perdere. Non ho mai visto uno così scarso’”.
Tale descrizione è rimasta incontestata da parte del reclamante, come incontestata è rimasta la qualificazione giuridica della fattispecie quale “condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, di cui all’art. 36 C.G.S.
Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della squalifica da quattro a due giornate effettive ovvero, in subordine, a tre giornate, previo riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 13, comma 2, e 12, comma 1, del C.G.S.
Il reclamante, pur ammettendo di «essersi reso autore di un atteggiamento complessivamente stigmatizzabile sul piano giuridicosportivo», ritiene la sanzione comminata «eccessivamente gravosa ed onerosa» a fronte di un comportamento contenuto, nella sua prospettazione, entro «i confini della insoddisfazione e della protesta».
La mitigazione del trattamento sanzionatorio viene auspicata alla stregua delle seguenti circostanze: a) stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente; b) rassegnata accettazione del provvedimento di espulsione, senza ulteriori manifestazioni di disappunto; c) mancanza di qualunque precedente o recidiva in capo al reclamante.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Le espressioni proferite dall’allenatore Lucenti nei confronti dell’Arbitro appaiono altamente denigratorie in quanto, da un lato, ne mettono gratuitamente in discussione l’imparzialità e, dall’altro, sfociano in un giudizio personale manifestamente irriguardoso, giacché mirano a screditare apertamente la figura, la competenza e la funzione del Direttore di Gara.
In caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, l’art. 36 C.G.S. stabilisce, come sanzione minima, la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti con i relativi aumenti o diminuzioni. Questa disposizione, come novellata con Com. Uff. n. 165/A del 20.04.2023 che ha previsto un significativo aumento dei relativi parametri sanzionatori, è indicativa della precisa volontà del codificatore sportivo di punire in maniera particolarmente severa gli atteggiamenti inappropriati in danno degli ufficiali di gara.
Orbene, le attenuanti invocate dal reclamante non trovano margini di applicazione nel caso di specie, in quanto la portata delle espressioni insultanti platealmente rivolte nei confronti del Direttore di Gara, nel pieno corso dell’incontro di gioco, risultano senza dubbio di marcata offensività. D’altro canto, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, l’episodio in esame non appare pedissequamente assimilabile, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ai precedenti giurisprudenziali richiamati nell’impugnazione.
La paventata condizione di «estrema tensione» che avrebbe caratterizzato la fase di gioco non allevia l’entità della condotta irriguardosa del tecnico che, anche in ragione della sua specifica responsabilità nell’organico della squadra, è sempre chiamato a padroneggiare con equilibrio ogni stato emotivo. Allo stesso modo, la doverosa accettazione del provvedimento di espulsione disposto dall’Arbitro o l’assenza di ulteriori precedenti sanzionatori non valgono a giustificare, di per sé, un ridimensionamento del provvedimento disciplinare, comunque contenuto nel limite minimo edittale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Vasaturo Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
