F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0047/CSA pubblicata del 12 Novembre 2025 – A.S.D. Chisola Calcio – calciatore Fabio Garbellini

Decisione/0047/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0045/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Antonio Blandini- Componente

Iole Fargnoli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0045/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio in data 21.10.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 19 del 14.10.2025, in relazione alla gara A.S.D. Chisola Calcio/Vado FC 1913 del 11.10.2025, valevole per il Campionato Nazionale Juniores – girone A, della stagione sportiva 2025-2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 29.10.2025, la prof.ssa Iole Fargnoli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Chisola Calcio ha proposto reclamo avverso la squalifica per 4 giornate effettive di gara comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio Garbellini, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A.”.

Come da rapporto dell’assistente dell’arbitro n. 1, in atti, il giocatore del Chisola Calcio Fabio Gabellini veniva dapprima ammonito per un intervento falloso contro un giocatore della squadra avversaria. In seguito all’ammonizione assumeva, secondo quanto riportato nel medesimo rapporto, un atteggiamento spocchioso nei confronti della panchina della squadra avversaria e, ripreso, si rivolgeva all’assistente dicendo “Ma stai buono che hai 80 anni per gamba!”. In conseguenza di ciò, il Sig. Gabellini veniva espulso.

La società reclamante taccia di genericità il provvedimento del Giudice Sportivo e, pur non prendendo specifica posizione sulla frase riportata nel referto, si concentra sulla rappresentazione della condotta dell’assistente dell’arbitro, prima e dopo l’ammonizione, il quale avrebbe a più riprese provocato il calciatore Garbellini e irriso il pubblico locale, con ciò determinando un clima di grave tensione sfociato, tra l’altro, proprio nell’espulsione del Garbellini e così compromettendo il buon andamento della gara.

Chiede pertanto l’annullamento della sanzione o una riduzione della stessa e sollecita accertamenti sulla asserita condotta dell’assistente dell’arbitro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Risulta inequivocabilmente dal referto di gara (che, ai sensi dell’art. 61, comma, 1, C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il

comportamento dei tesserati) che il calciatore Garbellini, richiamato dall’assistente n. 1 per una condotta impropria nei confronti della panchina avversaria, ha apostrofato costui con la frase “Ma stai buono che hai 80 anni per gamba!”.

Tale risultanza specifica, di cui la reclamante ha avuto piena conoscenza, non viene negata, in quanto nel reclamo si accenna solo genericamente ad una reazione del calciatore agli atteggiamenti provocatori, questi sì riferiti in dettaglio, assunti ai suoi danni dall’assistente.

Ciò premesso, non può sussistere alcun dubbio sulla portata irriguardosa della frase pronunciata dal Garbellini e sulla punibilità della stessa secondo il minimo edittale di quattro giornate di squalifica di cui all’art. 36, 1° comma, C.G.S..

La reclamante, tuttavia, ha testualmente riferito di alcune espressioni gravemente offensive e provocatorie che l’assistente n. 1 sig. Patrick Galantucci avrebbe pronunciato all’indirizzo sia dei calciatori che del pubblico del Chisola Calcio, in ordine alle quali appare opportuno demandare alla Procura Federale ogni opportuno accertamento, anche a tutela dello stesso assistente, al fine di valutare la sussistenza o meno di fatti autonomamente rilevanti sul piano disciplinare.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Iole Fargnoli                                                              Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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