F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0042/CSA pubblicata del 4 Novembre 2025 – società Calcio Desenzano S.S.D. a R.L./società A.S.D. Calcio Brusaporto Decisione/0042/CSA-2025-2026
Decisione/0042/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0044/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Antonio Blandini - Componente (relatore)
Giulio Vasaturo - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0044/CSA/2025-2026, proposto dalla società Calcio Desenzano S.S.D. a R.L. in data 16.10.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel comunicato ufficiale n° 19 del 14/10/2025 LND, Campionato Nazionale Juniores Under 19, relativo alla gara CALCIO DESENZANO - CALCIO BRUSAPORTO;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 29.10.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Desenzano Calcio ha proposto reclamo avverso “la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3” comminata alla reclamante in relazione alla gara CALCIO DESENZANO - CALCIO BRUSAPORTO, avendo il Giudice Sportivo rilevato "dagli atti ufficiali che la gara CALCIO DESENZANO - CALCIO BRUSAPORTO si è disputata nonostante la società CALCIO DESENZANO non abbia ottemperato all'obbligo di assistenza medica durante la gara, non mettendo a disposizione né l'ambulanza né un medico in panchina".
La ricorrente, nell’osservare che la gara si era regolarmente svolta, rileva, in punto di fatto, che viceversa “ la Croce Rossa Italiana che, come avvenuto per tutte le gare casalinghe, era presente sul posto con ambulanza ed equipaggio composto da tre unità munite di defibrillatore, ha rilasciato, dietro specifica richiesta di questa Società, un documento attestante l’avvenuta esecuzione del servizio richiesto”.
Tale attestazione è stata regolarmente prodotta in atti, con il corredo di documentazione fotografica e riprese video che dimostrerebbero l’effettiva presenza del mezzo a bordo campo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.
La sanzione risulta infatti comminata in conformità a quanto previsto dal CU n.101 dell'8/8/2024 della LND, ai sensi del quale nell’ambito delle gare, tra le altre, del Campionato Nazionale Juniores Under 19, “le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.”.
Ebbene, fermo restando il principio di cui all’art. 61, co. 1, del CGS nel senso che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e quindi pur considerato che l’arbitro ha registrato nel referto di gara l’assenza dell’ambulanza (essendo incontestata l’assenza del medico), non può non prendersi atto che, se così fosse, da un lato l’arbitro avrebbe commesso un gravissimo errore nel consentire lo svolgimento della gara, dall’altro non sembrerebbe applicabile la sanzione della perdita della gara, la quale, conseguendo all’equiparazione della fattispecie a quella della rinuncia (cfr. suddetto CU n.101 dell'8/8/2024 della LND), presuppone in quanto tale la mancata disputa della gara.
In realtà, diversi elementi militano a favore di una svista in cui, probabilmente per disattenzione, sarebbe incorso il direttore di gara.
Innanzi tutto, non si riesce a comprendere il motivo per cui quest’ultimo, se veramente convinto dell’assenza dell’ambulanza, non solo non abbia contestato la circostanza alla società ospitante, ma addirittura abbia dato inizio alla gara.
Sta di fatto che la reclamante ha prodotto una dichiarazione proveniente da una fonte terza e autorevole quale la Croce Rossa Italiana, organizzazione di volontariato di particolare rilievo etico e sociale, oltre che pubblicistico, attestante la presenza a bordo campo dell’ambulanza, con autista e due soccorritori nell’occasione della gara CALCIO DESENZANO - CALCIO BRUSAPORTO: dichiarazione certamente ammissibile quanto alla fonte da cui proviene e dirimente rispetto ai fatti in esame (così, tra gli altri, in termini, decisione n. 123/CSA/2021-2022 di questa stessa Sezione).
La Corte, inoltre, pur consapevole del limitato rilievo probatorio di riprese televisive o filmati, nei sensi di cui all’art. 61 C.G.S., appare comunque confortata nella propria decisione di ritenere l’arbitro effettivamente incorso in una svista, dalle fotografie e dai video prodotti dalla reclamante, dai quali è agevole riscontrare la presenza dell’ambulanza a bordo campo e dei soccorritori che ne costituivano l’equipaggio.
Alla luce di quanto esposto, il reclamo proposto dalla società Calcio Desenzano deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la sanzione inflitta e ripristinato il risultato conseguito sul campo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta e ripristina il risultato conseguito sul campo.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Blandini Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
