F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0048/CSA pubblicata del 12 Novembre 2025 – A.S.D. Città di Gela – sig. Gaspare Cacciola
Decisione/0048/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0080/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0080/CSA/2025-2026, proposto con procedimento d’urgenza dalla società A.S.D. Città di Gela in data 06.11.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n.41 del 04.11.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.11.2025, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Città di Gela in data 06.11.2025 ha proposto reclamo con procedimento d’urgenza avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore tesserato, Sig. Gaspare Cacciola, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n.41 del 04.11.2025), in relazione alla gara valevole per il Campionato di Serie D, girone I, Milazzo/Città di Gela del 02.11.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore Cacciola Gaspare per 2 giornate effettive di gara “per avere calciato un pallone in campo al fine di ostacolare un'azione e per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.”
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta mantenuta dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione a una giornata di squalifica.
In particolare, secondo la società Città di Gela la decisione impugnata sarebbe errata in punto di motivazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in quanto il pallone calciato in campo è partito dalla panchina occupata dalla società Milazzo e la squadra del Sig. Cacciola in quell’istante si trovava in fase d’attacco sul risultato di 1 – 0 a favore della società Milazzo a tempo oramai quasi scaduto. Di tal che il tesserato della Città di Gela non avrebbe avuto alcun interesse a calciare il pallone in campo. La realtà dei fatti, pertanto, documentalmente provabile anche attraverso le immagini televisive riprese da emittenti locali, secondo la reclamante è ben diversa da quella sanzionata. La sanzione di due giornate di squalifica, infine, presuppone la qualificazione della sua condotta ai sensi dell'art. 38 del CGS; tuttavia, la ricostruzione fattuale dimostra l'assoluta insussistenza di qualsivoglia profilo dei fatti realmente accaduti.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 novembre 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Gaspare Cacciola.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
ESPULSIONE DIRIGENTI - MILAZZO SSD A R.L. 12 Tempo Regolamentare 45 + 5' Allenatore - CATALANO GAETANO: A giuoco in svolgimento veniva calciato in campo un pallone con il fine ultimo di interrompere l'azione avversaria. Dopo aver interrotto effettivamente il giuoco lo stesso usciva dall'area tecnica andando in modo provocatorio nella direzione della panchina avversaria, creando così una MASS coinvolgendo anche l'Allenatore del Gela, Sig. Cacciola Gaspare. A seguito dell'espulsione usciva dal terreno di giuoco senza alcuna problematica.
ESPULSIONE DIRIGENTI - CITTA' DI GELA 2 Tempo Regolamentare 45 + 5' Allenatore - CACCIOLA GASPARE: A seguito del fatto riportato nell'espulsione dell'allenatore del Milazzo (responsabile del lancio del pallone in campo in qualità di responsabile della panchina), il Signor Cacciola usciva dalla propria area tecnica ed andava in direzione di quella del Milazzo, provocando anch'esso una MASS. A seguito dell'espulsione usciva dal terreno di giuoco senza alcuna problematica.
Al di là del fatto che la società reclamante, laddove invoca la visione delle registrazioni dell’episodio, non produce, tuttavia, alcuna documentazione video, giova rilevare, in via preliminare, l’inutilizzabilità di un eventuale filmato. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, oltre a Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione 0153/2024-2025, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Nel merito, occorre evidenziare come, in effetti, emerga un contrasto tra il contenuto della refertazione arbitrale e la decisione resa dal Giudice Sportivo, il quale ha sanzionato il Sig. Cacciola anche per avere calciato un pallone in campo al fine di ostacolare un'azione, condotta che, tuttavia, risulta essere stata realizzata dall’allenatore della squadra avversaria Sig. Catalano, derivandone la rilevanza disciplinare dell’unica condotta imputabile al tesserato della Città di Gela, di essere uscito indebitamente dall'area tecnica per andare in direzione di quella del Milazzo.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Città di Gela deve essere parzialmente accolto e la sanzione ridotta a una giornata effettiva di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a una giornata effettiva di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
