F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0043/CSA pubblicata del 4 Novembre 2025 – società ASD Calcio Brusaporto / Villa Valle SSD a RL
Decisione/0043/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0039/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno - Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente
Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0039/CSA/2025-2026 proposto dalla società ASD Calcio Brusaporto
contro
la società Villa Valle SSD ARL (controparte)
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 30 del 07.10.2025; visto il reclamo e i relativi allegati; vista la memoria difensiva; visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza del 29 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Carmine Fabio La Torre;
uditi l’Avv. Cesare Di Cintio per la società ASD Calcio Brusaporto e l’Avv. Mattia Grassani per la società Villa Valle SSD ARL, nonché i rappresentanti di entrambe le società; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Calcio Brusaporto ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (pubblicata in data 07.10.2025 sul Comunicato Ufficiale n. 30 del Dipartimento Interregionale) con cui è stato respinto il proprio ricorso tendente a consentire la disputa della gara tra ASD Calcio Brusaporto e Villa Valle SSD ARL, valevole per il campionato di serie D, girone A, non giocata in data 20.09.2025 per determinazione assunta dall’arbitro.
Il Giudice Sportivo, esaminato il ricorso presentato dall’ASD Calcio Brusaporto e le controdeduzioni della Villa Valle SSD ARL e preso atto della accertata irregolarità delle porte del campo di gioco della società ospitante (inizialmente di 253 e 248 cm. di altezza e, dopo i 45 minuti concessi dal direttore di gara, di 247,5 cm. di altezza), ha deliberato “1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di infliggere alla ASD CALCIO BRUSAPORTO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD CALCIO BRUSAPORTO; 4) di respingere la domanda di condanna alle spese legali ex art. 55 CGS (…)”.
Espone la reclamante che, a causa dell’impossibilità oggettiva di utilizzo del proprio impianto sportivo per “problematiche sanitarie”, è stata costretta, in più occasioni, ad utilizzare impianti sportivi alternativi ubicati nelle zone provinciali limitrofe. Infatti, in occasione della gara del 20.09.2025, valevole per la terza giornata di campionato, aveva richiesto al Comune di Casazza l’utilizzo dell’impianto concesso in uso alla società Sport Casazza.
Ottenuta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto, sottoposto peraltro a verifica di idoneità e previo sopralluogo eseguito anche da essa stessa reclamante, la società ASD Calcio Brusaporto trasmetteva alla LND – Dipartimento Interregionale la richiesta di variazione del campo di gioco con anticipo della gara al 20.09.2025.
Il giorno della gara, poco prima del fischio di inizio, i dirigenti della società Villa Valle SSD ARL presentavano una riserva scritta al Direttore di Gara circa l’irregolare altezza delle porte, sollecitando una verifica. A seguito di tale verifica, si legge nella decisione del Giudice Sportivo, “(…) il direttore di gara, accertava che l’altezza delle porte di gioco era di 253 e 248 cm e concedeva 45 minuti per la regolarizzazione; (…) nonostante immediati lavori di sistemazione, al decorso del tempo di attesa massimo, entrambe le porte misuravano 247,5 cm e preso atto del fatto che la situazione non fosse risolvibile ed il tempo di attesa superato NON dava inizio alla gara (…)”.
Con il presente gravame, la reclamante sostiene l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo affidandosi a cinque motivi.
Con il primo motivo, la reclamante lamenta la totale carenza di motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità del proprio ricorso.
Con il secondo motivo, la reclamante eccepisce in primo luogo l’eccesso di potere del Giudice Sportivo, il quale non avrebbe potuto assumere d’ufficio il provvedimento impugnato, soprattutto nella misura in cui il procedimento su istanza di parte era già stato introdotto con la riserva scritta della società Villa Valle. In secondo luogo, eccepisce che la “azione” introdotta dalla società Villa Valle con la riserva scritta e sfociata nella decisione del Giudice Sportivo, si sarebbe in realtà esaurita, per carenza di interesse, non essendo stata seguita alla riserva né un preannuncio, né un vero e proprio ricorso, quali imprescindibili passaggi per la rituale introduzione del procedimento sportivo su istanza di parte, così come previsto dal codice di rito (artt. 65, comma 1, lett. c) – 66, comma 1, lett. b) - 67, comma 4, CGS). Da ciò la improcedibilità dell’azione promossa dalla società Villa Valle nell’ambito di un procedimento che la reclamante ribadisce essersi svolto su istanza di parte. Eccepisce altresì, quale ulteriore causa di improcedibilità, il mancato versamento della tassa inerente al procedimento così introdotto.
Con il terzo motivo, la reclamante rileva l’inammissibilità della riserva scritta presentata all’arbitro dalla società Villa Valle, riserva che, quale atto funzionale all’apertura del procedimento ex art. 67, comma 4, C.G.S., deve necessariamente promanare da soggetto munito dei poteri di rappresentanza della società. Nel caso di specie, la riserva non conterebbe l’indicazione della persona che la sottoscrive con firma illeggibile, rendendone così impossibile l’individuazione: ne esclude comunque la riferibilità al Presidente Piergiorgio Castelli, unico soggetto dotato del potere di rappresentanza della società.
Con il quarto motivo, la reclamante lamenta la totale incertezza circa la misura delle porte, in quanto effettuata dall’arbitro con modalità sommarie (il metro non sarebbe stato tenuto in tensione), peraltro avvalendosi di strumentazione inadeguata (bindella metrica e metro a nastro), laddove invece una successiva misurazione effettuata dai dirigenti della società unitamente al consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Casazza avrebbe accertato la regolare altezza di cm 244. In ogni caso, la reclamante sottolinea di aver posto in essere tutte le azioni possibili per consentire di disputare la gara in un impianto idoneo, opportunamente controllato da un proprio dirigente mediante accesso in loco; sicché non potrebbe essere ritenuta responsabile, con ciò invocando la forza maggiore, per eventuali alterazioni successive, soprattutto alla luce del fatto che risultava dimostrato che, successivamente al sopralluogo, era acceduto all’impianto anche un dirigente della società Villa Valle, ad ulteriore dimostrazione del fatto che chiunque poteva ivi introdursi.
Con un quinto motivo, affidato alla memoria ex art. 72 C.G.S., la reclamante invoca il principio del legittimo affidamento, per aver appunto confidato sulla regolarità del campo di gara, in quanto dichiarato idoneo dagli organi federali e comunque ispezionato prima di chiederne la designazione. Conclude quindi per l’annullamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, con richiesta di emanazione delle conseguenti disposizioni per far disputare la gara tra Busaporto e Villa Valle, anche per la totale assenza di responsabilità a suo carico. In via istruttoria, chiede di incaricare la Procura Federale di svolgere accertamenti su quanto effettivamente accaduto.
Resiste la società Villa Valle SSD ARL, rilevando in primo luogo la legittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso della ASD Brusaporto in prime cure, in quanto riferito non già ad una gara disputata, bensì ad una gara non disputata per insindacabile decisione dell’arbitro circa la regolarità dell’altezza delle porte.
In secondo luogo, evidenzia che la riserva scritta presentata dalla società Villa Valle non aveva aperto alcun procedimento dinanzi al Giudice Sportivo, svolgendo unicamente la funzione di evitare di prestare acquiescenza ad una eventuale situazione di irregolarità, nel solo caso in cui l’arbitro decida di dare comunque corso alla gara. Cosa che nel caso di specie non era avvenuta. La riserva comunque era stata ritualmente presentata e sottoscritta dal dirigente accompagnatore della società, pienamente abilitato a rappresentare la società medesima ai sensi dell’art. 66, comma 4, N.O.I.F., fermo restando che il Giudice Sportivo si era pronunciato d’ufficio in base alle risultanze degli atti ufficiali ex art. 66, lett. a), C.G.S.
In terzo luogo, rappresenta la correttezza della procedura adottata dall’arbitro per procedere alla misurazione delle porte, peraltro con strumentazione messa a disposizione dalla stessa reclamante e rileva l’incontestabile valore probatorio delle risultanze di cui al referto, ivi compresa l’altezza delle porte così misurata e che, per essere risultata pari a 247,5 cm, ha comportato l’inevitabile decisione di non dare a inizio alla gara.
Conclude pertanto per il rigetto del reclamo e per la condanna della controparte al pagamento delle spese ex art. 55 C.G.S.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In via preliminare, corre l’obbligo di ricordare che l’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., attribuisce al il Giudice Sportivo (e, nella presente sede, alla Corte Sportiva d’Appello) la competenza a giudicare in ordine alla “(…) regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”.
Con specifico riferimento a tale fattispecie, l’art. 67, comma 4, C.G.S. in tema di “Procedimento relativo al ricorso degli interessati”, subordina l’ammissibilità dell’eventuale ricorso di parte (e quindi solo in tale ipotesi) alla “(…) specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro (…) ovvero (…) da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata (…)” , a cui segue anche una decisione sul “campo” del direttore di gara (a seconda dei casi positiva o negativa), ma senza escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo (cfr. decisione n. 141/CSA/20242025; decisione n. 210/CSA/2022-2023; decisione n. 227/CSA/2022-2023).
Premessa la piena efficacia probatoria conferita dall’art. 61, comma 1, C.G.S., alle risultanze del rapporto dell’arbitro (che nel caso di specie, risulta coerente, completo e preciso nella descrizione degli eventi accaduti e di cui il Giudice Sportivo ha legittimamente tenuto conto), appare incontestabile che l’altezza delle porte rilevata dall’arbitro fosse superiore a quella consentita dal regolamento. Infatti, a fronte dei 244 cm stabiliti dal Regolamento del Giuoco del Calcio (art. 1, punto 10 rubricato “le porte”), derogabile con una tolleranza massima di 2 cm (art. 59, comma 1, N.O.I.F.), l’arbitro ha riscontrato inizialmente l’altezza rispettivamente di 253 cm e di 248 cm e, successivamente, di 247,5 cm per ciascuna porta al termine dei 45 minuti concessi: ciò anche all’esito degli interventi eseguiti a cura della società ASD Calcio Brusaporto, interventi peraltro effettuati con modalità quantomeno discutibili (imponente aggiunta di sabbia, con creazione di uno “scalino” tra la linea di porta ed il resto del campo, come riferisce l’arbitro) e comunque non risolutivi.
Pertanto, non si vede in quale eccesso di potere sarebbe incorso il Giudice Sportivo, il quale viceversa, ha fatto buon governo e correttamente applicato la normativa di riferimento.
Né il prospettato eccesso di potere potrebbe essere ravvisato, così come sostiene la reclamante, per essersi il Giudice Sportivo comunque pronunciato, nonostante che il procedimento dinanzi a lui fosse stato introdotto su istanza di parte con la presentazione della riserva scritta all’arbitro, alla quale non aveva però fatto seguito né un preannuncio, né un reclamo vero e proprio.
Esattamente al contrario, il Giudice Sportivo, una volta in possesso del rapporto di gara, ha deciso d’ufficio ex art. 65 C.G.S. di comminare la sanzione a carico della ASD Brusaporto in applicazione dell’art. 10, comma 1, C.G.S.: laddove invece era stata proprio quest’ultima società a presentare un ricorso (opportunamente dichiarato inammissibile) diretto a conseguire una declaratoria atta a consentire lo svolgimento della gara non disputata, ricorso evidentemente indipendente, sia sul piano formale che sostanziale, dalla riserva scritta presentata dalla società consorella.
In altri termini, non sussiste alcun collegamento (e di conseguenza, nessuna improcedibilità di un’inesistente “azione” avviata dalla società Villa Valle), come la reclamante intende sostenere, tra la riserva scritta presentata all’arbitro e la decisione del Giudice Sportivo che ha decretato la sanzione della perdita a tavolino della gara non disputata, posto che la riserva scritta, come condivisibilmente rappresentato dalla difesa della resistente, non costituisce un atto del procedimento sportivo, bensì unicamente un presupposto di natura sostanziale da valere nei soli procedimenti relativi alla regolarità delle gare (disputate) ex art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S.
Fermo restando che, si ribadisce, il Giudice Sportivo ha pronunciato ex officio, restando quindi irrilevante (posto che la gara non si è disputata) la riserva scritta della società Villa Valle, comunque ritualmente presentata all’arbitro dal dirigente accompagnatore della società sig. Ivano Mostosi (cfr. referto arbitrale), a ciò pienamente legittimato dall’art. 66, comma 4, N.O.I.F.
Ugualmente infondate appaiono le censure mosse all’operato dell’arbitro il quale, si ripete, pur restando l’unico soggetto competente a decretare la regolarità del campo di gioco (artt. 59 e 60 N.O.I.F.), ha comunque posto in essere tutte le azioni necessarie nel regolare contraddittorio con le società, utilizzando strumenti di misura forniti dalla stessa società reclamante (come previsto dall’art. 59, comma 3, N.O.I.F.) e la cui inidoneità, in ipotesi, non potrebbe che ascriversi a responsabilità della reclamante medesima (cfr. decisione n. 141/CSA/2024-2025; decisione n. 210/CSA/2022-2023).
In definitiva, la società ASD Brusaporto era responsabile del regolare allestimento del campo di gioco ai sensi del medesimo art. 59, comma 3, N.O.I.F.: né sussiste, ferma restando la causa esterna che ha determinato la necessità di occupare un impianto terzo, l’invocata causa di forza maggiore, in mancanza di alcun impedimento alla corretta verifica dell’altezza delle porte, tale non potendo configurarsi la mera eventualità dell’accesso di estranei nel periodo intercorrente tra il sopralluogo effettuato e la disputa della gara. Neppure appare invocabile il principio del legittimo affidamento, sia perché l’accertata omologazione dell’impianto costituisce una condizione necessaria, ma non certo esclusiva, ai fini del regolare allestimento del campo di gioco in occasione della singola gara, sia perché neppure vi è prova (ma la circostanza neppure è stata addotta) che, nel corso del sopralluogo effettuato giorni prima dalla società reclamante, fosse stata effettivamente riscontrata la dimensione delle porte siccome conforme alla normativa di settore, così come non vi è prova di alcun accadimento intervenuto medio tempore idoneo a modificarne la condizione.
Considerato che nessuna delle pur numerose doglianze formulate dalla reclamante ha trovato accoglimento e che il reclamo deve ritenersi nel complesso manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 55 C.G.S. sussistono le condizioni per la condanna della ASD Brusaporto al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, liquidate in complessivi € 1.250,00 pari a cinque volte il contributo previsto per l’accesso alla giustizia sportiva.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Condanna la società reclamante, ai sensi dell’art. 55 C.G.S., al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in € 1.250,00.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
